ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00324

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 43 del 25/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 22/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
17/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/03/2023

CONCLUSO IL 17/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00324
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2023, seduta n. 43

   SCOTTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la mattina del 16 gennaio 2023 – dopo 30 anni di latitanza – è stato arrestato il noto latitante Matteo Messina Denaro;

   tratto in arresto, il capo di Cosa nostra è stato trasferito nella casa circondariale dell'Aquila, venendo sottoposto al regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis;

   al momento della nomina dell'avvocato difensore, Matteo Messina Denaro ha nominato l'avvocato Lorenza Guttadauro. L'avvocata è figlia di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss ed è sposata con Luca Bellomo, finito in carcere con l'accusa di aver favorito la latitanza del boss di Cosa Nostra;

   la professionista ha anche difeso la zia Anna Patrizia e il fratello Francesco, arrestati con l'accusa di essere il braccio operativo del capomafia;

   il 19 gennaio 2023 non si è presentata in aula a Caltanissetta, dove era in programma l'udienza del processo d'appello per le stragi di Capaci e via d'Amelio;

   il 20 gennaio 2023 il Corriere della Sera nell'articolo «L'avvocata nipote del padrino che difende tutti i parenti (e dribbla i paletti del 41-bis)», parla della sua strana condizione: come parente di un boss non dovrebbe avere contatti oltre a quelli dei colloqui. Come avvocata lo farà;

   nell'articolo sono riportate le parole dell'ex sostituto della Dda di Palermo, Massimo Russo che dice: «Temiamo la beffa e lo scacco matto del padrino appena arrestato». Russo sostiene che la nomina è «una mossa che spiazza lo Stato. E che rivela un vuoto normativo»;

   il riferimento è proprio al carcere duro: «Maglie che si allargano, costringendo a doverci fidare della deontologia professionale dell'avvocata Guttadauro. Ma se il 41-bis nasce per escludere rapporti con il mondo esterno al carcere e, soprattutto, possibili intese sotterranee con i parenti anche durante i colloqui, dovremmo pure porci la questione di un parente-avvocato. Cosa che non ha mai fatto nessuno. Matteo Messina Denaro ha trovato il "vuoto" della norma. E lo colma. Spiazzando l'avversario, lo Stato, a rischio scacco matto» –:

   quali iniziative normative intenda intraprendere – per quanto di sua competenza – in ordine alla questione esposta in premessa al fine di pervenire con estrema urgenza ad un adeguamento della disciplina volto a risolvere il vulnus normativo che si è verificato in questa vicenda e che potenzialmente potrebbe verificarsi anche in futuro.
(4-00324)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 marzo 2023
nell'allegato B della seduta n. 70
4-00324
presentata da
SCOTTO Arturo

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferito dell'arresto del noto latitante mafioso Matteo Messina Denaro e della successiva nomina a difensore di fiducia della nipote, evidenzia la possibilità che quest'ultima, seppur parente del criminale, e quindi con il rischio di possibili intese sotterranee, possa tuttavia tenere colloqui e comunque contatti con il criminale nella diversa qualità professionale, avanzando pertanto quesiti circa l'adozione di eventuali iniziative di carattere normativo volte a risolvere l'indicata situazione in cui si trova il parente-avvocato.
  Orbene, riferito che non vi sono iniziative di matrice governativa relative al tema oggetto dell'interrogazione, merita tuttavia rammentare i princìpi giuridici alla base del diritto di difesa, come è noto di rango costituzionale, l'estraneità della cosiddetta cultura del sospetto tra i criteri direttivi dell'agire governativo, quindi la sussistenza di norme a presidio dell'integrità etica del professionista avvocato e delle sanzioni in caso di violazione.
  Come detto, il diritto di difesa assurge, nel nostro Ordinamento, a principio di rango costituzionale, di guisa che qualsivoglia limitazione non solo va prevista per legge ma pur deve ricollegarsi ad altro principio di pari rango in ordine al quale occorra rinvenire un punto di equilibrio; ciò spiega e consente di individuare un limite massimo di difensori, una posticipazione – per un tempo limitato e ragionevole – del primo contatto tra difensore e cliente
in vinculis e così via.
  Diversamente risulterebbe leso il principio scolpito nell'articolo 24 della Carta costituzionale per cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
  Conseguenziale il diritto (attualmente all'articolo 96 del codice di procedura penale) a nominare il proprio difensore di fiducia, anche in luogo di quello, in assenza del primo, nominato d'ufficio.
  Quanto sopra, notoriamente, costituisce espressione dell'effettività del diritto di difesa e della libertà di individuare e designare la persona ritenuta più idonea alla tutela dei propri interesse processuali e sostanziali, naturalmente legittimi.
  Unico (invero non assoluto) limite è l'iscrizione del difensore nell'apposito albo, in ragione della preferenza legislativa per una difesa tecnica.
  La contemporanea qualità di parente in capo al difensore è circostanza pertanto neutra per l'ordinamento, e ciò a prescindere dalla tipologia di reati contestati all'indagato/imputato.
  Al difensore viene richiesto apporto tecnico-professionale, dovendo questi postulare in rappresentanza del suo cliente, sicché irrilevante si atteggia l'eventuale legame di parentela con l'assistito.
  Eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere o già sussistere ben sono già regolati dalla legge ed
in primis dalla disciplina del proprio ordine professionale di riferimento, posto che alla stregua del codice deontologico forense (articolo 24, comma 2), l'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
  Ancora, eventuali condotte illecite tenute per conto dell'assistito, siccome vietate di per sé, verrebbero per ciò solo sanzionate secondo legge.
  La contemporanea qualità di parente dell'assistito pertanto, non è elemento giuridicamente idoneo a fondare limitazioni all'assunzione della qualità di difensore.
  Operare diversamente, individuandovi un rischio specifico di intese sotterranee, quindi illecite e come tali già sanzionabili, si rivelerebbe opzione alquanto azzardata ed irragionevole poiché semplicemente basata su di un'asserzione indimostrata e forse espressione della cosiddetta cultura del sospetto, affatto consona ad Ordinamenti democratici.
  Peraltro, oltre che discriminatoria con riguardo alla specifica categoria professionale forense, risulterebbe oltremodo foriera di rischio di ulteriori ed altrettante irragionevoli estensioni ad altre categorie professionali (si pensi al parente-commercialista, al parente-notaio e così via) e financo al parente in quanto tale.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

udienza giudiziaria

procedura penale

accusa