ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 34 del 12/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA LUANA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 12/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12/01/2023
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12/01/2023
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12/01/2023
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12/01/2023
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12/01/2023
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12/01/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/01/2023
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/01/2023
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/01/2023
Stato iter:
31/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/05/2023

CONCLUSO IL 31/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00256
presentato da
ZANELLA Luana
testo di
Giovedì 12 gennaio 2023, seduta n. 34

   ZANELLA, BONELLI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende da organi di stampa, il giornalista de Il Gazzettino di Venezia Maurizio Dianese, sarebbe stato querelato dal titolare di un'azienda di Eraclea, che fino al 2008 contava fra i suoi soci uno degli imputati nell'ambito dell'indagine sui Casalesi che nel 2019 avrebbe portato all'arresto di una cinquantina di persone da parte della Direzione distrettuale antimafia di Venezia;

   oggetto della querela sarebbero le dichiarazioni rese del cronista in occasione di un dibattito pubblico dal titolo «Le mafie del litorale», svoltosi a Jesolo nel settembre 2019 alla presenza dell'allora Presidente della Commissione nazionale antimafia, organismo di cui Dianese è stato consulente;

   lo stesso Sindacato dei giornalisti del Veneto avrebbe espresso solidarietà e pieno sostegno al collega Maurizio Dianese, giornalista finito nel mirino della Camorra per le sue inchieste denuncia sul rischio di infiltrazioni mafiose nel Veneto orientale;

   analoga denuncia di querela per diffamazione a mezzo stampa sarebbe stata avanzata dall'attuale proprietà dell'ILVA nei confronti del giornalista Gad Lerner che, secondo l'azienda, avrebbe nella trasmissione radiofonica di Radio 3 – Prima Pagina – del 19 novembre 2021 ricostruito le vicende riguardanti l'ILVA in modo diffamatorio;

   quella delle diffamazioni a mezzo stampa, con la richiesta di esorbitanti risarcimento danni, rappresenta una delle più frequenti azioni intimidatorie per colpire la libertà di stampa nel nostro paese come confermato dalla missione italiana del Media Freedom Rapide Response, il consorzio di monitoraggio, ricerca e supporto pratico al giornalismo dei Paesi membri dell'Unione e di quelli candidati all'ingresso nella Ue, svoltasi nell'aprile del 2022;

   un recente studio dell'Unesco, l'Agenzia delle Nazioni Unite, pone in evidenza come dietro la preoccupante deriva che comprime la libertà di stampa e di parola, vi sia l'uso improprio del sistema giudiziario, con cui negli ultimi anni si è ridotto il diritto all'informazione, attraverso la diffusione, in numero sempre maggiore e in ogni Paese, Italia compresa, delle querele temerarie per diffamazione a mezzo stampa;

   la Commissione europea ha presentato la propria risposta al problema elaborando un intervento su due fronti: una direttiva sui casi transnazionali, che dovrà ora seguire il suo iter di approvazione tra Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo e una raccomandazione, con efficacia immediata anche se non vincolante, che raccoglie precise indicazioni da applicare nei casi nazionali;

   il 20 ottobre 2022, si è svolta a Strasburgo la prima conferenza europea dedicata alla lotta alle querele strategiche contro la partecipazione democratica, comunemente note in italiano come querele bavaglio o querele temerarie, indicate sempre più frequentemente con l'acronimo anglosassone Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation);

   le Slapp rappresentano una grave limitazione alla partecipazione democratica e al diritto alla libertà d'espressione poiché privano il dibattito pubblico di voci che fanno luce su informazioni di pubblico interesse. L'obiettivo dichiarato di chi porta avanti un'azione temeraria nei confronti di giornalisti e attivisti che si occupano ad esempio di corruzione, abusi di potere e questioni ambientali è quello di metterli a tacere, una minaccia al diritto alla libertà d'espressione e al diritto di cronaca –:

   se il Governo risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per recepire la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione europea del 27 aprile 2022 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione e nello specifico la libertà di stampa.
(4-00256)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 maggio 2023
nell'allegato B della seduta n. 112
4-00256
presentata da
ZANELLA Luana

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, riferito di casi nei quali taluni giornalisti, in ragione di articoli di stampa redatti e comunque di quanto esternato nell'esercizio della professione di giornalista, sarebbero poi stati oggetto di querela per diffamazione, avanza quesiti circa l'adozione di eventuali iniziative volte a recepire la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione europea del 27 aprile 2022 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione e nello specifico la libertà di stampa.
  Orbene, quanto ai fatti citati, emerge che la querela presentata nei confronti del giornalista Dianese M., il querelante ha lamentato di essere stato vittima di diffamazione per il contenuto di un articolo apparso sull'edizione de
Il Gazzettino e che la Procura procedente, non ritenendo sussistente il fatto diffamatorio lamentato avanzava richiesta di archiviazione in data 18 ottobre 2022.
  Ciò premesso e precisato, merita rammentare che la libertà di stampa è garantita dall'articolo 21 della Costituzione, che consente la libera espressione del pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
  La disciplina, in ordine alla stampa, è contenuta nella legge n. 47 del 1948 (appunto cosiddetta legge sulla stampa).
  Quanto in particolare alla problematica sottesa al contenuto dell'atto ispettivo, si evidenzia che il 27 aprile 2022 sono state adottate la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio e la raccomandazione (UE) 2022/758 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), finalizzate al contrasto del fenomeno delle cause intentate contro gli operatori dell'informazione ed i difensori dei diritti umani allo scopo di intimidirli e prosciugarne le risorse economiche.
  La direttiva riguarda le sole cause civili con implicazioni transfrontaliere, permettendo ai giudici di archiviare rapidamente le cause «manifestamente infondate» e di imporre al richiedente il pagamento di tutte le spese procedurali, comprese quelle legali dell'accusato, già all'inizio del procedimento, nel caso in cui ci siano elementi riconducibili a una querela temeraria, ma non sufficienti a richiedere la rapida archiviazione. Sono altresì previste «penalità dissuasive» contro chi sporge querele temerarie, mentre le vittime potranno chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti. La direttiva assicura infine la protezione di giornalisti e attivisti domiciliati nell'Unione europea contro le sentenze emesse dai tribunali dei Paesi extra UE, in base a procedimenti ritenuti «infondati» dalla legge dello Stato membro.
  La raccomandazione, dal canto suo, ricordato l'insegnamento della Cedu che impone ai paesi contraenti l'obbligo positivo di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei
media e di creare un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico, specificando inoltre che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica ed è applicabile non solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o qualsiasi gruppo della popolazione: incoraggia i paesi membri ad allineare le loro norme con quelle della direttiva anche per i casi nazionali ed in tutti i procedimenti, non solo quelli civili; invita gli Stati membri a tenere corsi di formazione e sensibilizzazione per i professionisti del diritto, i giornalisti, gli attivisti e i diversi interessati; prevede infine il monitoraggio sistematico e la raccolta dei dati sulle querele temerarie e i relativi processi, da inviare, in caso di adozione, alla Commissione entro il 2023.
  Questo l'assetto normativo sovranazionale.
  Va ancora rammentato che la raccomandazione è atto normativo non vincolante, contenente l'invito a conformarsi ad un certo comportamento, tramite il quale la Commissione rende note le proprie posizioni e suggerisce linee di azione, senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.
  Quanto agli strumenti normativi interni, a suo tempo e prima, prima dell'adozione degli strumenti sovranazionali di cui sopra risultavano presentati: 1) al Senato, il 20 settembre 2018 il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, S812 recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato»; 2) alla Camera il 27 marzo 2018 la proposta di legge recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di contrasto delle liti temerarie, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione»; 3) al Senato il 2 ottobre 2018, il disegno di legge 835, recante «Disposizioni in materia di lite temeraria».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

delitto contro la persona

indennizzo

professioni del settore delle comunicazioni