ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00515

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/02/2023
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/02/2023
Attuale delegato a rispondere: FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ delegato in data 22/02/2023
Stato iter:
09/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/05/2023
ROCCELLA EUGENIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/05/2023

CONCLUSO IL 09/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00515
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   ASCARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'intesa in sede di Conferenza unificata tra Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio del 27 novembre 2014, all'articolo 8, ha definito le case rifugio quali «strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica»;

   queste case rifugio devono essere strutture idonee a «garantire dignitosamente i servizi di accoglienza [...] garantire l'anonimato e la riservatezza [...] assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli [...] assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento Pari Opportunità nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale»;

   la casa rifugio, quali servizi minimi, «garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato [...] definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta [...] opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza [...] deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza»;

   tutte queste attività, tuttavia, parrebbero messe a rischio dal fatto che la segretezza dell'indirizzo delle case rifugio verrebbe spesso violata, mettendo a repentaglio la vita delle donne e dei minori accolti, oltre a quelle del personale ivi impiegato;

   ciò, secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbe causato da questioni burocratiche e amministrative, dovute, ad esempio, alla necessità di fornire indirizzi agli organi giudiziari, ovvero ai servizi sociali o alle strutture scolastiche;

   per quanto riguarda gli organi giudiziari, la violazione è estremamente pericolosa, in quanto gli avvocati di parte, una volta avuto accesso alla documentazione istruttoria, possono venire a conoscenza degli indirizzi delle vittime denuncianti che possono liberamente comunicare ai propri assistiti accusati delle violenze stesse; è evidente che in questo modo, le case rifugio potrebbero trasformarsi da luoghi sicuri a un chiaro bersaglio di vendette e violenza;

   in generale, si evidenzia che si rende necessaria l'adozione di un sistema che possa proteggere in maniera effettiva l'ubicazione delle case rifugio, ad esempio tramite l'adozione di codici alfa numerici quali identificativi delle case, in luogo degli indirizzi fisici, ovvero la possibilità di fornire, quale domiciliazione legale o comunque per il recapito della corrispondenza, gli indirizzi delle sedi centrali delle associazioni riconosciute impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne;

   si rende necessario a questo proposito un proficuo dialogo su questo specifico tema con i soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'intesa sopra richiamata, gestiscono le case rifugio –:

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di rendere effettivamente sicura l'ubicazione delle case rifugio.
(4-00515)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 9 maggio 2023
nell'allegato B della seduta n. 100
4-00515
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
  Il tema della tutela delle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio è una delle priorità del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, in continuità con il piano strategico 2017-2020.
  Il piano intende consolidare e rilanciare le azioni volte a prevenire e contrastare la violenza maschile sulle donne e ad assicurare un'adeguata protezione delle vittime, coerentemente con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul.
  A tal fine, il dipartimento per le pari opportunità ha promosso un importante lavoro di revisione dell'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bollano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014. La nuova versione dell'Intesa è stata approvata in sede di Conferenza unificata in data 14 settembre 2022 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2022.
  Il testo, elaborato dal dipartimento in stretta sinergia con gli enti locali e le associazioni di riferimento, ha l'obiettivo principale di ridefinire il
set minimo di requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
  Rispetto all'Intesa del 2014, sono stati introdotti numerosi elementi di novità volti a garantire, tra l'altro, una tutela più efficace all'incolumità delle donne ospiti delle case rifugio nonché ai/alle figli/e minorenni. In particolare, anche la protezione della riservatezza e dell'anonimato viene potenziata sotto molteplici punti di vista.
  In primo luogo, all'articolo 8 dell'Intesa viene dettagliata la definizione di casa rifugio, al fine di includere ulteriori tipologie di ospitalità residenziale che prendano in considerazione, soprattutto, il livello di rischio a cui è esposta la donna e la fase in cui si trova nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.
  Il diritto alla riservatezza e all'anonimato assume centralità nella nuova Intesa, tanto da essere inserito tra i «servizi minimi» che, ai sensi dell'articolo 11, le case rifugio devono garantire. Tali diritti vengono assicurati non più solo alle donne vittime di violenza, ma anche ai figli e alle figlie minori di queste ultime.
  In tal senso, al comma 5 dell'articolo 11, si specifica che gli incontri tra le vittime e i figli, eventualmente collocati presso altra struttura, debbano avvenire con modalità idonee a garantire condizioni di sicurezza e protezione.
  Altro aspetto rilevante è previsto all'articolo 10 della nuova Intesa che introduce espressamente il divieto di operare nelle case per le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgano ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti. Tale preclusione ha la finalità di ridurre il rischio di dispersione di informazioni riguardo l'ubicazione delle donne vittime di violenza e mira a scongiurare possibili punti di contatto tra la vittima e l'autore di violenza.
  Con riferimento ai rapporti tra le case rifugio e i servizi amministrativi degli enti locali, l'Intesa prevede espressamente che debba essere garantita la sicurezza e la protezione delle donne, anche attraverso l'utilizzo di indirizzi fittizi volti ad evitare che le vittime di violenza possano in qualsiasi modo essere rintracciate.
  Anche l'attività di monitoraggio e rilevazione dati operata dalle case rifugio deve, ai sensi dell'articolo 12 della citata Intesa, garantire il rispetto dei princìpi di riservatezza e anonimato.
  Sono quindi numerosi gli elementi di novità introdotti del nuovo testo dell'Intesa che, da un lato, mira a incoraggiare l'inserimento abitativo, lavorativo e l'
empowerment nel percorso di uscita dalla violenza, dall'altro, intende potenziare gli strumenti volti a tutelare l'incolumità delle donne e dei figli assicurando sempre maggiore protezione e riservatezza per le ospiti delle case rifugio.
  In proposito, si evidenzia come con la riforma del processo civile, disposta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è stato introdotto un nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, il quale contempla una apposita sezione dedicata ai casi di violenza di genere e domestica. In particolare, quanto all'oggetto dell'interrogazione, è stato previsto espressamente che nell'ambito di tali procedimenti «quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate e inserite in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione all'indirizzo ove essa dimora» (articolo 473-
bis, 42, quarto comma codice di procedura civile). Sempre al fine di proteggere le vittime di violenza e i minori, poi, si è previsto che nel procedimento in cui siano allegati abusi o violenze «il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti» (articolo 473-bis, 42, secondo comma codice di procedura civile); le parti non sono tenute a comparire personalmente in udienza, e comunque il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare (articolo 473-bis, 42, sesto comma codice di procedura civile); se riscontra la fondatezza delle allegazioni il giudice «adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore», e quando la vittima è inserita in collocazione protetta «il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo». Ad ogni modo, si rappresenta, quale esempio di buona prassi, la decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che nell'ottobre 2021, su richiesta del Pubblico Ministero nel quadro di un procedimento ex articoli 330, 333 e 336 del codice civile, ha disposto la secretazione di tutte le informazioni inerenti al cambio di residenza di una donna e dei figli minorenni, ordinando all'ufficiale di Stato civile di secretare e rendere indisponibili per chiunque dette informazioni, se non previa autorizzazione scritta dello stesso Tribunale. Il citato provvedimento è stato adottato anche su segnalazione della divisione anticrimine della Questura di Napoli, che aveva proposto il maltrattante per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sottoponendo il medesimo alla misura una volta irrogata.
  In ogni caso su questo specifico tema si assicura la disponibilità al più ampio e costruttivo dialogo con i soggetti che gestiscono le case rifugio.

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: Eugenia Maria Roccella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assistenza sociale

condizione della donna

violenza