ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00326

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 43 del 25/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 25/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/01/2023
Stato iter:
31/01/2023
Fasi iter:

RITIRATO IL 31/01/2023

CONCLUSO IL 31/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00326
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2023, seduta n. 43

   GADDA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   in base all'Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, successivamente sostituito dal nuovo accordo avvenuto con scambio di lettera a Roma il 23 dicembre 2020 – attualmente in attesa della definitiva ratifica parlamentare – e che, quindi, presumibilmente, entrerà in vigore non prima del 2024 – il frontaliere residente nei comuni di frontiera, qualora svolga delle intere giornate di lavoro su suolo italiano è tenuto a dichiarare all'Agenzia delle entrate la quota di reddito maturata in quelle circostanze;

   in aggiunta, in base al diritto comunitario (articolo 14 del Regolamento (CE) N. 987/2009), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare nel comune di residenza entro il 25 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;

   durante il periodo pandemico, entrambi questi vincoli sono stati sospesi da un accordo amichevole firmato da Svizzera e Italia il 18-19 giugno 2020, permettendo quindi maggiore flessibilità per lavoratori e per le stesse imprese;

   il 22 dicembre 2022, i rappresentanti di entrambi i Paesi hanno convenuto di non rinnovare questo accordo amichevole oltre il 31 gennaio 2023, comportando in tal modo un ritorno alle vecchie regole ed imposizioni fin dal 1° febbraio 2023;

   questa decisione determinerà notevoli impatti sugli 89.742 lavoratori transfrontalieri italiani che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera e una necessaria modifica dei flussi di lavoro e dell'organizzazione interna delle imprese che ormai, in oltre due anni e mezzo, si erano consolidati ed efficientati;

   oltretutto, la decisione si trova in aperto contrasto con la posizione dell'Unione europea, la quale ha invece prorogato fino al 30 giugno 2023 la sospensione delle implicazioni del telelavoro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali –:

   se sia intenzione del Governo riaprire un tavolo negoziale con la controparte svizzera e siglare urgentemente un nuovo accordo amichevole che, quantomeno, garantisca una nuova proroga allineata alle disposizioni contributive comunitarie, al fine di evitare che a partire dal 1° febbraio 2023 i lavoratori transfrontalieri vedano crescere la tassazione sul proprio salario in questo momento storico di grave crisi energetica e di spirale inflazionistica.
(4-00326)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

durata del lavoro

lavoratore frontaliero

regione di frontiera