ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 89 del 18/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: ONORI FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2023
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 17/04/2023
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 18/04/2023
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/04/2023
Stato iter:
26/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/05/2023

CONCLUSO IL 26/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00850
presentato da
ONORI Federica
testo di
Martedì 18 aprile 2023, seduta n. 89

   ONORI, AMATO e CARMINA. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   molti Paesi dell'Unione europea e della Nato hanno espulso un cospicuo numero di persone del corpo diplomatico russo in quanto sospettati di essere coinvolti, all'interno dei Paesi ospitanti, in attività ostili di varia natura e quindi contrarie allo status diplomatico. Ad aprile 2022, il Governo italiano ha deciso di espellere 30 diplomatici russi la cui condotta è stata considerata una minaccia alla sicurezza nazionale;

   appare, dunque, inquietante la fuga di Artem Uss, uomo d'affari russo, vicino a Putin, evaso dai domiciliari a Basiglio, il 22 marzo 2023, il giorno dopo che la Corte d'appello di Milano aveva concesso l'estradizione dello stesso negli Usa;

   il 4 aprile 2023 sono state rese note dichiarazioni di Uss che confermano indirettamente l'esistenza di una efficiente «rete» che operando in Italia ha reso possibile il successo dell'operazione di fuga: «Sono in Russia! In questi ultimi giorni specialmente difficili persone forti e affidabili mi sono state vicine. Grazie a loro!»;

   secondo i media, gli Stati Uniti avevano avvisato l'Italia, con una nota, inviata il 29 novembre 2022, al Ministero della giustizia, del rischio di fuga di Uss; tuttavia, a testimonianza di una bizzarra passività e mancanza di lungimiranza, nessuna misura straordinaria è stata posta in essere. Il Ministero della giustizia, il 6 dicembre 2022, aveva risposto alla nota del Dipartimento di giustizia degli USA evidenziando che la decisione sulla misura più idonea da applicare era di esclusiva spettanza della Corte d'appello di Milano e veniva, inoltre, precisato che la misura decisa era stata resa più sicura con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il Ministro Nordio ha, poi, disposto accertamenti ispettivi sulla decisione della magistratura di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico;

   il 15 aprile 2023, il Presidente Meloni ha dichiarato che sul caso Uss «ci sono delle anomalie, e la principale credo sia la decisione della Corte di appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenerla anche quando c'era un'iniziativa sull'estradizione»;

   sempre il 15 aprile, il presidente dell'Anm, Santalucia, in un'intervista a «Repubblica», ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «è curioso che il Ministro chieda chiarimenti su un procedimento a lui ben noto, su cui egli stesso riconosce di avere avuto diverse interlocuzioni con gli uffici (...). Prima chiediamo ai giudici di considerare il carcere come estrema possibilità. Poi accade l'evasione, che purtroppo è accaduta, e siamo pronti a dire che è colpa loro, che hanno sbagliato i giudici. Ma così non va (…) mi pare che, in ogni caso, il Ministro della giustizia conoscesse il caso, in tutti i suoi vari passaggi»;

   inoltre, come riportato da «Repubblica», il 16 aprile 2023, il presidente della Corte d'appello di Milano Ondei ha dichiarato che agli uffici di Milano non è mai stata trasmessa la lettera degli USA e, in generale, ha sottolineato che il Ministro Nordio poteva riportare d'imperio Uss in prigione visto che ha il potere di imporre misure coercitive maggiormente afflittive nei confronti delle persone sottoposte a procedura di estradizione –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti riportati;

   quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere al fine di contribuire all'accertamento dei fatti così come di eventuali responsabilità italiane, riconducibili ai rispettivi Dicasteri e/o a soggetti ad essi funzionalmente collegati;

   quali iniziative, compatibilmente con la propria sfera di competenza, intendano porre in essere affinché fatti analoghi non possano ripetersi.
(4-00850)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 26 maggio 2023
nell'allegato B della seduta n. 109
4-00850
presentata da
ONORI Federica

  Risposta. — Con riferimento alla tematica inerente l'evasione dagli arresti domiciliari del cittadino russo Uss Artem Alexsandrovich, occorre premettere che nell'ordine logico dell'attività discorsiva dell'intelletto l'esposizione degli eventi dovrebbe anteporsi alle conclusioni. Tuttavia, in questo caso è preferibile anticiparle sinteticamente, affinché si possa pienamente comprendere lo svolgimento, in diritto e in fatto, di questa vicenda, tenendo presente l'obiettivo di chiarire le competenze e le risoluzioni del Ministero della giustizia: un chiarimento che per necessità sarà minuzioso, sino alla monotonia.
  Questa scelta è motivata dalla sequenza di critiche, insinuazioni, soggettive interpretazioni di legge e dilettanteschi commenti di sgrammaticatura giuridica, che impongono una affermazione chiarificatrice.
  Abbiamo in effetti ascoltato le affermazioni più eccentriche e stravaganti: che il Ministero avrebbe avuto il potere o addirittura l'onere di impugnare le decisioni della magistratura; che lo stesso Ministero avrebbe avuto un onere di controllo sulla esecuzione di un provvedimento adottato da una Corte di appello; che vi sarebbe stato un difetto di informazione da parte nostra nei confronti dell'autorità giudiziaria; e persino che i servizi di
intelligence sarebbero intervenuti con, senza o contro le indicazioni del Guardasigilli. Infine, si è attribuita a questo Ministero una sorta di critica all'introduzione del braccialetto elettronico come mezzo alternativo alla detenzione. Affermazione del tutto contraria al nostro pensiero, espresso più volte, e qui fermamente ribadito, che la carcerazione preventiva debba essere l'eccezione dell'eccezione e di conseguenza limitata soltanto ai gravi casi previsti dalla legge e in particolare alla presenza di un concreto pericolo di fuga. Tale adozione deve tuttavia essere motivata in modo tanto più articolato e diffuso quanto più questo pericolo risulta evidente dagli atti processuali e di conseguenza è onere di chi lo adotta usare la massima diligenza nello spiegarne le ragioni.
  Il principio fondamentale è che il Ministero della giustizia non ha alcuna competenza, e men che mai oneri di controllo, sulla esecuzione di un provvedimento adottato da un organo giurisdizionale.
  L'ipotesi contraria confliggerebbe non solo con il principio costituzionale della divisione dei poteri ma con la ripetuta e sacrosanta affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura, svincolata da ogni considerazione estranea alla Sua alta funzione.
  Ed è singolare che proprio nel momento in cui taluni pongono in dubbio tale convincimento da parte del Governo, si affermi, con palese e faziosa contraddizione, che proprio il Ministro della giustizia sarebbe dovuto intervenire per limitare o condizionare la libertà di decisione della Corte di appello di Milano.
  Le considerazioni che seguono si articoleranno in due momenti.
  Il primo, in punto di diritto, sulle competenze e i relativi perimetri da parte degli Organi interessati.
  Il secondo è costituito da una ricostruzione puntuale della sequenza temporale delle comunicazioni e dei relativi contenuti.
  In punto di diritto, appare opportuno verificare quali siano le facoltà del Ministro della giustizia in materia di estradizione e, segnatamente, in merito ai poteri di intervento sulla condizione detentiva del soggetto estradando.
  La normativa di riferimento è dettata dagli articoli 714 e seguenti del codice di procedura penale.
  Il codice distingue, e conseguentemente disciplina, tre ipotesi profondamente diverse quanto ai presupposti di fatto che ne giustificano la regolamentazione.
  Ai sensi dell'articolo 714 del codice di procedura penale «in ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive». Da tale disposto deriva che il Ministro della giustizia può avanzare richiesta per l'applicazione di una misura coercitiva purché sussistano due condizioni:

   1) che sia pervenuta una formale richiesta di estradizione;

   2) che il soggetto estradando sia libero.

  La giurisprudenza ha chiarito che quello del Ministro è qualificabile come un vero e proprio potere di iniziativa sicché «...il potere coercitivo nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione da parte di uno Stato estero non può essere esercitato d'ufficio: gli articoli 714 e 715 del codice di procedura penale hanno espressamente prevista come necessaria la richiesta del Ministro della giustizia. Tale richiesta costituisce un atto di impulso, non vincolante per l'autorità giudiziaria, ma indefettibile presupposto della legittimità del provvedimento cautelare...» (confrontare cassazione, sezione VI, sentenza n. 1223 del 28 marzo 1995).
  La seconda ipotesi, disciplinata dal legislatore all'articolo 715 del codice di procedura penale, riguarda l'applicazione provvisoria di misura cautelare: a differenza del primo caso, e persistendo la condizione di libertà del detenuto, difetta la presentazione di una formale richiesta di estradizione, sostituita tuttavia da tre requisiti specifici, indicati al comma 2 lettera
a), b) e c) dell'articolo 715 del codice di procedura penale.
  Anche in tale ipotesi, il Ministro della giustizia mantiene un potere di impulso sull'applicazione della misura cautelare, subordinato a una diretta domanda in tal senso dello Stato estero (contenente le indicazioni di cui al citato articolo 715 comma 2 del codice di procedura penale).
  In ultimo, l'articolo 716 del codice di procedura penale – nel quale ricade proprio la fattispecie in esame – disciplina una terza ipotesi,
rectius una sub ipotesi rispetto al secondo caso analizzato: si tratta della facoltà di arresto dell'estradando (meglio, della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio), concessa alla polizia giudiziaria «...se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2...».
  A ben vedere, tale terza ipotesi rappresenta un ibrido: da un lato presuppone, parimenti a quella di cui all'articolo 715 del codice di procedura penale e diversamente da quella disciplinata all'articolo 714 del codice di procedura penale, che non sia stata ancora formalizzata una istanza di estradizione; dall'altro lato, il potere del Ministro della giustizia si declina in maniera peculiare, poiché viene esercitato nei confronti non di un soggetto libero ma di un soggetto già ristretto, anzi proprio in virtù di un provvedimento restrittivo. Nello specifico, tale potere si esplicita attraverso la richiesta di mantenimento della misura coercitiva entro dieci giorni dalla convalida della stessa: in difetto di tale iniziativa, «...la misura coercitiva è revocata...» (confrontare l'articolo 716 comma 4 del codice di procedura penale).
  Alla luce della ricostruzione in diritto sopra esposta, è certo che il Ministro della giustizia ha pienamente rispettato i dettami di cui all'articolo 716 comma 4 del codice di procedura penale, esercitando il proprio potere di iniziativa attraverso la nota del 20 ottobre 2022 con la quale comunicava all'autorità giudiziaria competente, la Corte di appello di Milano, al Ministero dell'interno (Divisione Interpol) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) per conoscenza, la propria volontà di richiedere il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere (applicata il 18 ottobre 2022) nei confronti di Uss Artem Aleksandrovich, «...allo scopo di assicurare la consegna di costui alle autorità statunitensi...».
  Ogni successiva eventuale modifica del regime cautelare applicato rimane di piena ed esclusiva competenza delle autorità giudiziarie giudicanti e requirenti, nel loro confronto dialettico.
  Infatti, non vi è alcuna specifica disposizione normativa che attribuisca al Ministro della giustizia un potere di richiesta di sostituzione della misura cautelare applicata dall'autorità giudiziaria; al contrario, il disposto dell'arte 718 comma 2 del codice di procedura penale conferisce unicamente il potere di richiesta di revoca della misura, riservando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione il potere di richiesta di sostituzione unicamente alle parti processuali, non potendosi – all'evidenza – considerare tale il Ministro.
  L'assunto trova supporto nella giurisprudenza di legittimità: confrontare, per tutte, cassazione, sezione VI, sentenza n. 23252 del 4 giugno 2021, relativa ai rapporti tra custodia cautelare estradizionale e poteri ministeriali, che in parte motiva significa che «...il Ministro non è parte del procedimento giurisdizionale...».
  Del pari, quanto al potere di impugnazione, in via generale l'articolo 568 comma 3 del codice di procedura penale dispone che «...il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce...».
  Nel procedimento di estradizione non vi è disposizione normativa che attribuisca questo potere al Ministro della giustizia; al contrario l'articolo 719 del codice di procedura penale nello statuire che «...copia dei provvedimenti emessi dal Presidente della Corte di appello o dalla Corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la Corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge...», individua i soggetti legittimati a proporre impugnazione, escludendo il Ministro della giustizia.
  Il dettato normativo chiarisce, dunque, che il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona interessata e il suo difensore sono gli unici soggetti legittimati a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento cautelare a carico dell'estradando. Nessuno spazio di intervento residua, pertanto, in capo al Ministro della giustizia.
  Il dettato normativo è confortato da taluni arresti giurisprudenziali: confrontare, per tutte, Cassazione, sezione VI, sentenza n. 169 del 12 gennaio 1999, la quale precisa che «...in tema di estradizione per l'estero, lo Stato richiedente non è legittimato a impugnare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti dell'estradando. Tale diritto, infatti, compete solo al procuratore generale presso la Corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore...».
  Da ultimo, si rappresenta che con nota del 17 aprile 2023, il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero ha certificato che «... il Ministro della giustizia una volta ottenuta in sede di prima richiesta la misura custodiale per l'estradando non ha titolo per interloquire con l'Autorità giudiziaria competente in ordine alla eventuale modifica della misura applicata trattandosi di valutazione di esclusiva competenza dell'Autorità procedente. Questa è l'interpretazione che da sempre è seguita dal Ministero della giustizia...».
  Venendo ora alla ricostruzione in fatto, sulla base della documentazione pervenuta al Ministero della giustizia si può con certezza affermare che:

   con nota del 15 ottobre 2022 – comunicata al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero il 17 ottobre 2022 e indirizzata per conoscenza anche all'Interpol del Ministero dell'interno - il Department of justice degli Usa chiedeva l'arresto provvisorio del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich evidenziando la pericolosità dello stesso che «...ha orchestrato un'operazione di frode, esportazione illegale e riciclaggio di denaro e si è impegnato in una serie di attività in violazione delle leggi penali statunitensi e delle sanzioni statunitensi e occidentali, tra cui l'esportazione illegale di milioni di dollari in tecnologie militari e sensibili a doppio uso dagli Usa alla Russia e l'uso del sistema finanziario statunitense per contrabbandare milioni di barili di petrolio dal Venezuela...»;

   in data 16 ottobre 2022 il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, segnalava alla Polaria di Milano Malpensa che Uss Artem Aleksandrovich «...dovrebbe presentarsi presso l'aeroporto di Malpensa domani 17 ottobre 2022 in partenza con volo n. 1896 della Turkish Airlines delle ore 14,55 con destinazione Turchia...» rimarcando la pericolosità del cittadino russo nei medesimi termini del Department of justice. Parliamo, dunque, di un facoltoso cittadino russo, che beneficia di appoggi internazionali essendo figlio di un politico che è stato anche governatore della regione di Krasnoyarsk Krai, titolare di diverse società, con un figlio di sei anni residente a Mosca;

   il successivo 17 ottobre 2022 il cittadino russo Uss Artem Alexsandrovich veniva tratto in arresto da personale della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo aereo di Malpensa e tradotto nella casa circondariale di Busto Arsizio; in particolare, il cittadino russo Uss Artem Alexsandrovich veniva fermato da personale della Polizia di Stato ai controlli di sicurezza mentre era in partenza per Istanbul con il volo TK1896 delle ore 14,55 unitamente alla di lui consorte Yagodina Maria, nata in data 20 agosto 1990;

   con ordinanza emessa in data 18 ottobre 2022 il giudice delegato della Corte di appello di Milano – sezione quinta penale – convalidava l'arresto del cittadino russo Uss Artem Alexsandrovich e disponeva che egli rimanesse in stato di custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Busto Arsizio, fissando al 21 ottobre 2022 l'udienza per l'identificazione personale del detenuto. In siffatto provvedimento il giudice delegato della Corte di appello di Milano – sezione quinta penale – rimarcava che «...sussistono le condizioni per convalidare l'arresto, stante la gravità del reato (che denota rilevante pericolosità sociale) e il concreto pericolo di fuga, reso evidente dal fatto che il predetto veniva fermato da personale di polizia ai controlli di sicurezza dell'aeroporto dove era in partenza per Istanbul con il volo TK1896 delle ore 14,55 insieme alla propria compagna Yagodina Maria, nonché dagli appoggi internazionali del prevenuto, che gli hanno consentito di allontanarsi dal luogo di commissione del reato e di soggiornare all'estero, dall'assenza di un fissa dimora in Italia e dall'entità della pena che l'imputato sarebbe chiamato a scontare ove fosse ritenuto responsabile...»;

   in data 19 ottobre 2022 il Department of justice, con nota indirizzata al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero e per conoscenza al Ministero dell'interno - Divisione Interpol, segnalava «...l'evidente e sostanziale rischio di fuga...» del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich «...che ha accesso a fondi, entità societarie e conti bancari in tutto il mondo che potrebbe utilizzare per facilitare la sua fuga dall'Italia in caso di rilascio. Inoltre, Uss è figlio di un politico russo che è stato governatore della regione Krasnoyarsk Krai...»;

   in data 20 ottobre 2022 il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, con nota indirizzata anche al Ministero dell'Interno - Divisione Interpol e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, chiedeva alla Corte di appello di Milano, a norma dell'articolo 716 del codice di procedura penale, il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del detenuto al fine di assicurare la consegna di costui alle Autorità statunitensi;

   all'udienza celebrata in data 21 ottobre 2022 per l'identificazione personale e l'eventuale consenso alla estradizione verso gli Stati Uniti d'America il cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich non prestava il proprio consenso all'estradizione: «...non presto il consenso e non rinuncio al principio di specialità...» e in ordine allo stato civile dichiarava «...di essere sposato con un figlio di 6 anni residente a Mosca...»;

   in data 25 ottobre 2022 il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero indirizzava la nota estesa il 19 ottobre 2022 dal Department of justice alla Corte di appello di Milano e alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano;

   in data 7 novembre 2022 il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, indirizzava al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano e alla Corte di appello di Milano la richiesta di estradizione pervenuta dal collaterale Interpol russo;

   in data 9 novembre 2022 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmetteva al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero la richiesta estradizionale di Uss Artem Aleksandrovich da parte dell'Ambasciata americana, con annessa documentazione;

   in data 9 novembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmetteva al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, che la riceveva in data 18 novembre 2022 protocollo del 21 novembre 2022, la richiesta estradizionale di Uss Artem Aleksandrovich da parte della Federazione Russa, con annessa documentazione;

   in data 9 novembre 2022 la Procura generale presso la Corte di appello di Milano esprimeva e comunicava alla Corte di appello di Milano il parere contrario all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari corredata dalla applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico nell'abitazione sita in Basiglio, istanza invece accolta con l'ordinanza emessa in data 25 novembre 2022 (eseguita il 2 dicembre 2022) dalla Corte di appello di Milano - sezione quinta penale. Nell'articolato e ampiamente motivato parere contrario l'ufficio di Procura evidenziava la sussistenza del «...concreto pericolo di fuga, reso evidente dal fatto che: il predetto veniva fermato da personale di polizia ai controlli di sicurezza dell'aeroporto dove era in partenza per Istanbul (Turchia), con il volo TK1896 alle ore 14,55, insieme alla propria compagna Yagodina Maria; nonché dagli appoggi internazionali del prevenuto che gli hanno consentito di allontanarsi dal luogo di commissione del reato e di soggiornare all'estero, dall'assenza di fissa dimora in Italia e dall'entità della pena che l'imputato sarebbe chiamato a scontare ove fosse ritenuto responsabile ...La concessione degli arresti domiciliari nel domicilio sopra indicato, anche con l'uso del braccialetto elettronico, consentirebbe a Uss Artem Alexsandrovich di darsi alla fuga, in quanto dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, descritte nei fatti esposti nei suoi confronti nel mandato di arresto ...Come è noto a codesta Sezione, in un caso dell'anno passato, nei confronti di un soggetto sottoposto all'estradizione negli Stati Uniti e che evadeva dal luogo degli arresti domiciliari, la sottoposizione al braccialetto elettronico non costituisce un impedimento per l'illegittimo allontanamento; ...la disponibilità economica e i rapporti illeciti tuttora intercorrenti con i complici a livello internazionale consentirebbero, se venisse accolta l'istanza, a Uss Artem Alexsandrovich di dotarsi di documenti falsi, di entrare in clandestinità e di espatriare in modo illegittimo; letta la nota del 25 ottobre 2022 del Ministero della giustizia contenente la richiesta del U.S. Department of justice degli Stati Uniti di America (datata 19 ottobre 2022) di mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere di Uss Artem Alexsandrovich, basata sul pericolo di fuga...», circostanze di fatto, dunque, ben note alla Corte di appello di Milano;

   in data 10 novembre 2022 il Dipartimento per gli affari di (giustizia di questo Dicastero indirizzava alla Corte di appello di Milano e per conoscenza alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano, la richiesta formale di estradizione del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich presentata dagli USA;

   in data 11 novembre 2022 perveniva al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero una nota del 4 novembre 2022 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmetteva per i seguiti di competenza copia della nota verbale n. 1969/OC del 1° novembre 2022 con cui l'ambasciata della Federazione Russa inoltrava la domanda di estradizione di Uss Artem Aleksandrovich;

   con nota datata 11 novembre 2022, protocollo del 14 novembre 2022, il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero indirizzava alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano e per conoscenza alla Corte di appello di Milano la domanda di estradizione di Uss Artem Aleksandrovich verso gli Stati Uniti d'America e la relativa documentazione;

   con nota datata 15 novembre 2022, protocollo in pari data, il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero indirizzava alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano la domanda di estradizione di Uss Artem Aleksandrovich avanzata dalla Federazione Russa e la relativa documentazione;

   con nota del 18 novembre 2022, la Procura generale presso la Corte di appello di Milano inoltrava al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, al Ministero dell'interno – Div. Interpol – e alla Corte di appello di Milano il verbale di identificazione personale di Uss Artem Aleksandrovich, con il consenso all'estradizione verso la Federazione Russa. Nell'occasione Uss Artem Aleksandrovich dichiarava, quanto allo stato civile, di essere «...sposato con un figlio di 6 anni residente a Mosca...»;

   con nota redatta in data 21 novembre 2022, indirizzata alla Corte di appello di Milano e per conoscenza al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, al Ministero dell'Interno – Div. Interpol – e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Procura generale presso la Corte di appello di Milano chiedeva alla Corte di appello di Milano l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America nei confronti di Uss Artem Aleksandrovich;

   con nota interna del Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero del 22 novembre 2022, indirizzata al Consigliere Diplomatico del Ministro della giustizia, si evidenziava «...in merito alla decisione di estradare Artem Uss verso gli Usa o verso la Federazione Russa...» che «...sembrano esistere solide ragioni giuridiche e non giuridiche a sostegno dell'estrazione verso gli USA...», deponendo al riguardo la gravità dei reati, l'epoca di commissione dei fatti, la strumentalità della domanda presentata dalla Federazione Russa e l'attuale quadro politico;

   con ordinanza emessa in data 25 novembre 2022 (eseguita il 2 dicembre 2022) la Corte di appello di Milano - sezione quinta penale, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich, sostituiva nei confronti di costui la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari corredata dalla applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico nell'abitazione sita in Basiglio. Nella parte motiva di tale provvedimento la Corte di appello di Milano – sezione quinta penale – evidenziava che «...l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari possa essere accolta. L'estradando ha dimostrato di disporre di un'abitazione in Basiglio e la moglie ha dato la disponibilità ad accogliere il predetto in regime di arresti domiciliari presso l'immobile all'uopo locato sito in Basiglio... in questa situazione familiare non è più necessario il mantenimento della misura più afflittiva e si ritengono concedibili gli arresti domiciliari, con applicazione di dispositivo elettronico di controllo, misura che risulta idonea a garantire l'eventuale consegna della persona all'autorità estera procedente...»;

   in data 29 novembre 2022 il Department of justice inviava al Dir. Uff. I Cooperazione Internazionale del Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero e per conoscenza all'Interpol una mail con la quale segnalava di avere appreso del provvedimento della Corte di appello di Milano ed esortava, «...dato l'altissimo rischio di fuga...» già indicato nella precedente nota del 19 ottobre 2022, «...le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l'intera durata del procedimento di estradizione, compreso un ricorso alla Corte di cassazione contro il provvedimento degli arresti domiciliari della Corte di appello di Milano...». Nella menzionata nota si rammentavano poi alcune pregresse procedure di estradizione nelle quali, a seguito dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari, gli estradandi si erano dati alla fuga;

   in data 2 dicembre 2022 l'ordinanza della Corte di appello di Milano, applicativa degli arresti domiciliari, veniva comunicata in sede di esecuzione dalla Direzione del carcere, tra gli altri, alla Procura generale presso la Corte di appello di Milano, al Ministero dell'interno – Div. Interpol – e alla Questura Digos di Varese/Milano;

   in data 6 dicembre 2022 il Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, rispondeva alla mail del Department of justice evidenziando «...come sia di esclusiva spettanza della Corte di appello italiana... stabilire quale sia la misura cautelare più idonea anche nell'ambito della procedura di estradizione. Si rappresenta inoltre che nell'ordinamento giuridico italiano la misura cautelare degli arresti domiciliari – che nel caso di Uss Artem è resa più sicura dall'applicazione del braccialetto elettronico – è in tutto equiparata alla misura cautelare della custodia in carcere...». Questo inciso non era, all'evidenza, riferito allo specifico caso Uss, ma a una adeguata informazione nei confronti di uno Stato estero ignaro della nostra procedura penale in ordine alla circostanza che la detenzione domiciliare con braccialetto elettronico è inserita nell'ambito delle misure cautelari e costituisce, a tutti gli effetti, esecuzione anticipata della eventuale sentenza di condanna. A questo proposito si ribadisce quanto esplicitato in preambolo che questo dispositivo, malgrado alcune manifestazioni di inefficacia, si inserisce nell'ambito delle misure tendenti ad affievolire la severità della carcerazione preventiva, misure in cui questo Ministero crede fermamente e che è intenzionato a potenziare nella successiva presentazione del programma di riforme;

   rispettivamente in data 16 dicembre 2022 e 22 dicembre 2022, la mail del Department of justice, pur non contenendo alcun elemento di novità sulla posizione di Uss Artem Aleksandrovich rispetto a quanto già dedotto nella nota del 19 ottobre 2022 (cui si faceva mero rinvio), veniva indirizzata dal Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero alla Corte di appello di Milano e alla Procura generale presso la Corte di appello;

   non risultano successivi atti trasmessi al Ministero della giustizia dopo il 29 novembre 2022 provenienti dalle autorità statunitensi circa il pericolo di fuga di Uss Artem Aleksandrovich;

   con sentenza emessa in data 27 febbraio 2023 (depositata il 21 marzo 2023, sentenza non ancora definitiva) la Corte di appello di Milano – sezione quinta penale – accoglieva la domanda di estradizione del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich presentata dagli Stati Uniti d'America. Nella richiamata sentenza, peraltro, si dava atto che all'udienza di identificazione del 18 novembre 2022, Uss Artem Aleksandrovich aveva prestato il consenso all'estradizione verso la Federazione Russa richiesta in data 28 ottobre 2022;

   in data 22 marzo 2023 (quindi all'indomani del deposito della sentenza emessa in data 27 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Milano) sezione quinta penale, il cittadino russo Uss Artem Alexsandrovich evadeva dagli arresti domiciliari imposti con l'ordinanza emessa in data 25 novembre 2022 (eseguita il 2 dicembre 2022), rendendosi irreperibile;

   dalla relazione dei Carabinieri Lombardia Gruppo di Milano, Centrale Operativa, datata 23 marzo 2023 risulta che l'ultimo contatto trasmesso dal braccialetto elettronico applicato sulla persona di Uss Artem Aleksandrovich è delle ore 13,52, allorquando veniva registrato un allarme «...uscito dal sito durante il periodo di coprifuoco (evaso)...allarme giunto a video diversi minuti dopo...»;

   dalla nota estesa in data 19 aprile 2023 dal Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – si apprendeva che «...il giorno dell'evasione di Artem Uss una pattuglia della Stazione Carabinieri di Basiglio – individuata dall'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari del cittadino russo con applicazione del braccialetto elettronico quale organo di polizia giudiziaria incaricato di vigilare sugli obblighi imposti al detenuto – alle ore 10,27 ha accertato la presenza del 40enne, presso la sua abitazione, unitamente ai suoi due legali e successivamente, alle ore 14,10, ne ha constatato l'irreperibilità, dopo che era scattato l'allarme del braccialetto elettronico alla Centrale Operativa del Comando provinciale Carabinieri di Milano. A seguito dell'accaduto, sono state immediatamente attivate le ricerche dell'uomo nonché avviate indagini, coperte da segreto investigativo, da parte del suddetto Comando provinciale. Inoltre, durante il periodo di applicazione della misura degli arresti domiciliari... sono state... rilevate numerose anomalie del braccialetto elettronico, che hanno prodotto falsi allarmi, ripetutamente segnalati dalla Stazione di Basiglio alla ditta fornitrice del servizio (Fastweb), sia mediante call center che con note ufficiali. In particolare, il 3 gennaio e il 20 febbraio scorsi, il citato Comando ha inviato due Pec a Fastweb, segnalando complessivamente 36 episodi di falso allarme per mancanza di connessione (anche più volte nella stessa giornata) e chiesto un intervento urgente, valutando anche la possibilità di installare presso il luogo di detenzione una linea dati fissa. La ditta ha effettuato un intervento presso il domicilio del 40enne il 23 febbraio 2023, a seguito del quale si sono registrati ulteriori 3 falsi allarmi...»;

   più specificamente, nella nota estesa in data 26 aprile 2023 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano si evidenziava che «... nel pomeriggio del 22 marzo 2023, in Basiglio, i militari della locale Stazione Carabinieri, intervenuti a seguito di allarme attivato per violazione delle limitazioni imposte dal braccialetto elettronico, constatavano l'evasione del cittadino russo Artem Uss... Lo stesso veniva sottoposto agli arresti domiciliari dal 2 dicembre 2022 in esecuzione dell'ordinanza n. 113/2022 estr., che disponeva la modifica della misura restrittiva in carcere, emessa in data 25 novembre 2022 dalla Corte d'appello di Milano – sezione quinta penale. Tale misura è stata adottata in seguito all'arresto operato il 17 ottobre 2022, presso l'aeroporto di Malpensa, da personale della Polaria, in esecuzione di mandato di arresto internazionale del 26 settembre 2022 a cura del Dipartimento di giustizia degli USA, poiché l'interessato veniva ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, truffa e riciclaggio. In relazione all'evasione, si constatava che: l'ultimo controllo da parte della Stazione Carabinieri di Basiglio nei confronti del detenuto era stato eseguito alle ore 10,27 dello stesso 22 marzo e, nella circostanza, il medesimo era stato trovato in compagnia dei due legali di fiducia..., entrambi del Foro di Milano, dell'interprete..., nonché di un conoscente..., tutti preventivamente autorizzati dall'autorità giudiziaria a intrattenere comunicazioni con lo stesso; l'allarme veniva attivato alle ore 13,47 presso la Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Milano; alle ore 14,10 i Carabinieri della Stazione di Basiglio giungevano presso l'abitazione del cittadino russo situata in via Cascina Vione n. 3, constatando l'illecito allontanamento dell'interessato. L'analisi dei sistemi di videosorveglianza del complesso immobiliare di dimora del detenuto e del Comune di Basiglio consentivano di ricostruire la dinamica della fuga. In particolare, il sig. Uss: veniva individuato, travisato, allontanarsi dall'abitazione negli istanti immediatamente successivi all'attivazione del braccialetto elettronico; era stato prelevato da un'autovettura, condotta da altra persona, allontanatasi repentinamente dal luogo, la cui targa veniva rilevata da una telecamera di videosorveglianza comunale. Nelle immediatezze, il Nucleo Investigativo di Milano e la Compagnia Carabinieri di Corsico hanno attivato plurime attività investigative, coordinate dalla Procura generale della Repubblica di Milano, tese all'individuazione del fuggitivo. Nel dettaglio, già dal giorno 22 marzo 2023: venivano attivate, in urgenza, tutte le indagini tecniche ritenute idonee alla localizzazione del fuggitivo; venivano predisposti numerosi e articolati servizi straordinari di controllo del territorio, con oltre 10 equipaggi, volti a intercettare il fuggitivo; è stato disposto l'inserimento nella B.D. - SDI (con estensione Schengen) della segnalazione di rintraccio del sig. Uss Artem, nonché dei provvedimenti a suo carico; è stata data comunicazione dell'evento a tutte le frontiere (aeree, marittime e terrestri), ivi inclusi gli scali aeroportuali della Lombardia e del Veneto; è stato eseguito l'inserimento nella B.D. - SDI (con estensione Schengen), nonché nei sistemi di lettura targhe (transiti rete autostradale nazionale e Polizie Locali Lombardia), dei riferimenti dell'autovettura utilizzata per la fuga, comunicati altresì al Centro di Cooperazione Polizia e Dogana di Chiasso per il rintraccio presso le frontiere elvetiche; sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale di polizia (INTERPOL). Tutto rimpianto investigativo è stato, da subito, condiviso con il Raggruppamento Operativo Speciale ed è stato, inoltre, attivato un canale diretto di comunicazione con 1'Ambasciata USA e il Consolato generale di Milano...»;

   in seguito alla evasione dagli arresti domiciliari imposti con l'ordinanza emessa in data 25 novembre 2022 (eseguita il 2 dicembre 2022) da parte del cittadino russo Uss Artem Alexsandrovich, la Corte di appello di Milano, con ordinanza emessa il 23 marzo 2023, revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari e disponeva applicarsi nei confronti di costui (resosi irreperibile) quella della custodia in carcere;

   in data 5 aprile 2023 il Primo Consigliere dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia Mikhail Rossiyskiy inviava al Ministro della giustizia una lettera recante la data del 4 aprile 2023 del Vice procuratore generale della Federazione Russa P.P. Gorodov, indirizzata anch'essa al Ministro della giustizia, in cui si evidenziava che «...la Procura generale della Federazione Russa ha inviato in data 28 ottobre 2022 al Ministero della giustizia della Repubblica Italiana la richiesta di estradizione del cittadino della Federazione Russa Uss Artem Alexsandrovich per richiamo a responsabilità penale per aver legalizzato (riciclato) danaro insieme a un gruppo organizzato...In base alle informazioni in nostro possesso Uss A. A. è attualmente giunto volontariamente presso l'organo investigativo della Federazione Russa. I funzionari del Dipartimento investigativo del Ministero dell'interno della Federazione Russa stanno svolgendo azioni investigative con la partecipazione di Uss A.A. nell'ambito della causa penale in esame. In relazione a quanto sopra esposto, chiedo di lasciare senza considerazione la richiesta della Procura generale della Federazione...».

  Dall'esame della documentazione emerge quindi:

   che la nota in data 19 ottobre 2022 del Department of justice, con la quale si segnalava al Ministero della giustizia «...l'evidente e sostanziale rischio di fuga...» del cittadino russo Uss Artem Aleksandrovich, è stata tempestivamente trasmessa nei termini di legge alla Corte di appello di Milano e alla Procura generale presso la Corte di appello in data 25 ottobre 2022;

   che la nota in data 29 novembre 2022 del Department of justice non conteneva alcun elemento di novità sulla posizione di Uss Artem Aleksandrovich rispetto a quanto già dedotto nella nota del 19 ottobre 2022 (cui infatti si faceva mero rinvio);

   che tale ultima nota, sebbene contenente mere doglianze riguardo alla decisione assunta dalla Corte di appello di Milano, veniva comunque trasmessa, rispettivamente in data 16 e 22 dicembre 2022 sia alla Corte di appello di Milano sia alla Procura generale presso la Corte di appello;

   che dal fascicolo dell'estradizione non risultano atti successivi al 29 novembre 2022 provenienti dalle autorità statunitensi riguardanti il pericolo di fuga di Uss Artem Aleksandrovich.

  Esposta la ricostruzione in diritto ed in fatto, si deve ritornare alle considerazioni esplicitate in preambolo in relazione alle polemiche emerse dopo la diffusione a mezzo stampa delle iniziative assunte dal Ministro della giustizia nei confronti di alcuni magistrati.
  In base agli elementi documentali acquisiti e in ragione della giurisprudenza del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro della giustizia, sentiti gli Uffici di Diretta Collaborazione e ogni Dipartimento interessato, può esercitare l'azione disciplinare chiedendo alla Procura generale presso la Corte di cassazione di svolgere le necessarie e complete indagini.
  La decisione finale spetta alla Procura generale presso la Corte di cassazione, che può richiedere il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere.
  Se l'ordinamento consente, o addirittura impone, di accertare la conformità del comportamento dei magistrati alla normativa esistente, è dovere del Ministro della giustizia procedere con gli stessi criteri con cui i Pubblici Ministeri inviano l'informazione di garanzia ai cittadini nei cui confronti svolgono le indagini. E così come nessuno può addebitare al procuratore della Repubblica un intento intimidatorio nei confronti degli indagati, nessuno può permettersi di imputare al Ministro della giustizia un'interferenza persecutoria o invasiva quando esercita le sue prerogative per verificare la conformità del comportamento dei magistrati ai doveri di diligenza, tra i quali campeggia il dovere di motivazione dei provvedimenti. In democrazia vige il principio di uguaglianza. In democrazia non esistono surrogati della legge. In caso contrario dovremmo domandarci se le migliaia di cittadini, sottoposti a procedimenti penali con accuse rivelatesi infondate, siano meno uguali rispetto a chi, indossando la toga, dovrebbe essere il principale garante di questa uguaglianza.
  

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza pubblica

estradizione

regime penitenziario