ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00504

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 55 del 21/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI MARCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 20/02/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/02/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00504
presentato da
GRIMALDI Marco
testo di
Martedì 21 febbraio 2023, seduta n. 55

   GRIMALDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della denuncia presentata il 19 novembre 2020, da Asgi, Naga, Apn e l'Altro diritto, la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione contro l'Italia, in relazione al requisito di 10 anni di residenza in Italia per l'accesso al reddito di cittadinanza, nonché contro l'assegno unico universale, con riferimento al requisito della residenza biennale, a seguito di una segnalazione della Uil del Friuli Venezia Giulia;

   le procedure di infrazione da parte della Commissione europea sono la conferma del carattere discriminatorio delle politiche italiane in tema di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povertà, che producono diseguaglianza tra le famiglie e le persone italiane e straniere;

   «secondo il Regolamento 2011/492 e la Direttiva 2004/38/CE», si legge nel comunicato stampa della Commissione del 15 febbraio 2023, «le prestazioni sociali come il "reddito di cittadinanza" dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'Ue che sono lavoratori dipendenti, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza. Anche i cittadini dell'Ue che non lavorano per altri motivi dovrebbero essere ammessi al beneficio, con l'unica condizione di risiedere legalmente in Italia da più di tre mesi.». Pertanto «il requisito dei 10 anni di residenza si qualifica come discriminazione indiretta, poiché è più probabile che i cittadini non italiani non soddisfino questo criterio. Il requisito della residenza potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi per lavorare fuori dal Paese», ed infine la Commissione ritiene che il Rdc non sia «in linea con il diritto Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini»;

   nessuno degli Stati europei che hanno istituito prestazioni di contrasto alla povertà ha introdotto requisiti di residenza di 10 anni;

   la Commissione segnala anche le violazioni delle direttive n. 109 del 2003 e n. 95 del 2011 che prevedono clausole di parità nell'accesso a questo tipo di prestazione per gli extracomunitari lungo soggiornanti e per i titolari di protezione internazionale;

   in Italia il Rdc è già stato revocato a quanti non risultano avere il requisito dei dieci anni di residenza effettiva, privandole di una importante misura di contrasto alla povertà;

   con riferimento alla procedura di infrazione in materia di assegno unico universale, la Commissione scrive che la richiesta di due anni di residenza e il requisito della «vivenza a carico» «violano il diritto dell'Ue in quanto non trattano i cittadini dell'Ue in modo paritario, il che si qualifica come discriminazione. Inoltre, il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza per ricevere prestazioni di sicurezza sociale come gli assegni familiari.»;

   il requisito di anzianità di residenza biennale appare così illegittimo rispetto al diritto Ue, in quanto viene a colpire in misura proporzionalmente maggiore i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Ue che esercitano il diritto alla libera circolazione, con ciò continuando a determinare una discriminazione «indiretta» o «dissimulata» nei loro confronti in quanto la disparità di trattamento così introdotta non appare sorretta da finalità obiettive –:

   tenuto conto delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, se i Ministri interrogati non ritengano di adottare iniziative normative volte a rendere il Rdc pienamente accessibile, riducendo il requisito della residenza da dieci anni a tre mesi e in materia di assegno unico universale procedendo alla abrogazione del requisito di residenza biennale e della vivenza a carico, in quanto discriminatori e in violazione del diritto dell'Ue, nonché abrogando le parti che violano le direttive n. 109 del 2003 e n. 95 del 2011 segnalate dalla Commissione europea;

   se non ritengano necessario adottare le iniziative di competenza volte a riconsiderare le richieste di accesso al Rdc e all'assegno unico che sono state respinte al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sociali applicando integralmente il diritto dell'Ue.
(4-00504)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura CE d'infrazione

lotta contro la criminalita'

violazione del diritto comunitario