ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00514

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/02/2023
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/02/2023
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/02/2023
Stato iter:
06/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/07/2023

CONCLUSO IL 06/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00514
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   ASCARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 19 luglio 2019 è stata approvata la legge n. 69, cosiddetta «codice rosso», recante norme volte a contrastare la violenza di genere, tra cui il nuovo reato di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», comunemente noto come «revenge porn», il quale punisce «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000»;

   il fenomeno del revenge porn è relativamente recente, sviluppatosi soprattutto con l'avanzare della tecnologia digitale: viene perpetrato soprattutto da uomini, di ogni età, in danno soprattutto delle ex partner, anche se, nei canali di diffusione di questi materiali, sono spesso presenti materiali pedopornografici;

   il report di Amnesty International sull'Italia parla chiaramente: almeno una donna su cinque ha subito molestie e minacce online, con un gravissimo impatto psicologico, anche di lunga durata;

   dopo l'inchiesta di Wired di inizio aprile 2020, il giornale Fanpage.it ha smascherato un'altra rete online di pedofili e revenge porn di un gruppo Telegram con oltre 53 mila iscritti, molti dei quali costantemente impegnati nel condividere e richiedere materiale pornografico, sia di adulti che di minorenni, coperti dall'anonimato garantito da nickname;

   gli amministratori del gruppo, inoltre, indicano anche un «gruppo di riserva» nel quale migrare; si tratta di un sistema collaudato: il gruppo nasce, raggiunge il picco di utenti e viene infine chiuso da Telegram o a seguito dell'intervento della polizia postale; tuttavia, il «gruppo di riserva», da ripopolare in caso di cancellazione, consente di tramandare un'eredità condivisa fatta di foto e video privati;

   le conseguenze sociali, umane ed economiche per le vittime del revenge porn nel mondo reale sono a volte anche tragiche, inclusa la morte di qualche innocente vittima;

   nel gruppo Telegram le donne sono nient'altro che pezzi di carne esposti in una vetrina virtuale, si incita allo stupro e alla pedofilia, il femminicidio viene rappresentato come «una forma d'arte»;

   le richieste di materiale pedopornografico, anche relativo a minori nati nel 2017, sono migliaia ogni giorno ed avvengono nel più assoluto disinteresse degli amministratori;

   gli scambi riguardano anche materiale foto e video di ex partner, ma anche di famigliari, come sorelle, cugine o madri, naturalmente senza il consenso delle dirette interessate, configurando il reato di revenge porn;

   Telegram non è l'unico strumento utilizzato per perpetrare il revenge porn ed altre App di messaggistica e social sarebbero coinvolte;

   il fenomeno ha raggiunto livelli allarmanti e tutte le iniziative adottate dalle istituzioni e dai gestori delle piattaforme online si sono rivelati inutili –:

   quali iniziative di competenza, anche normative, intendano intraprendere al fine di contrastare in maniera più efficace il fenomeno del revenge porn, anche tramite l'inasprimento delle pene, la creazione o il rafforzamento di strumenti di tutela psicologica ed economica per le vittime e l'organizzazione di campagne informative volte a sensibilizzare la popolazione sul revenge porn e sulle sue conseguenze;

   se il Governo non intenda adottare le iniziative di competenza al fine di concertare con gli amministratori di Telegram, nonché di altre piattaforme di messaggistica e social, soluzioni al fine di pervenire a una strategia condivisa di contrasto al «revenge porn», nonché valutare l'adozione di iniziative per l'introduzione di norme vincolanti per responsabilizzare le piattaforme social e di messaggistica nel contrasto al fenomeno del revenge porn, prevedendo la possibilità di comminare sanzioni in caso di mancato pronto intervento di rimozione dei contenuti lesivi.
(4-00514)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 luglio 2023
nell'allegato B della seduta n. 134
4-00514
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo posto in risalto che la disposizione incriminatrice di cui all'articolo 612-ter del codice penale (cosiddetto revenge porn), introdotta dalla legge del 19 luglio 2019 n. 69, al comma 1 punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro non solo chi pubblica immagini o video privati aventi contenuto sessualmente esplicito ma anche chi li diffonde, prevedendo delle ipotesi aggravate in ragione del rapporto esistente tra autore del reato e persona offesa, ovvero quando il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici e telematici o quando il fatto sia commesso in danno di un soggetto in condizione di inferiorità psichica o fisica o in pregiudizio di una donna in stato di gravidanza.
  Inoltre anche in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 612-
ter del codice penale il legislatore ha previsto, in linea di perfetta continuità con i delitti connotati da violenza di genere, una tutela rafforzata, caratterizzata da specifici adempimenti processuali.
  In particolare, viene stabilito:

   l'obbligo di immediata informazione alla persona offesa sui diritti e le facoltà inerenti al procedimento penale, sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia e i centri antiviolenza, nonché sull'assistenza alle vittime di reato (secondo le previsioni contenute negli articoli 90-bis e 101 del codice di procedura penale);

   l'obbligo di informare immediatamente la competente Procura della Repubblica anche nel caso in cui la polizia giudiziaria si trovi ad affrontare condotte di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti previste dall'articolo 612-ter del codice penale, con l'introduzione della nuova fattispecie nel novero dei reati elencati dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

   l'obbligo di immediata comunicazione alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato ovvero di scarcerazione o di cessazione della misura di sicurezza detentiva e di comunicazione delle condotte di evasione del condannato o dell'imputato in stato di custodia cautelare, a mente degli articoli 90-ter e 299 comma 2-bis del codice di procedura penale;

   l'obbligo del giudice penale di trasmettere, senza ritardo, al giudice civile la copia delle ordinanze relative alle misure cautelari personali applicate, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento di archiviazione o della sentenza (articolo 64-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale), quando vi siano procedimenti civili pendenti relativi alla separazione dei coniugi, all'esercizio della potestà genitoriale o, comunque, cause inerenti ai figli minori;

   in sede di applicazione nei confronti dell'indagato o dell'imputato delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento, l'obbligo di comunicare tale provvedimento anche alla persona offesa e al suo difensore (articolo 282-quater del codice di procedura penale).

  Peraltro, quanto alla tutela delle vittime del cosiddetto revenge porn non è prevista espressamente una norma che consenta loro di richiedere al service provider l'immediato oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato ritenuto offensivo (come invece stabilito in materia di cyberbullismo dall'articolo 2 della legge n. 71 del 2017 e in materia di contrasto alla pedopornografia on line dall'articolo 14 comma 2 della legge n. 269 del 1998), ferma restando la possibilità di rivolgersi con reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 140-bis del codice della privacy, in caso di divulgazione illecita dei propri dati.
  Il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nella nota estesa in data 25 maggio 2023, ha al riguardo sottolineato che «... la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone interessate, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, è uno dei reati previsti dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, meglio conosciuta come Codice Rosso. Il suddetto atto normativo ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-
ter, che sanziona la condotta denominata revenge porn, consistente nel vendicarsi – spesso dell'ex partner – diffondendo, solitamente via Internet, materiale pornografico che lo ritrae ... A seguito dell'entrata in vigore di tale specifica disposizione normativa, la Polizia di Stato ha posto particolare attenzione al fenomeno in parola, atteso l'elevato allarme sociale che lo stesso genera. Sotto il profilo organizzativo, a livello centrale, il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine si avvale di un'apposita sezione con specifica competenza in materia di violenza sulle donne e sui minori, anche in forma di maltrattamenti psicologici. Detta sezione, che è stata rafforzata con la stabile assegnazione di uno psicologo della Polizia di Stato, ha funzione di monitoraggio dei citati fenomeni sul territorio nazionale e di coordinamento delle indagini condotte dagli Uffici territoriali. A livello territoriale, in linea generale, per il contrasto in materia di violenza di genere presso tutte le Questure sono operative sezioni investigative ad hoc, istituite nell'ambito delle Squadre Mobili e delle Divisioni Anticrimine. Più precipuamente, in relazione al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di questo Dipartimento ha da tempo avviato, sull'intero territorio nazionale, strategie operative funzionali sia all'individuazione delle piattaforme web utilizzate per la veicolazione di tali contenuti multimediali sia all'identificazione dei soggetti che illecitamente operano tale veicolazione. In tale contesto operativo, l'esperienza investigativa ha permesso di riscontrare come la maggior parte delle vittime siano donne che vivono le conseguenze della diffusione di immagini intime come una vera e propria violenza sessuale, ciò anche perché nella maggior parte dei casi, nel momento in cui viene sporta la denuncia, i contenuti pubblicati online sono già divenuti virali, con un importante impatto psicologico sulla vittima stessa. Contestualmente all'acquisizione della denuncia, gli specialisti della Polizia Postale e delle Comunicazioni procedono immediatamente a rilevare le immagini e i video segnalati dalla vittima, per poter procedere, una volta informata l'Autorità Giudiziaria, all'acquisizione dei dati telematici necessari alla individuazione dell'origine dell'upload dei file da parte del responsabile. A questa prima ricerca dei contenuti illecitamente diffusi ne segue una seconda più approfondita, volta all'individuazione di eventuali repliche dei predetti contenuti su altri spazi web (ad esempio siti, blog, social network), allo scopo di rilevare il reale grado di diffusione dei contenuti intimi. Vengono quindi coinvolti i gestori degli spazi web interessati, per l'acquisizione dei dati telematici e la rimozione dei contenuti stessi, al fine di interrompere, laddove possibile, gli effetti pregiudizievoli legati alla loro ulteriore esposizione pubblica. Infatti, considerato il cosiddetto effetto tam tam della rete che determina la diffusione dei contenuti pubblicati online in tempi rapidissimi e in modo pervasivo – e a volte virale –, risulta spesso difficile riuscire a eliminare in maniera definitiva il materiale video fotografico oggetto delle denunce in quanto, anche qualora si riesca a ottenerne la cancellazione dal social – sito che l'ha ospitato, è verosimile che, nel frattempo, in virtù di una rapida condivisione il contenuto multimediale oggetto di investigazione abbia iniziato a girare su altre piattaforme del web (preme sottolineare che la persona offesa dal reato può ricorrere all'esercizio del cosiddetto diritto all'oblio...mediante dedicata richiesta all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ciò comporta che il materiale condiviso, foto e/o video, seppur non eliminato dalla rete viene rimosso dai motori di ricerca con la conseguenza che, qualora non si conosca la url esatta del contenuto, questo non sarà raggiungibile dalla mera ricerca delle parole chiave). Si evidenzia, peraltro, che le principali compagnie che operano online, quali Google, Facebook, Twitter, etc., in relazione agli obblighi previsti ex lege in capo ai fornitori dei servizi sorvegliano attivamente la rete e hanno adottato, di iniziativa, interventi di rimozione del materiale che viene considerato non rispettoso delle policy della società (concernente, tra l'altro, anche immagini di nudo e altri contenuti di natura sessuale). Ad oggi, i principali social network consentono, in applicazione delle rispettive policy di sicurezza, la rimozione dei contenuti non conformi attraverso uno spazio dedicato presente nella piattaforma. La società Facebook ha adottato di recente dei codici di condotta con i quali si impegna, ad esempio, ad esaminare le segnalazioni ricevute dagli utenti entro 24 ore dalla ricezione ed, eventualmente, a rimuovere in tempi brevi i contenuti ritenuti inadeguati. Nondimeno, la costante attenzione al fenomeno in argomento ha permesso di riscontrare l'ampio utilizzo, per il perfezionamento delle condotte delittuose in esame, di cosiddette applicazioni di messaggistica istantanea, che si connotano per gli elevati livelli di riservatezza offerti ai propri utenti, tra le quali la piattaforma Telegram. Nonostante tali difficoltà, l'incisiva azione di contrasto assicurata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell'anno 2022, ha consentito di indagare 72 persone, nel contesto dei 245 casi complessivamente trattati sull'intero territorio nazionale. Anche nel tentativo di contenere tali modalità delittuose, nella consapevolezza dell'importanza strategica dell'azione preventiva, la Polizia Postale organizza campagne informative e di sensibilizzazione, al fine di veicolare consigli su come prevenire il fenomeno del cosiddetto revenge porn raccomandando, ad esempio, di evitare qualsiasi forma di documentazione della propria intimità. L'invio di foto e filmati intimi anche al solo partner rappresenta, infatti, un anello debole nella catena di custodia di tali contenuti ed espone a eventuali ricatti o diffamazioni. In tale contesto di azione preventiva, poiché l'analisi degli eventi criminali ha fatto emergere anche la sussistenza di condotte delittuose attribuibili o poste in essere in danno di soggetti di minore età (che, sovente, non hanno la piena percezione del disvalore di tali comportamenti), le richiamate campagne di informazione sono indirizzate anche agli adolescenti, nel tentativo di sensibilizzarli in merito alla gravità di azioni che, oltre a provocare danni talora irreparabili in capo alle vittime, sono altresì foriere di conseguenze penalmente rilevanti per i loro autori ...».
  A ciò si aggiunga che il Ministero delle imprese e del
made in Italy, nella nota estesa in data 17 marzo 2023, ha segnalato che «... l'articolo 1 comma 360 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha stanziato un fondo per l'alfabetizzazione mediatica e digitale e per progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video. In tale quadro il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Dipartimento della Trasformazione Digitale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del Dipartimento delle Politiche Giovanili, intendono affrontare anche il tema degli abusi digitali ...».
  Va infine ricordato che, allo stato, non sono in elaborazione interventi normativi nella materia tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, attualmente regolata dalla legge del 19 luglio 2019 n. 69, che, come innanzi evidenziato, ha introdotto il reato di cui all'articolo 612-
ter del codice penale.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

aiuto alle vittime