ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00306

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 40 del 20/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIAGONI DARIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 20/01/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00306
presentato da
GIAGONI Dario
testo di
Venerdì 20 gennaio 2023, seduta n. 40

   GIAGONI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   con la nuova norma europea, inserita nel regolamento di esecuzione Ue 2023/5 della Commissione europea del 3 gennaio 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria, l'Unione europea dà ufficialmente il via libera all'immissione sul mercato di quello che in gergo scientifico si chiama «Acheta domesticus», vale a dire il grillo domestico, in polvere parzialmente sgrassata come nuovo alimento;

   tale autorizzazione non è la prima che viene rilasciata dall'Unione europea per ciò che attiene la commercializzazione degli insetti e derivati;

   già il 4 maggio 2021 la Commissione dell'Unione europea, infatti, ha dato il via libera alla commercializzazione del primo insetto come alimento, la larva gialla della farina (nome scientifico Tenebrio molitor), che tuttora può essere servito sulle tavole degli europei sotto forma di snack, oppure di farina;

   dopo tale decisione è stata la volta della locustra migratoria e del grillo domestico;

   nonostante queste decisioni, che parrebbero andare verso una precisa direzione, il cosiddetto «casu marzu» prodotto in Sardegna per l'Unione europea è ad oggi ancora ritenuto illegale;

   il «casu marzu» è uno dei prodotti tipici sardi, caratterizzato dal suo particolare processo di formazione, trattasi di formaggio pecorino sardo o meglio caprino colonizzato dalle larve della mosca del formaggio che per tale motivo è conosciuta come mosca casearia (Piophila casei), che dà origine a quello che viene definito: formaggio sardo con vermi;

   in base alle disposizioni previste dalla legge 283 del 1962, articolo 5, in base al pacchetto igiene e ai regolamenti dell'Unione europea CE nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004 e n. 2073 del 2005 del «casu marzu» è considerata illegale sia la produzione che la vendita;

   nel tempo sono stati tanti gli sforzi ad opera della regione autonoma della Sardegna al fine di tutelare il «casu marzu» facendo leva sulla storicità e tipicità del prodotto e collaborando persino con la facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari per trovare sistemi di produzione che ne garantiscano adeguate condizioni igieniche;

   nel 2005, addirittura, alcuni allevatori sardi hanno fattivamente collaborato con la succitata facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari, al fine di poter produrre questo formaggio legalmente e con le adeguate garanzie igieniche, incaricando l'istituto di entomologia agraria di Sassari per la realizzazione di un allevamento di Piophila casei in ambiente controllato;

   la ferma consapevolezza della specificità e storicità di tale produzione ha portato la regione Sardegna ad inserirlo quale prodotto tipico da proteggere all'interno della banca dati dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e a far richiesta all'Unione europea del marchio Dop per tutelarne la denominazione d'origine e salvaguardarlo dalla pirateria alimentare;

   tutti sforzi che però ad oggi, nonostante la recente tendenza dell'Unione europea ad aprirsi a nuovi orizzonti culinari ivi compresa l'entomofagia, non sono stati ripagati –:

   se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di consentire la produzione e la commercializzazione di questo prodotto tipico sardo ad opera dell'UE attraverso l'adozione di metodologie volte a garantire le norme igieniche adeguate durante la produzione.
(4-00306)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione nazionale

denominazione di origine

Commissione CE