ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00518

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/02/2023
Stato iter:
23/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/06/2023

CONCLUSO IL 23/06/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00518
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ad oggi non esiste una banca dati nazionale che contenga informazioni dettagliate sul numero di minori in affidamento e minori adottati;

   i dati più aggiornati e affidabili si ritrovano nelle raccolte dati sperimentali dell'Autorità garante per infanzia e l'adolescenza elaborate con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché da alcuni quaderni di ricerca sociale elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   la terza e, finora, ultima raccolta dati sperimentale dell'Autorità garante, pubblicata nel novembre 2019, con dati aggiornati al 31 dicembre 2017, indicava 32.185 minori, in aumento rispetto ai 29.692 dell'anno precedente, ospiti delle 4.027 comunità presenti sul territorio italiano, in aumento rispetto alle 3.686 comunità del 2016;

   tuttavia, i dati forniti sembrerebbero essere incompleti e non totalmente attendibili: infatti, sono stati raccolti in collaborazione con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i quali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983 ricevono semestralmente dagli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare gli elenchi dei minori accolti;

   come dichiarato nel documento stesso, «La raccolta ha fatto emergere l'esistenza di prassi disomogenee sul territorio in ordine all'esercizio del potere di vigilanza dei procuratori. In particolare tale vigilanza comprende, solo in taluni casi, anche le strutture di prima accoglienza. Inoltre, alcune procure hanno inserito nel dato trasmesso anche le cifre relative all'accoglienza nelle comunità di pertinenza del Ministero della giustizia»;

   l'assenza di un sistema informativo unico e uniforme su tutto il territorio nazionale, raccomandato dalla stessa Autorità garante, che raccolga in maniera automatica i dati relativi ai minori privi di un ambiente familiare, il numero delle strutture di accoglienza e il numero dei soggetti affidatari, costituisce un serio ostacolo alla comprensione del fenomeno e alla garanzia della continuità degli interventi e del coordinamento tra i diversi livelli di amministrazione coinvolti –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative al fine di predisporre un sistema informativo unico e uniforme su tutto il territorio nazionale dei dati relativi ai minori privi di un ambiente famigliare, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori famiglia, le tipologie, i tempi e le modalità di uscita del percorso di accoglienza.
(4-00518)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 giugno 2023
nell'allegato B della seduta n. 125
4-00518
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si chiede di sapere se il Governo non intenda adottare iniziative al fine di predisporre un sistema informativo unico e uniforme su tutto il territorio nazionale dei dati relativi ai minori privi di un ambiente famigliare, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori famiglia, le tipologie, i tempi e le modalità di uscita del percorso di accoglienza.
  Orbene, in linea generale, la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», detta i princìpi generali del sistema, del suo assetto istituzionale e della sua organizzazione.
  L'articolo 6 della legge attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, e prevede che spetti a questi l'attività di «autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale»; spetta poi alle regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi (articolo 8, comma 3, lettera
f)), mentre spetta allo Stato la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale nonché la previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni (articolo 9, comma 1, lettere c)).
  L'ordinaria attività di vigilanza sulle strutture di accoglienza spetta quindi ai comuni, che la esercitano secondo i criteri definiti dalle regioni.
  Per quanta concerne i compiti dell'autorità giudiziaria, l'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, a 184, prevede che gli istituti di assistenza e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso; il procuratore della Repubblica, inoltre, ogni sei mesi effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e trasmette gli atti al tribunale con relazione informativa, e può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
  L'articolo 70, comma 2, prevede infine una specifica ipotesi di reato a carico dei rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi.
  Analogamente, l'articolo 11-
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà») pone i medesimi obblighi informativi a carico degli istituti penitenziari e degli istituti a custodia attenuata per detenute madri, e attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni i medesimi poteri ispettivi sopra indicati.
  Ciò precisato, il Ministero della giustizia, attraverso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, privo di funzioni amministrative nella materia in discorso, riceve con cadenza periodica, al fine di raccogliere le informazioni che confluiscono nella relazione periodica al Parlamento sullo stato di attuazione della legge sull'adozione prevista dall'articolo 39 della legge n. 149 del 2001, i dati diramati dalla direzione generale di statistica e analisi organizzativa (Dg-stat) del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (Dog) del Ministero della giustizia, i quali vengono estratti dai registri informatici dei tribunali per i minorenni, competenti a disporre gli allontanamenti di minori dalle famiglie di origine in virtù degli istituti contemplati dagli articoli 330 comma 2 codice civile, 333 comma 1 codice civile e 10 comma 2 della legge n. 184 del 1983.
  Tuttavia la misura di tutela in esame può essere applicata anche dalle autorità locali o di polizia, legittimate a intervenire in via di urgenza ai sensi dell'articolo 403 codice civile, dai Servizi sociali, le cui determinazioni assunte ex articolo 10 comma 1 della legge n. 184 del 1983 sono rese esecutive con decreto del Giudice tutelare, oppure con pronunce emanate dagli Organi giudiziari ordinari nel corso dei giudizi di separazione personale tra coniugi o scioglimento del matrimonio, come stabilito dall'articolo 38 comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
  Così gli allontanamenti di bambini, fanciulli e adolescenti ordinati dagli Uffici amministrativi o giudiziari appena indicati sfuggono alla ricognizione di questo dipartimento.
  Inoltre il sistema statistico generale in uso al Ministero della giustizia, concepito per monitorare il carico di lavoro che grava sugli organi giudiziari, rileva il numero di atti licenziati e non quello delle persone cui questi si riferiscono.
  Pertanto, pur essendo presumibile, nella maggior parte dei casi, che a ogni provvedimento di allontanamento emanato dal tribunale per i minorenni corrisponda un unico minore, è però possibile, che una singola decisione riguardi più fratelli o sorelle, oppure che uno stesso minore sia destinatario di una pluralità di pronunce della stessa natura emesse in via successiva.
  Infine, quanto agli interventi riconducibili al Ministero del lavoro, sono allo studio precipui interventi funzionali a prevedere un rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione dei minori fuori Famiglia e dei minori in affidamento ed in carico ai servizi sociali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, tese al superamento delle criticità esistenti, finalizzate alla messa a regime del precipuo sistema informativo (Sinba) in essere.
  Quest'ultimo garantirebbe una raccolta di dati individuali, con cadenza di raccolta continua, un'altissima tempestività intesa quale differenza tra la data di possibile diffusione dei risultati è la data cui i dati si riferiscono, un buon livello di approfondimento delle variabili considerate nel tracciato di rilevazione, una disaggregazione dei dati di livello comunale.
  Inoltre, tale Dicastero ben valuta come opportuna la costituzione, all'interno della rete della protezione e dell'inclusione sociale, di un apposito tavolo di lavoro che, oltre ad avere competenza per il rafforzamento del suddetto sistema informativo, svolgerebbe funzioni di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali, e che sarebbe composto da tutti i soggetti, istituzionali e non, a vario titolo coinvolti nei complessivi percorsi di accompagnamento, presa in carico e sostegno dei minori affidati al servizio sociale.
  A tal fine, le preposte articolazioni ministeriali stanno valutando la percorribilità di modifiche normative dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nonché dell'articolo 39 della legge n. 149 del 2001 nei termini che seguono: 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto il seguente comma 11: 11. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito Tavolo di Lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo SINBA. Il Tavolo di Lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia, da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato - Regioni, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da un rappresentante del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell'infanzia, adolescenza e famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati nella tutela e promozione dell'Infanzia e dell'adolescenza nonché della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. La partecipazione al Tavolo di lavoro è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato. 2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, sono abrogate le parole: «Ministro per la solidarietà sociale» e, dopo le parole: «il Ministro della giustizia e il», è aggiunto «Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
  b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2: «2. La relazione di cui al comma precedente deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di Lavoro di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147».
  Sempre presso il citato Ministero, è in corso di perfezionamento un'indagine campionaria da realizzarsi nel corso del 2023, in riferimento ai dati e alle informazioni dell'anno 2022, ponendo da un punto di vista metodologico, al centro, dell'attenzione, quale unità di analisi, non le comunità di accoglienza ma i servizi sociali territoriali.
  In altre parole, si intende realizzare un'indagine campionaria sulla presa in carico
tout court dei soggetti di minore età da parte dei servizi sociali territoriali.
  Questa diversa strategia permetterà di cogliere l'opportunità di rispondere a più esigenze e scopi: allargare la raccolta dei dati sui soggetti di minore età ad uno spaccato inedito capace di stimare il dimensionamento complessivo della presa in carico dei servizi sociali territoriali, e fornire informazioni sulle principali caratteristiche organizzative, sul profilo dei minorenni in carico, sulle principali prestazioni erogate, sull'efficacia degli interventi; all'interno della presa in carico complessiva, fotografare poi le questioni emergenti e le evoluzioni dell'accoglienza in affidamento familiare e nei servizi residenziali con una lente più potente e capace di restituire attraverso la raccolta di dati individuali sfumature altrimenti difficilmente sondabili attraverso i dati forniti dalle regioni e province autonome; in ultimo supportare la migliore attuazione di Sinba.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

raccolta dei dati

aiuto sociale

analisi sociologica