ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00818

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 85 del 12/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: PAVANELLI EMMA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/04/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/04/2023
Stato iter:
14/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/07/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/07/2023

CONCLUSO IL 14/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00818
presentato da
PAVANELLI Emma
testo di
Mercoledì 12 aprile 2023, seduta n. 85

   PAVANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto denunciato dal Sappe – Sindacato autonomo polizia penitenziaria, nella giornata di martedì 4 aprile 2023, il medico di guardia presso il carcere di Terni è rimasto vittima di un'aggressione da parte di un detenuto cui ha fatto seguito una minaccia di morte;

   al verificarsi dell'episodio, è intervenuto l'agente di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza della locale infermeria che ha riportato l'ordine e la sicurezza all'interno del presidio sanitario;

   nei giorni precedenti lo stesso detenuto si era reso protagonista di ulteriori atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale medico e paramedico;

   tali accadimenti non sono infrequenti negli istituti circondariali umbri. Anche presso il carcere di Capanne di Perugia negli ultimi anni si sono ripetuti con preoccupante frequenza episodi di violenza e minacce nei confronti di personale medico e sanitario –:

   se non intenda incrementare i presidi di sicurezza volti a garantire l'incolumità del personale sanitario che presta servizio all'interno degli istituti penitenziari;

   se non intenda attivarsi per richiedere un incremento numerico del personale medico-sanitario destinato ai presidi sanitari delle strutture carcerarie.
(4-00818)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 14 luglio 2023
nell'allegato B della seduta n. 139
4-00818
presentata da
PAVANELLI Emma

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferito di un episodio di aggressione per mano detenuta ai danni di un medico di guardia in servizio presso la casa circondariale di Terni, ritenuto che tal tipologia di eventi siano non infrequenti nelle carceri umbre, avanza quesiti circa la garanzia di sicurezza per il personale medico sanitario impiegato all'interno dei penitenziari in genere, oltre che un incremento numerico dello stesso.
  Orbene, in via preliminare, merita evidenziare che con la riforma della medicina penitenziaria, attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, è stato sancito il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.
  Con l'accordo approvato dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015 recante: «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», si sono fornite indicazioni alle regioni e alle Asl per organizzare i servizi sanitari negli istituti penitenziari secondo modalità uniformi sul territorio nazionale.
  L'interazione tra le direzioni penitenziarie e le Asl è fondamentale per rendere l'istituto penitenziario un luogo di promozione della salute intesa come benessere della persona e non solo come assenza di malattia, secondo le indicazioni dell'OMS.
  Le regioni e le aziende sanitarie assicurano, altresì, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di
screening e diagnosi precoce previsti dalla normativa, l'assistenza medica di base, specialistica, infermieristica, farmaceutica e integrativa.
  Il ruolo dell'Amministrazione penitenziaria delineato nell'accordo si esprime attraverso un'intensa attività di collaborazione con le regioni e le Asl diretta a facilitare la costruzione di reti di presidi sanitari interni ed esterni agli istituti penitenziari adeguati ai bisogni di salute dei detenuti.
  Ciò premesso, indubbiamente sussistono le carenze evidenziate, posto che in molti istituti penitenziari si registra l'assenza di importanti presidi sanitari quali, per esempio, l'assistenza medica h24 e l'assistenza psichiatrica per un congruo numero di ore settimanali, nonostante l'incidenza del disagio psichiatrico in ambito penitenziario.
  Notevoli sono le ripercussioni sul sistema penitenziario: dalla necessità di implementare il ricorso a strutture sanitarie esterne, ai numerosi trasferimenti di detenuti e internati ad altre sedi penitenziarie ove siano presenti maggiori presidi sanitari a cui, di conseguenza, vengono richiesti maggiori sforzi sia sul piano gestionale che sanitario.
  Tali carenze, inoltre, presentano implicazioni in relazione alla sicurezza e alla necessità di contenimento della spesa, che aumenta in proporzione alla movimentazione dei ristretti.
  Nella consapevolezza della carenza di personale sanitario in tutti gli istituti penitenziari della Repubblica e al fine di tutelare il diritto alla salute di ogni persona, molteplici sono gli interventi posti in essere, attraverso la costante opera di sensibilizzazione anche da parte delle articolazioni dipendenti, verso le autorità sanitarie competenti, in virtù della fattiva collaborazione auspicata dalla normativa in premessa.
  Per completezza, si rappresenta che, in tema di personale medico-sanitario, con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», è stata disposta l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo la dotazione organica in complessive n. 102 unità, suddivise in varie qualifiche, secondo la seguente previsione assunzionale: non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità; non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità; non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità; non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità.
  Relativamente all'aggressione verificatasi presso la casa circondariale di Terni, questa riguarda il detenuto C.F., di nazionalità rumena, ristretto presso la sezione circondariale a custodia aperta che, invero sin dal suo ingresso in carcere (27 febbraio 2023), ha posto in essere una serie di comportamenti autolesivi, oltre, che minacciosi e violenti, verso il personale dell'area sanitaria e della sicurezza.
  Condotte autolesive ed aggressive occorse nelle date del 7, 16, 26 e 27 marzo 2023; 1, 2 e 4 aprile 2023, allorquando, terminata la medicazione (causa autolesionismo, mentre usciva dall'infermeria, incrociava il sanitario di turno con il quale già aveva avuto precedenti diverbi e, sebbene il dottore non proferisse parola, iniziava a minacciarlo verbalmente, per poi violentemente strappargli gli occhiali da vista dal volto.
  Interveniva l'assistente di Polizia penitenziaria di turno alla vigilanza infermeria, frapponendosi fra il dottore e il detenuto che, però, riusciva a mettere le mani addosso al dottore.
  Il successivo 5 aprile 2023, il detenuto veniva accompagnato in infermeria poiché era in sciopero della fame; una volta giuntovi, iniziava a inveire contro il sanitario di turno, pretendendo una visita più accurata; al diniego del sanitario, alzava la voce e minacciava i presenti, estraeva due lamette dalla tasca, ne ingeriva una mentre con l'altra si autolesionava; il detenuto minacciava di morte anche il sanitario, appena fosse uscito dal carcere; per tali fatti, veniva deferito all'autorità giudiziaria competente.
  Rientrato in sezione, si conficcava due viti sulla fronte e, solo dopo un estenuante colloquio, si convinceva a farsi medicare dall'infermiere.
  Il 6 aprile 2023, si riuniva l'
équipe multidisciplinare, ritenendo necessario il trasferimento del detenuto presso altra sede, essendo ormai ridotto o nullo il margine di compliance al trattamento nonché compromessi i rapporti con l'area sanitaria e il personale di Polizia penitenziaria.
  Il 7 aprile 2023, su disposizione dal provveditorato regionale veniva trasferito per motivi di ordine e sicurezza presso la casa circondariale di Livorno, ove allo stato è allocato presso il reparto nuovi giunti.
  Si evidenza che con nota del 12 aprile 2023 la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha dato disposizioni alla direzione della casa circondariale di Livorno di predisporre ogni misura trattamentale e di vigilanza atta a impedire e prevenire eventuali comportamenti di nocumento del ristretto sulla sua persona, sensibilizzando lo specialista psichiatra e il restante personale ivi operante e richiamando l'osservanza delle diverse circolari vigenti in materia di prevenzione delle condotte suicidarie e dei fenomeni autoaggressivi delle persone detenute.
  Per quanto concerne, invece, i riferimenti alla casa circondariale di Perugia, si specifica che i detenuti resisi protagonisti di recente di comportamenti minacciosi verso il personale sanitario e/o di aggressioni ai danni del personale di Polizia penitenziaria sono stati trasferiti presso altre sedi a cura del competente provveditorato regionale o dell'Autorità giudiziaria competente.
  Quanto ai dati statistici inerenti le aggressioni, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 2 maggio 2023, presso la casa circondariale di Terni risultano verificatisi n. 4 episodi di aggressione fisica ai danni del personale del Corpo; relativamente, invece, all'istituto di Perugia, risultano essersene verificati n. 14.
  Tutto ciò riferito, quanto alle attività volte a prevenire le aggressioni, come indicato in risposta ad interrogazioni di analogo tenore, il DAP, nel tempo, ha adottato una serie di direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dalla popolazione detenuta.
  Sul punto merita rammentare la circolare 26 maggio 2015, n. 186697 con cui è stata data disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
  L'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle Direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
  Si menziona, inoltre, la nota 10 ottobre 2018 del capo dipartimento recante: «Trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza», nella quale viene specificato che le richieste delle Direzioni relative all'allontanamento di detenuti per motivi di ordine e sicurezza dovranno riguardare quei soggetti responsabili di: aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico e di quello del volontariato; le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti; i danneggiamenti dei beni dell'Amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza.
  Il provvedimento dovrà essere adottato dai provveditorati regionali che disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto.
  Nei casi da considerarsi più gravi, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra-distretto.
  Si ricorda, inoltre, la circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139, recante: «Aggressioni al personale – linee di intervento», in cui viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione.
  A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della Polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
  Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
  La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il citato rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
  Peraltro, in ragione della persistenza di comportamenti violenti e antidoverosi da parte della popolazione detenuta nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, dell'Amministrazione penitenziaria e del personale medico e infermieristico, con circolare 31 marzo 2021, n. 3691/6141, il DAP ha ravvisato la necessità di sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139 e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
  Il 18 luglio 2022 è stata emanata la circolare n. 3693/6143 recante: «Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario».
  L'intervento che si propone di attuare è una riorganizzazione del circuito della media sicurezza attraverso la quale «affrontare le esigenze che, quotidianamente, si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette, al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale». Tale finalità sarà perseguita anche attraverso il superamento del dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa, preferendo impostare le nuove direttive in ragione delle previsioni che regolano il trattamento individualizzato previsto dall'articolo 13 ordinamento penitenziario, pur con le differenze dettate dalle specifiche esigenze trattamentali.
  In tal senso, è stata disposta la definizione, presso ogni istituto, di un'articolazione strutturata in sezioni/reparti diversamente organizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento finalizzata a rendere concreti i principi direttivi cui è dedicato il Capo I dell'ordinamento penitenziario, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute.
  Per quanto attiene alle sezioni
ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 destinate «ai detenuti che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele anche per la tutela di compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, nonché ai detenuti per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni», ai sensi della suddetta circolare, sono stati definiti criteri più precisi sui quali improntare il percorso di valutazione, che dovrà essere esplicitato nel relativo provvedimento di assegnazione. È previsto, inoltre, che, se da un lato in tali sezioni dovrà essere assicurata una disciplina secondo criteri implicanti una maggiore sorveglianza rispetto al modello detentivo ordinario, dall'altro ai detenuti ivi allocati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, comma 1, dovrà essere garantito quantomeno il tempo di permanenza all'aperto nei limiti ordinamentali previsti dall'articolo 10 ordinamento penitenziario e, in nessun caso, dovrà aversi commistione tra le persone allocate sulla base del citato articolo e i soggetti destinati a provvedimenti di isolamento disciplinare, non potendo condividersi alcuna assimilazione tra il regime di tali reparti e quello disciplinare.
  Sul piano del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti assegnati alle sezioni
ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, la circolare prevede la predisposizione di tutti gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento penitenziario, con una presa in carico multidisciplinare da attuarsi attraverso una intensificazione della presenza degli operatori del trattamento e delle professionalità sanitarie, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche e delle difficoltà relazionali e/o comportamentali e individuare, congiuntamente, un programma di intervento personalizzato, che tenga conto delle peculiarità del soggetto. In tale prospettiva, è prevista la ricerca di modalità di intervento integrato attivo, quali la graduale partecipazione alle attività presenti in istituto, soprattutto di carattere pratico, anche unitamente alle persone appartenenti alle sezioni ordinarie e alla sezione ordinarie a trattamento intensificato, secondo le valutazioni del gruppo interdisciplinare e le previsioni di progressività contenute nel programma di trattamento individualizzato.
  Infine, nell'ottica di rimarcare il carattere temporaneo e rivedibile dell'inserimento presso tali sezioni, la circolare prevede che il termine semestrale per la valutazione, previsto dal regolamento di esecuzione, deve ritenersi quale limite massimo e che, pertanto, le
équipe avranno cura di procedere con valutazioni aventi almeno cadenza bimestrale.
  Si evidenzia, per completezza, che con provvedimento del 10 marzo 2023 è stata disposta l'integrazione degli equipaggiamenti in uso al Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2014 recante: «Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso» con il
kit di protezione passiva e da ordine pubblico.
  Nello stesso provvedimento si conferisce mandato al direttore generale del personale e al direttore generale della formazione relativamente alla formazione del personale e alle modalità d'uso dei nuovi equipaggiamenti.
  Il costante incremento di fenomeni di comportamento violento all'interno degli istituti penitenziari da parte della popolazione detenuta, soprattutto indirizzati al personale del Corpo di polizia penitenziaria ivi operante, ha indotto ad emanare la recentissima circolare 3 aprile 2023, n. 3701/6151 recante: «Aggressioni al personale: ulteriori linee di intervento in materia di gestione della procedura disciplinare a carico del responsabile».
  Pertanto, nel ribadire le indicazioni contenute nella circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139, si è rinnovato l'auspicio di un approccio integrato alla questione delle aggressioni violente, quale unica possibilità di azione di contrasto al fenomeno.
  In tal senso, resta fondamentale tener conto sia della necessità di prevenire tutti i fattori che possono incrementare il numero degli episodi di aggressioni, sia delle conseguenze che possono scaturire dalla consumazione degli stessi.
  Quindi, pur rilevando come fondamentale la funzione dissuasiva che deve essere esercitata dal personale di Polizia penitenziaria nella prevenzione delle condotte aggressive, si è ritenuto utile soffermarsi sull'espletamento obbligatorio e sollecito delle procedure amministrativo-disciplinari. Ciò, nell'ottica più generale che il principio di rieducazione della pena non può prescindere, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dall'ordine e dalla disciplina negli istituti penitenziari.
  È di tutta evidenza che l'azione disciplinare costituisce una risposta non solo doverosa, ma concreta e immediata ai comportamenti violenti dei detenuti nei confronti del personale.
  Occorre, quindi, assumere rapidamente e in maniera incisiva le idonee determinazioni in ambito disciplinare conseguenti all'evento critico. Pertanto, in attuazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, non solo il personale di Polizia penitenziaria, ma tutti gli operatori penitenziari, allorquando venga verificata la commissione dell'infrazione disciplinare, devono redigere nell'immediatezza il rapporto disciplinare e devono istruirlo prontamente e inviarlo nel più breve tempo possibile, per la via gerarchica, al direttore.
  Il direttore dell'istituto, pur in presenza delle previsioni di cui agli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, da esercitare in via residuale, una volta ricevuto un rapporto per una condotta disciplinarmente rilevante, avvierà il procedimento disciplinare, specie se trattasi di aggressione violenta (verbale o fisica) nei confronti di un operatore penitenziario, non sussistendo, in tal senso, alcuna discrezionalità.
  Nel contempo, si è reputato opportuno rammentare che i direttori degli istituti penitenziari, considerato il carattere perentorio del termine di contestazione dell'addebito disciplinare previsto dall'articolo 81, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dovranno adottare ogni precauzione per prevenirne l'eventuale decadenza.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

stabilimento penitenziario

detenuto