ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00523

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2023
Stato iter:
28/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/04/2023

CONCLUSO IL 28/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00523
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   alcuni articoli di giornale hanno messo in evidenza il (dagospia.com in particolare un articolo di Dagospia riporta passi del libro di Nello Trocchia «Casamonica» a proposito della lingua Sinti) fatto che alcuni importanti processi e indagini nei confronti di mafie straniere e non (come ad esempio quella nigeriana, cinese, eritrea) rischiano di subire dei forti rallentamenti nel loro svolgimento (se non addirittura un vero e proprio blocco) a causa della crescente difficoltà di reperire gli interpreti giudiziari, in quanto molti di loro rifiutano di accettare l'incarico per via delle precarie condizioni lavorative e dello stato di insicurezza in cui sono costretti, da tempo, a lavorare;

   gli interpreti giudiziari, a differenza dei loro colleghi europei, vengono pagati poco e in ritardo sono privi di tutele e senza un albo professionale e sono soggetti a gravi minacce da parte dei soggetti imputati in questi processi. Sfogliando le cronache dei processi sulle mafie straniere emerge, chiaramente, la fuga degli interpreti che rischiano la vita per pochi euro: circa 3 euro e 50 l'ora;

   nel nostro Paese non pare esistere un registro di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati come prescrive l'articolo 5 della direttiva europea 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, secondo cui gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Da quanto emerge dal combinato disposto degli articoli 67 e 67-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale, sembra che chiunque possa iscriversi come traduttore o interprete presso un tribunale, semplicemente dichiarando di conoscere una determinata lingua. Infatti, non sarebbe previsto alcun esame e/o verifica del livello di conoscenza della lingua o del grado di esperienza pluriennale lavorativa in tale ambito, nonché del possesso di una laurea magistrale in traduzione e/o interpretazione, ciò a discapito della garanzia e della qualità del servizio della giustizia;

   nonostante l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 preveda un adeguamento periodico di tutti gli onorari spettanti agli ausiliari «in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», dopo il decreto del Ministro della giustizia del 30 maggio 2002 l'entità degli onorari non è stata più aggiornata;

   il compenso dei suddetti professionisti risulta così essere di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto per qualsiasi prestazione lavorativa, ponendosi così in contrasto con i princìpi costituzionali in tema di tutela del lavoro e di equa e adeguata retribuzione delle prestazioni lavorative;

   va considerato che gli interpreti e i traduttori, quali ausiliari del giudice, prestano la loro attività nell'interesse generale della giustizia, oltre che in quello comune delle parti, specie laddove è necessario venire in possesso della traduzione di lingue e dialetti stranieri molto particolari: un servizio imprescindibile per la prosecuzione di processi importanti come quelli di cui sopra –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare perché si istituisca un registro nazionale di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati, si garantisca loro un compenso dignitoso (al pari di quello vigente negli altri Paesi europei), provvedendo mediante decreto dirigenziale all'adeguamento periodico dei loro onorari come stabilito dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si riconoscano quei diritti e quelle tutele tali da consentire a tutti gli interpreti e traduttori di svolgere bene, e in totale sicurezza, il loro servizio nei confronti della giustizia e dei cittadini.
(4-00523)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 aprile 2023
nell'allegato B della seduta n. 94
4-00523
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la interrogante – dopo avere premesso che «...alcuni articoli di giornale hanno messo in evidenza il...fatto che alcuni importanti processi e indagini nei confronti di mafie straniere e non...rischiano di subire dei forti rallentamenti nel loro svolgimento...a causa della crescente difficoltà di reperire gli interpreti giudiziari, in quanto molti di loro rifiutano di accettare l'incarico per via delle precarie condizioni lavorative e dello stato di insicurezza in cui sono costretti, da tempo, a lavorare...» – domanda al Ministro della giustizia «...se...sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare perché si istituisca un registro nazionale di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati, si garantisca loro un compenso dignitoso (al pari di quello vigente negli altri Paesi europei), provvedendo mediante decreto dirigenziale all'adeguamento periodico dei loro onorari come stabilito dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si riconoscano quei diritti e quelle tutele tali da consentire a tutti gli interpreti e traduttori di svolgere bene, e in totale sicurezza, il loro servizio nei confronti della giustizia e dei cittadini...».
  Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che i liberi professionisti possono essere coinvolti nell'espletamento di funzioni giurisdizionali a titolo di ausiliari (periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori).
  Per quanto più specificamente concerne l'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che l'indicata collaborazione può essere richiesta anche a interpreti o traduttori. I traduttori lavorano con un testo scritto e ne ricavano una traduzione scritta. Gli interpreti trasferiscono oralmente una comunicazione da una lingua di partenza a una di arrivo. La prestazione dell'ausiliario nominato dal giudice è obbligatoria (rispettivamente, ai sensi dell'articolo 63 del codice di procedura civile nonché dell'articolo 221 comma 3 del codice di procedura penale), a condizione però che il professionista sia iscritto nell'apposito albo dei periti e dei consulenti tecnici degli uffici giudiziari, motivo per il quale l'obbligatorietà della prestazione in favore delle esigenze di giustizia dipende dalla scelta libera (del professionista) di iscriversi al menzionato albo.
  In merito alla omessa istituzione di un registro nazionale di interpreti e di traduttori, deve essere puntualizzato che la direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 n. 64 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali non ha comportato obblighi, per lo Stato italiano, quanto ai procedimenti civili (confronta l'articolo 1 primo paragrafo della direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 n. 64 che, in relazione all'«oggetto e ambito di applicazione», dispone che «...la presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo...»).
  Inoltre l'articolo 5 (rubricato «qualità dell'interpretazione e della traduzione») della direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 n. 64 recita testualmente: «1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9. 2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati...3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva».
  Può quindi escludersi che la normativa europea imponga l'istituzione di un solo registro di interpreti e di traduttori, su base nazionale, e può parimenti escludersi che la norma unionale osti a una normativa nazionale (quale quella veicolata dall'articolo 67
-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale) che preveda la formazione del registro nazionale degli interpreti e dei traduttori per il tramite degli albi dei periti già istituiti presso ogni ufficio giudiziario, consultabili attraverso il sito del Ministero della giustizia da parte non solo dell'autorità giudiziaria ma anche degli avvocati e della polizia giudiziaria al fine della omogenea e uniforme applicazione della disciplina.
  Occorre infatti considerare che l’«elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori», previsto dall'articolo 67
-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale, consiste nella sommatoria degli elenchi aggiornati degli interpreti e dei traduttori iscritti nei rispettivi albi, dei periti trasmessi, a questo dicastero, «da ogni Tribunale» (così il comma 1 dell'articolo 67-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale: «ogni Tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67. L'autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze»).
  Né può ritenersi che le norme nazionali consentano di iscriversi negli albi dei periti istituiti presso gli uffici giudiziari, senza offrire alcuna dimostrazione di adeguata qualificazione e idoneità a rendere una prestazione «...di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa...» (così l'articolo 2 paragrafo 8 della direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 n. 64).
  Piuttosto gli articoli 13 e successive disposizioni attuative del codice di procedura civile nonché gli articoli 67 e successive disposizioni attuative del codice di procedura penale prevedono – in maniera omologa e congruente – che gli albi dei periti istituti presso gli uffici giudiziari, tenuti dal presidente dell'ufficio e formati «da un comitato da lui presieduto» (articolo 14 disposizioni attuative del codice di procedura civile e articolo 68 disposizioni attuative del codice di procedura penale) accolgano le sole iscrizioni dei professionisti che documentino di essere in possesso di adeguate conoscenze nelle materie cui è riferita la rispettiva istanza.
  In conclusione, non pare potersi sostenere che la normativa nazionale in materia di albo dei consulenti tecnici di ufficio in materia civile (articoli 13 e successive disposizioni attuative del codice di procedura civile) e di albo dei periti e dei consulenti tecnici in materia penale (articoli 67 e successive disposizioni attuative del codice di procedura penale), nonché in materia di elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori, collida con le prescrizioni della direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 n. 64.
  Per quanto attiene, poi, alle questioni di natura economico patrimoniale, giova osservare quanto segue.
  Il trattamento economico riservato ai soggetti che collaborano con l'autorità giudiziaria in qualità di periti, di consulenti tecnici, di interpreti e di traduttori è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), nonché dal decreto ministeriale del 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002.
  Il quadro normativo si completa con il disposto dell'articolo 4 della legge dell'8 luglio 1980 n. 319 (abrogata nel resto) che regola gli onorari commisurati al tempo spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
  In generale, ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori spetta il compenso e il rimborso delle spese sostenute (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115). Il compenso professionale è determinato applicando le tabelle ministeriali: infatti, a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 (Misura degli onorari) «1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge del 23 agosto 1988 n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico...».
  In questo contesto, l'eventuale adozione di nuove tabelle dovrebbe tenere conto delle «...tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico...», con conseguente necessità di effettuare uno studio capillare e approfondito dei citati parametri di riferimento, comportando anche, con ogni probabilità, consistenti aumenti degli esborsi pubblici nei casi in cui le spese siano poste a carico dell'Erario (come nel caso di ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato).
  I compensi di cui alle citate tabelle possono poi essere aumentati fino al doppio in caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115).
  Le tabelle attualmente in vigore (da ultimo adeguate con il decreto ministeriale del 30 maggio 2002) introducono criteri di liquidazione del compenso sia specifici (in base alla precipua attività svolta) sia generali, che hanno carattere residuale. Per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
  La vacazione è di 2 ore e il giudice non può liquidare più di 4 vacazioni al giorno per ciascun incarico (questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni).
  Il magistrato è tenuto a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della traduzione.
  Gli onorari determinati in base al tempo impiegato – di cui all'articolo 4 della legge dell'8 luglio 1980 n. 319 – sono attualmente fissati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
  La normativa vigente (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115) prevede dei meccanismi di adeguamento dei compensi al mutato costo della vita, al fine di mantenerne immutato il valore effettivo nel tempo.
  La Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia ha provveduto ad estendere la bozza del provvedimento dirigenziale, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, di adeguamento della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il mese di agosto dell'anno 1999 al mese di agosto dell'anno 2019.
  Occorre da ultimo sottolineare che l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, nonostante il tempo trascorso, non ha avuto ancora attuazione, in quanto l'attuale decreto ministeriale del 30 maggio 2002, le cui tariffe si intendono adeguare, non è stato emanato in attuazione della disposizione di cui al citato articolo 50, bensì in attuazione dell'articolo 4 della legge dell'8 luglio 1980 n. 319.
  Ne consegue che, allo stato, perdura il regime transitorio di cui all'articolo 275 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 secondo il quale «sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1988 n. 352 e dall'articolo 4 della legge dell'8 luglio 1980 n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 dicembre 1997, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1998 n. 37».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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