ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2023
Stato iter:
05/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/04/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/04/2023

CONCLUSO IL 05/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00525
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con la sentenza 97/2020 depositata il 22 maggio 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l'igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 354 del 1975 appartenenti allo stesso «gruppo di socialità»;

   secondo i giudici costituzionali, gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono comunicare, verbalmente e con gesti, e dunque hanno svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie;

   per tali ragioni, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l'estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo, i quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all'esterno attraverso i colloqui con i familiari;

   in altre parole, i giudici hanno ritenuto che, da una parte, il divieto non serve ad accrescere le esigenze di sicurezza pubblica e, dall'altra, impedisce una sia pur minima modalità di socializzazione, finendo per essere irragionevole, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, e inutilmente afflittiva, in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Carta;

   la Corte ha precisato, infine, che a risultare costituzionalmente illegittimo è l'applicazione necessaria del divieto per previsione di legge: ne risulta che, anche dopo la sentenza, l'amministrazione penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi; l'applicazione di queste limitazioni dovrà così risultare giustificata da precise esigenze, espressamente motivate, e sotto questi profili potrà essere eventualmente controllata, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza;

   tuttavia, anche a seguito di questa sentenza, risulta che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria abbia emanato una circolare generica che delega alle singole direzioni la disciplina dei «passaggi», senza delineare una definizione uniforme e chiara degli oggetti di modico valore, che possa trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, andando quindi a creare un pericoloso vulnus all'efficacia preventiva del regime differenziato ed anche una difforme applicazione in concreto nei vari reparti 41-bis, disciplinata, allo stato, da singoli ordini di servizio delle direzioni dell'istituto, né risultano predeterminate le condizioni per disporre limitazioni dei passaggi in determinate e peculiari situazioni, secondo il dictum della Corte –:

   se intenda adottare iniziative al fine di dettare una definizione e una disciplina dei passaggi degli oggetti di modico valore uniformemente applicabili su tutto il territorio nazionale, per i soggetti sottoposti al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, nonché se intenda predeterminare ed individuare le condizioni per introdurre delle limitazioni ai «passaggi» in determinate e peculiari situazioni.
(4-00525)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 aprile 2023
nell'allegato B della seduta n. 83
4-00525
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, premessi riferimenti alla sentenza n. 97/2020 emessa dalla Corte costituzionale con cui ha dichiarato incostituzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l'igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 appartenenti allo stesso «gruppo di socialità» ed evidenziato che, sempre secondo quanto precisato dalla Giudice delle leggi, è solo l'applicazione necessaria e generalizzata del divieto che deve ritenersi travolta dal giudizio di illegittimità costituzionale, impregiudicata, dunque, la facoltà dell'amministrazione penitenziaria di introdurre eventuali limitazioni in determinati casi e sulla base di motivate esigenze di sicurezza, avanza quesiti in ordine alle iniziative da adottarsi al fine di dettare una definizione e una disciplina dei passaggi degli oggetti di modico valore uniformemente applicabili su tutto il territorio nazionale, per i soggetti sottoposti al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, nonché se intenda predeterminare ed individuare le condizioni per introdurre delle limitazioni ai «passaggi» in determinate e peculiari situazioni.
  Orbene, in effetti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 97/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-
bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) «nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata "la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti" anziché "la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità"».
  In particolare si rileva in sentenza che «il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta né funzionale né congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In queste condizioni, non è giustificata la deroga — da tale divieto disposta — alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro "oggetti di modico valore" (articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), e la proibizione in parola finisce per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche dell'articolo 27, terzo comma, Costituzione.»
  Il carattere non proporzionato del divieto in questione, a giudizio della Corte, sarebbe reso ancor più evidente «considerando la scelta legislativa di fame contenuto necessario del regime differenziato, da applicarsi – a prescindere dalle esigenze del caso concreto — ogni qualvolta sia disposto il provvedimento di assegnazione del detenuto al regime differenziato.»
  Proprio in tale ultima prospettiva, la Corte ha chiarito che «la compressione della possibilità di scambiare oggetti con gli altri detenuti del medesimo gruppo — espressione, questa, di una pur minimale facoltà di socializzazione — e la conseguente deroga all'applicazione delle regole ordinarie, potrebbe giustificarsi non in via generale e astratta, ma solo se esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini, e la motivata esigenza di prevenire — come recita l'articolo 41-
bis, comma 2-quater, lettera a), ordinamento penitenziario — "contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni criminali contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate". Da questo punto di vista, l'applicazione necessaria e generalizzata del divieto di scambiare oggetti anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, sconta il limite di essere frutto di un bilanciamento condotto ex ante dal legislatore, a prescindere, perciò, da una verifica in concreto dell'esistenza delle ricordate, specifiche, esigenze di sicurezza, e senza possibilità di adattamenti calibrati sulle peculiarità dei singoli casi».
  Dunque, quel che viene censurato dalla Corte costituzionale è il divieto assoluto, mentre «anche dopo la presente sentenza di accoglimento, in forza della disposizione di cui alla lettera
a) del comma 2-quater dell'articolo 41-bis, ordinamento penitenziario — secondo cui la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare "l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna" — resterà consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita la detenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni (con riferimento a certi oggetti che, più di altri, si prestano ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili, come già previsto, ad esempio, per il divieto – già disciplinato dalla citata circolare DAP del 2 ottobre 2017 in via autonoma rispetto a quello, generale, qui censurato — di scambiare libri o copie parziali tra detenuti). Naturalmente, tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lettera b), ordinamento penitenziario».
  Da tale ultimo passaggio motivazionale si ricava che «una definizione e una disciplina dei passaggi degli oggetti di modico valore uniformemente applicabili su tutto il territorio nazionale» – sulla quale si sollecita l'adozione di iniziative da parte del Ministro – non potrebbe comunque esaurire gli ambiti di disciplina, avuto riguardo alla necessità, sottolineata dalla Corte costituzionale, di collegare eventuali limitazioni degli scambi di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, a «precise esigenze, da motivare espressamente» suscettibili di sindacato, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza.
  Quanto, poi, alla evidenziata necessità di una definizione «uniforme e chiara» degli oggetti di modico valore, si osserva che, come rammentato dalla Corte nella citata sentenza, per «oggetti di modico valore» – dei quali soltanto è consentito lo scambio tra detenuti (anche in regime ordinario e non differenziato) già in base alla regola generale dettata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) — debbono intendersi «generi alimentari (zucchero, caffè et similia) o, comunque, di prima necessità (per l'igiene personale o la pulizia della cella) [...]».
  Sul punto, in ogni caso, con circolare del 24 luglio 2020, la preposta Direzione generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dettato disposizioni uniformi per disciplinare lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, a fronte della declaratoria di incostituzionalità del predetto divieto, sancita con sentenza 5 maggio 2020, n. 97.
  Merita peraltro ribadire che è stata la stessa Corte costituzionale a riconoscere a questa Amministrazione il potere di regolamentare lo scambio di oggetti di modico valore tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità, così come ha ben indicato i confini del sindacato che l'autorità giudiziaria sulla disciplina emanata dall'Amministrazione in siffatta materia.
  In quest'ottica, come detto, la Consulta ha espressamente indicato, in conformità ai poteri attribuiti dall'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, che spetti all'autorità giudiziaria verificare, «di volta in volta», se l'eventuale limitazione imposta dall'Amministrazione sia giustificata da precise esigenze.
  Ciò evidenziato, a mezzo della citata circolare, in sostanza, è stato previsto che i detenuti debbano presentare una domanda alla direzione indicando i beni di modico valore che intendono scambiare e il nome del detenuto cessionario.
  La direzione potrà autorizzare lo scambio solo verificata la sussistenza del requisito del modico valore, «anche con riferimento al numero complessivo e alla frequenza degli scambi nell'ambito dello stesso gruppo di socialità», verificando, altresì, che «le caratteristiche degli oggetti non si prestino in qualunque modo a veicolare comunicazioni difficilmente decifrabili».
  Gli scambi devono avvenire sotto il controllo degli operatori di sezione, con modalità da indicare nel provvedimento di autorizzazione.
  Tutte le richieste di scambio, il relativo contenuto e il provvedimento adottato dalla direzione dovranno essere annotati in un apposito registro, in modo tale che possano essere immediatamente verificate eventuali anomale frequenze o la tendenziale unidirezionalità degli scambi, al fine di assumere le determinazioni conseguenziali sulla eventuale necessità di modificare il gruppo di socialità e sulla valutazione stessa delle richieste di scambio.
  Sulla base di questa circolare, le direzioni dei vari istituti, ove sono ristretti detenuti sottoposti al regime differenziato ex articolo 41-
bis dell'ordinamento penitenziario, hanno emanato i conseguenziali ordini di servizio.
  Ancora, per ragioni di completezza si evidenzia che la magistratura di sorveglianza già si è pronunziata sull'argomento, in occasione dei reclami avanzati da taluni detenuti (sottoposti al regime differenziato) in riferimento agli ordini di servizio emanati dalle case circondariali di Spoleto e Novara, giungendo a soluzioni interpretative sostanzialmente opposte.
  Ed infatti, l'ufficio di sorveglianza di Spoleto ha accolto i reclami, nella parte in cui i detenuti si sono lamentati del carattere afflittivo dell'ordine di servizio emanato dall'Istituto per regolamentare lo scambio di oggetti tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità, così ordinando all'amministrazione penitenziaria di emanare un nuovo ordine di servizio in linea con le direttive impartite, disapplicate le circolari ministeriali.
  In particolare, ordinava alla casa circondariale di Spoleto: «di redigere un nuovo ordine di servizio che semplifichi le modalità di effettuazione dello scambio dei generi alimentari, prevedendo che la richiesta possa avvenire in corrispondenza dell'orario dei pasti (eventualmente subito prima e in un unico momento). Per quanto concerne gli altri oggetti, l'eventuale rigetto di autorizzazione dovrà portare espressa motivazione circa l'assenza di modico valore dello stesso oppure in ordine al rischio concreto, da descriversi mediante l'indicazione di specifici elementi idonei a rivelarsene sintomatici che l'oggetto sia latore di messaggi non decifrabili».
  L'adito ufficio di sorveglianza di Novara, per contro, con riferimento all'
iter procedurale previsto dalla direzione della casa circondariale per lo scambio degli oggetti di modico valore, rigettava il reclamo, evidenziando che «la doglianza del detenuto che si lamenta della previsione di apposite richieste autorizzative per l'effettuazione degli scambi va disattesa posto che, come affermato a chiare lettere dalla Consulta, resta consentito all'amministrazione penitenziaria disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni purché giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sindacabili, per cui compete certamente alla stessa disciplinare le modalità di scambi, che, nella specie, risultano regolate con limitazioni debitamente motivate, nello stesso ordine di servizio, da condivisibili allegate esigenze di sicurezza interna (vale a dire dall'esigenza di monitorare il fenomeno e prevenire eventuali situazioni di sopraffazione e/o unidirezionalità degli scambi)».
  Pertanto, a differenza dell'ufficio di sorveglianza di Spoleto, non ha censurato l'
iter procedurale, tendenzialmente di analogo contenuto, previsto dalla Direzione dell'istituto per lo svolgimento degli scambi.
  Censurava, invece, l'ulteriore disposizione emanata dalla casa circondariale di Novara con ordine di servizio del 19 novembre 2020, con la quale è stato limitato lo scambio di generi alimentari e di oggetti di modico valore, nell'ambito dello stesso gruppo di socialità, a «quelli provenienti dai pacchi inviati dalle famiglie in occasione dei colloqui o tramite posta, oppure cibi cucinati all'interno della camera detentiva», così disapplicando tale disposizione.
  Il competente ufficio dipartimentale, peraltro, ha ritenuto di non impugnare la suddetta ordinanza, considerato che, effettivamente, l'ordine di servizio impartito dalla casa circondariale di Novara sul punto, non solo frustrava il diritto così come riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma imponeva immotivatamente una limitazione non prevista neppure dalla circolare emanata da questa direzione.
  Quanto sopra precisato, allo stato, non sussistono proposte di intervento governativo sul punto.
  

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

diritto penitenziario