ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00520

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
  • MINISTERO DELLA CULTURA
  • MINISTERO DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2023
Stato iter:
09/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/05/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/05/2023

CONCLUSO IL 09/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00520
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro della cultura, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 8 del 2016 ha provveduto a depenalizzare e trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale, con l'obiettivo di deflazionare il sistema penale;

   tra le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 del codice penale);

   per diversi anni l'articolo 726 è stato utilizzato per sanzionare la pratica del naturismo, ma la sentenza della Corte di cassazione n. 3557 del 2000 afferma che il naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti;

   dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, sembrerebbe siano state elevate decine di sanzioni a ignari turisti che si trovavano a prendere il sole nudi in luoghi solitamente frequentati da naturisti;

   risulta, tra gli altri, che il giudice di pace di Cecina abbia accolto un ricorso proposto contro queste sanzioni, annullandole;

   la depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza, con trasformazione in illecito amministrativo, ha avuto effetti paradossali sulla pratica naturista;

   precedentemente gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato contravvenzionale, punito con l'ammenda: ricevuta la notizia di reato, il pubblico ministero spesso richiedeva al giudice l'archiviazione;

   attualmente, con la trasformazione in illecito amministrativo, la legge, oltre ad aver considerevolmente alzato la sanzione pecuniaria, ha reso più difficile, per chi colpito dalla sanzione, opporvisi, se non con costi quasi simili alla sanzione stessa per vie delle spese legali da sostenere;

   il numero di naturisti in Europa è attestato intorno ai 20 milioni di praticanti. In Italia, Paese nel quale non esiste una legge che regolamenti il nudismo, i naturisti si stimano siano circa 500.000. Diverse sono in questi anni le regioni che hanno approvato una legge in materia: Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Piemonte e Sardegna; in alcuni casi i comuni sono intervenuti con delibere di giunta o di consiglio comunale per individuare spiagge dedicate alla pratica del naturismo, come in Toscana, Sicilia, Veneto –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda adottare per evitare che, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 8 del 2016 di depenalizzazione di alcuni reati, si sortisca il risultato del tutto paradossale di abbandonare quanto sancito da una giurisprudenza comunemente applicata, oramai favorevole alla cultura naturista, ritornando a sanzionare gravemente pratiche oggi riconosciute come lecite, diffuse e da sostenere, anche per il considerevole indotto economico e turistico in grado di apportare al Paese;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per chiarire modalità e modularità di applicazione delle sanzioni amministrative, riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, in maniera da non colpire indebitamente coloro che praticano il naturismo;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di delineare un quadro giuridico volto a garantire l'esercizio della pratica naturista, senza il rischio di sanzioni, nel rispetto della pubblica decenza.
(4-00520)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 9 maggio 2023
nell'allegato B della seduta n. 100
4-00520
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, premessi brevi cenni sulla depenalizzazione operata con il decreto legislativo n. 8 del 2016 di una serie di fattispecie di reato considerate idonee a destare un minore allarme sociale, si sofferma sulle condotte già incriminate ai sensi dell'articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza), in cui è stata fatta rientrare la pratica del naturismo, prima di un importante revirement della Corte di cassazione, in base al quale la stessa si sarebbe dovuta considerare non indecente, ove praticata in luoghi adatti, e segnala che «...dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 sembrerebbe siano state elevate decine di sanzioni a ignari turisti che si trovavano a prendere il sole nudi in luoghi solitamente frequentati da naturisti; risulta, tra gli altri, che il Giudice di Pace di Cecina abbia accolto un ricorso proposto contro queste sanzioni, annullandole...».
  In particolare si domanda al Ministro della giustizia, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, al Ministro della cultura e al Ministro del turismo «...quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda adottare per evitare che, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 8 del 2016..., si sortisca il risultato del tutto paradossale di abbandonare quanto sancito da una giurisprudenza comunemente applicata, oramai favorevole alla cultura naturista, ritornando a sanzionare gravemente pratiche oggi riconosciute come lecite, diffuse e da sostenere anche per il considerevole indotto economico e turistico in grado di apportare al Paese; quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per chiarire modalità e modularità di applicazione delle sanzioni amministrative, riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, in maniera da non colpire indebitamente coloro che praticano il naturismo; quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di delineare un quadro giuridico volto a garantire l'esercizio della pratica naturista, senza il rischio di sanzioni, nel rispetto della pubblica decenza...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che effettivamente il giudice di pace di Cecina, nella sentenza n. 3 emessa in data 9 gennaio 2019 in sede di giudizio di opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse dalla prefettura di Livorno ufficio territoriale di Governo per la ritenuta violazione dell'articolo 726 del codice penale accoglieva il ricorso tracciando il seguente percorso motivazionale: «...è circostanza pacifica tra le parti che la spiaggia di Fossa Camilla non sia spiaggia autorizzata per la pratica del naturismo...»; tuttavia, si deve nondimeno «...rilevare che dall'istruttoria documentale e testimoniale espletata risulta confermata la prospettazione dei fatti esposta da parte ricorrente, ovvero che da anni sulla spiaggia di Fossa Camilla si pratica il naturismo e che lo svolgimento di tale attività è fatto noto anche alle Autorità della zona. Le prove hanno anche dimostrato che su innumerevoli siti turistici la spiaggia di Fossa Camilla viene presentata come spiaggia dove poter praticare il naturismo ...Risulta quindi provato che la suddetta situazione abbia indotto i ricorrenti in buona fede e senza dolo e/o colpa a ritenere che Fossa Camilla fosse una spiaggia dove poteva essere praticato il naturismo. E poiché l'articolo 3 comma 1 della legge n. 689 del 1981 prevede che, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, il ricorso deve essere accolto...».
  In merito poi al parametro della proporzionalità della sanzione economica da irrogarsi rispetto alla gravità del fatto commesso, giova segnalare che con la sentenza n. 95 del 2022 la Corte costituzionale – pronunciandosi su di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Sondrio, avente ad oggetto la conformità dell'articolo 726 del codice penale all'articolo 3 della Costituzione –, all'esito di un articolato ragionamento, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio previsto, dichiarando l'articolo 726 del codice penale costituzionalmente illegittimo nella parte in cui puniva gli atti contrari alla pubblica decenza con la sanzione amministrativa pecuniaria «...da euro 5.000 a euro 10.000...» anziché «...da euro 51 a euro 309...». In particolare, muovendo dal consolidato principio in base al quale il canone della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale e in particolare nella materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, la Corte costituzionale ha argomentato l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione da irrogarsi e la gravità dell'illecito commesso. In siffatta evenienza, infatti, la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (confronta, anche, le sentenze della Corte costituzionale n. 185 del 2021, n. 112 del 2019, n. 212 del 2019, n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018).
  Con riferimento all'articolo 726 del codice penale, pur riconoscendo l'ampio margine di discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuare la misura della sanzione correlata a ciascun illecito amministrativo, la Corte costituzionale ha rilevato che la norma non può sconfinare nella manifesta irragionevolezza, come avviene nella ipotesi in cui la scelta sanzionatoria sia macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti di simile o maggiore gravità («...sol che si confronti la sanzione per esso stabilita e quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale, molti dei quali – lungi dal determinare mera molestia o fastidio nell'occasionale spettatore – espongono a grave pericolo l'incolumità e la vita stessa di altri utenti del traffico. Basti pensare che chi abbia superato con la propria auto di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità consentita, magari nel mezzo di un centro abitato, è soggetto oggi a una sanzione amministrativa compresa tra 845 e 3.382 euro. Una tale disparità sanzionatoria non può non ingenerare, in chi risulti colpito da una sanzione così severa, il sentimento di avere subito una ingiustizia. Sentimento che ha le proprie radici proprio nel
vulnus avvertito a quel valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile, tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, e rappresentato dalla coerenza tra le parti di cui si compone...»).
  Appare utile a questo punto riportare alcuni cenni sul rapporto tra l'articolo 726 del codice penale e la pratica del naturismo.
  Giova ricordare in proposito l'orientamento della Corte di cassazione a partire dalla sentenza n. 3557 del 2000, per il quale il nudo integrale, se praticato in luoghi riservati o frequentati solamente o prevalentemente da chi condivide il naturismo, non costituisce reato, poiché non offende la moralità o il pudore di chi osserva; nell'anno 2012 (confronta Cassazione, sentenza n. 28990/2012) la giurisprudenza di legittimità ha confermato la condanna inflitta a un bagnante che mostrava le sue parti intime in una spiaggia non riservata ai nudisti, sul rilievo che l'evolversi dei costumi in tempi recenti non ha portato a ritenere il nudo integrale come inidoneo a turbare la comunità e che lo stesso debba svolgersi in luoghi appositi e dunque con il consenso dei soggetti ivi presenti, così da non ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice.
  Ne consegue che il naturismo può essere regolarmente praticato solo in apposite aree a ciò adibite con provvedimento delle singole amministrazioni locali, che individuano con propri atti i siti in cui tale pratica è liberamente consentita.
  A conferma di ciò, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 8 del 2016 individua nel prefetto l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione in caso di compimento di atti contrari alla pubblica decenza, ove sorretti dal necessario coefficiente psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

giudice

magistrato non professionale