ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00762

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 80 del 31/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLOMO DAVIDE LEGA - SALVINI PREMIER 31/03/2023
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 31/03/2023
MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER 31/03/2023
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 31/03/2023
SUDANO VALERIA LEGA - SALVINI PREMIER 31/03/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/03/2023
Stato iter:
31/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/05/2023

CONCLUSO IL 31/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00762
presentato da
BISA Ingrid
testo di
Venerdì 31 marzo 2023, seduta n. 80

   BISA, BELLOMO, CAVANDOLI, MATONE, MORRONE e SUDANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la cosiddetta riforma Cartabia, tra i vari cambiamenti, ha introdotto i criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai vari tribunali. La norma de qua avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 giugno 2023; tuttavia, in sede di conversione della legge di bilancio, l'entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al 31 marzo 2023;

   la gran parte degli attuali delegati alle vendite si vedrà preclusa l'attività, in ragione di una situazione a dir poco paradossale: infatti i nuovi criteri per la nomina sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. Nello specifico occorre: 1) aver svolto almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente; 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive; la grande criticità è rappresentata dal fatto che: quanto al punto 2) non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; quanto al punto 3) i corsi specifici in tema di procedure esecutive devono rispettare delle linee guida stabilite dalla Scuola superiore della magistratura che tuttavia, ad oggi, non le ha emanate;

   in sintesi, potrà presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che avrà ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente (quindi, dato che le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023, si parla di dieci incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2023). Ciò comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che si vedrebbero sostanzialmente precluso l'accesso agli elenchi;

   giova poi di ricordare che durante il periodo pandemico le esecuzioni immobiliari sono state sospese per ovvi motivi, e quindi il quinquennio di riferimento comprende un lungo periodo di fatto privo di attività professionale;

   allo stato attuale, quindi, un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie verrà escluso dai nuovi elenchi a vantaggio dei pochi che hanno già ricevuto almeno dieci incarichi o di chi attesterà di aver frequentato corsi specifici che, tuttavia, stante l'assenza delle linee guida della Scuola superiore della magistratura, non possono per certo rispettare il criterio stabilito dall'articolo 179-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile;

   fino a che non si consentirà di poter soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l'iscrizione negli elenchi, appare illogico e oltremodo limitativo cancellare de plano i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi «favoriti»; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi;

   si ricorda che sul medesimo argomento nella seduta del 22 febbraio 2023 il Governo ha accolto l'ordine del giorno della Lega n. 9/00888/017 –:

   se il Ministro interrogato, secondo quanto illustrato in premessa e nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola superiore della magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previste dall'ottavo comma dell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, non reputi opportuno adottare le opportune iniziative di competenza volte ad applicare i previgenti criteri di nomina e mantenere in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.
(4-00762)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 maggio 2023
nell'allegato B della seduta n. 112
4-00762
presentata da
BISA Ingrid

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, «Attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», ha modificato all'articolo 4 comma 11 lettera c) l'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  Con siffatta modifica sono stati dettati i requisiti per l'iscrizione negli elenchi istituiti presso ogni tribunale (elenchi tenuti dal presidente dell'ufficio giudiziario e formati da un comitato da costui presieduto) dei professionisti da delegare alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-
bis e 591-bis del codice di procedura civile ed è stata eliminata la previgente disposizione che affidava a un decreto del Ministro della giustizia, mai adottato, l'individuazione degli obblighi di formazione al fine di ottenere, e di mantenere, l'iscrizione nei medesimi elenchi nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
  I requisiti che comprovano la specifica competenza tecnica ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono, anche alternativamente:

   l'avere svolto non meno di dieci incarichi nel quinquennio precedente senza avere ricevuto provvedimenti di revoca per mancato rispetto dei termini delle deleghe ottenute nello stesso periodo;

   il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 12 agosto 2015 n. 144;

   l'avere partecipato in modo proficuo e continuativo alle scuole o ai corsi di alta formazione meglio descritti nella disposizione in esame sullo specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e avere superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

  L'entrata in vigore di questa disposizione, originariamente fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato dall'articolo 1 comma 380 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197.
  Va altresì precisato che, in seguito all'ordine del giorno n. 9/00888/017 approvato nella seduta della Camera dei deputati del 23 febbraio 2023 nell'ambito dei lavori di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il Governo ha assunto l'impegno di «...valutare l'opportunità di prorogare i tempi di apertura degli elenchi da parte dei Tribunali fino al 31 dicembre 2023 ovvero per il tempo necessario perché possano essere completati le scuole e i corsi di alta formazione propedeutici all'iscrizione negli elenchi stessi, prevedendo altresì un'interpretazione estensiva della nuova disposizione di cui all'articolo 179-
ter..., che includa nelle esperienze professionali pregresse quella di custode giudiziario, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei Fori dove l'istituto della delega è entrato in pieno regime tardivamente...».
  Si segnala inoltre che in data 18 aprile 2023 la Scuola superiore della magistratura ha adottato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei summenzionati corsi di formazione e di aggiornamento, circostanza che rende attualmente possibile lo svolgimento dell'attività formativa necessaria per ottenere l'iscrizione nell'elenco quale criterio alternativo a quello dei dieci incarichi in cinque anni.
  In definitiva, non sono al momento allo studio ipotesi di modifica della norma in esame considerato che le problematiche collegate alla non operatività degli elenchi previsti dalle nuove disposizioni possono essere risolte, fino al primo popolamento dei nuovi elenchi e quindi all'esito della formazione in corso, con l'utilizzo degli elenchi formati da tribunali secondo la precedente disciplina (utilizzo, peraltro, che risulta essere già in atto in diversi uffici giudiziari).

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

procedura civile