ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00299

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 40 del 20/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: VIETRI IMMA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 19/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/01/2023
Stato iter:
10/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2023
DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/03/2023

CONCLUSO IL 10/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00299
presentato da
VIETRI Imma
testo di
Venerdì 20 gennaio 2023, seduta n. 40

   VIETRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con interpello del 15 gennaio 2020, le associazioni di categoria sottoponevano al Ministero interrogato la tematica dell'assoggettabilità contributiva degli importi erogati agli agenti mandatari Siae dai propri committenti/mandanti a titolo di «diritto d'autore»;

   i mandatari sono iscritti alla «Gestione separata» dell'Inps, trattandosi di lavoratori autonomi per i quali non vige né l'obbligo di inserimento in specifici albi professionali, né l'obbligo di versare contributi presso Enti previdenziali privati;

   come si legge nell'interpello, con particolare riguardo ai citati mandatari, la Siae «è solita sottoscrivere specifici contratti di mandato con rappresentanza con soggetti cui viene attribuita, in tutto e per tutto, la gestione di una determinata circoscrizione territoriale della stessa Siae, di modo che essi personificano, sotto ogni profilo, l'Ente in commento», riconoscendo ai propri mandatari una pluralità di emolumenti in denaro;

   gli importi a titolo di «diritto d'autore» sono corrisposti unicamente a fronte della stipula da parte dei mandatari, che agiscono «in prima persona» e con potere di rappresentanza, di specifici contratti con coloro che intendono utilizzare l'altrui «diritto d'autore»;

   per effetto di tali contratti i mandatari partecipano allo sfruttamento economico dell'altrui «diritto d'autore» alla pari della Siae, tant'è che sia i mandatari sia la mandante percepiscono un unico compenso per la stipula del contratto, poi ripartito internamente, in diversa misura percentuale;

   il «compenso per diritto d'autore» è, pertanto, un importo destinato non a remunerare un'attività lavorativa in senso stretto, bensì espressione dello sfruttamento del diritto d'autore da parte di un soggetto diverso dall'autore medesimo; motivo per cui tale importo dovrebbe essere escluso dalla base imponibile a fini contributivi;

   tale conclusione, peraltro, è stata condivisa dall'Inps con i messaggi n. 14712 del 2013 e n. 19435 del 2013, riconoscendo la non imponibilità, a fini contributivi, degli importi percepiti a titolo di sfruttamento del «diritto d'autore» da parte di lavoratori terzi non iscritti al «Fondo LPS», ovvero ad «Albi» e «Casse Professionali»;

   l'esclusione degli importi riconosciuti a titolo di «diritto d'autore» dal reddito imponibile a fini previdenziali ex articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 sembrerebbe ricavarsi dalla stessa normativa fiscale, che delimita la nozione di redditi da lavoro autonomo, laddove distingue nettamente la fattispecie dello sfruttamento del «diritto d'autore» da parte del medesimo autore (articolo 53, comma 2, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), da quella in cui lo sfruttamento, come nel caso in esame, avviene ad opera di soggetto terzo o, comunque, da un soggetto diverso dall'autore dell'opera dell'ingegno (articolo 67, comma 1, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);

   alla luce di tali considerazioni, il «compenso per diritto d'autore» non dovrebbe concorrere, come invece oggi accade, alla formazione del reddito professionale e, pertanto, non dovrebbe integrare la base imponibile di cui al citato articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 –:

   quali siano gli intendimenti del Governo in merito a quanto esposto in premessa, con particolare riguardo all'esenzione contributiva degli importi erogati agli agenti mandatari Siae dai propri committenti/mandanti a titolo di «diritto d'autore».
(4-00299)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 10 marzo 2023
nell'allegato B della seduta n. 66
4-00299
presentata da
VIETRI Imma

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione di cui in esame, relativa all'assoggettabilità contributiva degli importi erogati agli agenti mandatari Siae dai propri committenti o mandanti a titolo di diritto d'autore, acquisiti gli elementi dall'Inps, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, come peraltro richiamato in premessa dall'interrogante, si rappresenta che il quesito è stato anche oggetto di apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, però, non vi ha dato seguito per mancanza dei presupposti oggettivi e declassandola, di conseguenza, a mero quesito interlocutorio.
  In merito all'inquadramento previdenziale digli agenti mandatari Siae, è opportuno richiamare la circolare Inps n. 83 del 1997 ove viene precisato che l'attività svolta da tali soggetti è riconducibile a quella dell'ente al quale sono legati dal vincolo di mandato e in particolare, al punto 10 della citata circolare si è precisato che «... È stato accertato che i soggetti che svolgono attività lavorativa a favore della Siae con qualifica di agenti mandatari non sono vincolati da un contratto di lavoro subordinato, ma da un contratto di mandato e che l'attività svolta dai medesimi non è quella tipica degli ausiliari del commercio, ma è quella propria dell'Ente al quale sono legati e, consiste, in via principale, nella concessione a chi lo richiede della possibilità di utilizzare le opere dell'impegno affidate alla tutela dell'Ente stesso e nella riscossione dei relativi diritti... i suddetti lavoratori non devono essere considerati agenti o rappresentanti di commercio, iscrivibili come tali all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, ma devono essere qualificati come lavoratori autonomi assicurabili ai sensi dell'articolo, 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In particolare, i compensi ricevuti dai suddetti lavoratori devono esser fatti rientrare nella previsione di cui all'articolo 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi»;
  Tale orientamento, tra l'altro, è stato, da ultimo, confermato con il messaggio Inps 19435 del 2013 nel quale l'Istituto ha chiarito, in via generale, che gli agenti mandatari Siae sono assicurati presso la gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e la relativa contribuzione è determinata mediante applicazione della disciplina prevista per i soggetti che dichiarano redditi «professionali», ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 ( di seguito Tuir).
  Per quanto riguarda, nello specifico, le somme percepite a titolo di «diritto d'autore», si conferma, in via generale, l'esclusione dall'assoggettamento alla contribuzione dovuta alla gestione separata, nei casi in cui il reddito derivante non sia riconducibile né alle previsioni dell'articolo 49, commi 1 e 2, lettera
a) (quest'ultimo oggi disciplinato dall'articolo 50 c-bis del Tuir) – se le somme sono dichiarate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), quale reddito assimilato a lavoro autonomo – né alle previsioni dell'articolo 67, comma 1 lettera g) del Tuir, quali redditi diversi.
  In quest'ultimo caso, tuttavia, l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2003 n. 326 ha previsto che «a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a cinquemila euro», come disciplinato all'articolo 67, lettera
l) del Tuir.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

proprieta' letteraria e artistica

fiscalita'

diritto tributario