ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 16 del 30/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 29/11/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/11/2022
Stato iter:
16/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/01/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/01/2023

CONCLUSO IL 16/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00127
presentato da
DORI Devis
testo di
Mercoledì 30 novembre 2022, seduta n. 16

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021, all'articolo 1, commi da 629 a 633, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla magistratura onoraria;

   il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace – quindi di tutti i magistrati onorari – a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;

   la sentenza contribuisce a fissare alcuni principi interpretativi, che il legislatore italiano deve tenere in considerazione nel disciplinare la figura del magistrato onorario;

   tra i diritti che devono essere garantiti ad ogni magistrato onorario, il diritto alle ferie, alla malattia, ai contributi previdenziali;

   per anni nel nostro Paese si è fatto massiccio ricorso ai magistrati onorari per rispondere alle perenni emergenze in tema di giustizia, nell'impossibilità di rispondere alle pressanti esigenze con la sola magistratura togata, il tutto però senza una completa regolamentazione della materia;

   alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è auspicabile una seria riflessione, che assicuri i necessari correttivi legislativi, evitando l'apertura di contenziosi;

   la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è un passo in avanti, ma spetta al legislatore nazionale il compito di regolamentare la materia sulla base di quei principi;

   recentemente l'Associazione italiana magistratura onoraria (Aimo), consapevole della necessità di una giustizia al passo con i tempi e vicina alle istanze del Paese, ha ribadito la disponibilità della categoria a fornire il proprio apporto, in un momento così delicato, per assicurare sia risposte celeri alla domanda di giustizia, sia per garantire l'apporto dei fondi del Pnrr, sia perché velocizzare i tempi dei processi significa recuperare almeno l'1 per cento di Pil;

   l'Aimo auspica una modifica della riforma Cartabia, per quanto concerne la retribuzione, ridotta in molti casi in modo assolutamente mortificante e non in linea con l'impegno richiesto e la previsione di un sistema previdenziale equo, oggi inesistente –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare urgenti iniziative di competenza al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui in premessa e nello stesso tempo aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria.
(4-00127)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 16 gennaio 2023
nell'allegato B della seduta n. 36
4-00127
presentata da
DORI Devis

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante – dopo avere premesso che «...la legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021, all'articolo 1 commi da 629 a 633 ha introdotto specifiche disposizioni relative alla magistratura onoraria; il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace, quindi di tutti i magistrati onorari, a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale; ...la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è un passo in avanti, ma spetta al legislatore nazionale il compito di regolamentare la materia sulla base di quei princìpi...» – domanda al Ministro della giustizia «...se ...intenda adottare urgenti iniziative di competenza al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui in premessa e nello stesso tempo aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto rimarcato che l'articolo 1 commi 629 e seguenti della legge n. 234 del 2021, volto a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora del 15 luglio 2021 (con cui, nella sostanza, si stigmatizzava il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato per i magistrati onorari che avevano assunto le funzioni prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 – ossia prima del 15 agosto 2017 – e l'assenza di sanzioni per le situazioni pregresse), ha arrecato significative modifiche al previgente impianto tracciato dal decreto legislativo n. 116 del 2017 con specifico riguardo al cosiddetto «contingente ad esaurimento» dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  A tale categoria di magistrati onorari si è rivolta la riforma di cui alla legge n. 234 del 2021, così come emerge sia dalla rubrica del novellato articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 sia dai diversi riferimenti testuali contenuti nello stesso articolo, riformulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  Per effetto del succitato intervento normativo si è riconfigurato il globale assetto giuridico ed economico dei magistrati onorari, fino al completamento delle procedure di conferma disciplinate nel Capo XI, come novellato, del decreto legislativo n. 116 del 2017.
  In estrema sintesi, l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (come modificato dall'articolo 1 comma 629 lettera
a) della legge n. 234 del 2021) ha disegnato una analitica disciplina della procedura di conferma per i magistrati onorari del cosiddetto «contingente ad esaurimento», che si avvia a domanda dei medesimi magistrati, specificando che, a coloro che non vi accedano (vuoi per mancata presentazione della domanda, vuoi per mancato superamento dell'iter valutativo), l'Amministrazione erogherà una indennità una tantum, calcolata moltiplicando un forfait per ciascun anno di servizio (diversamente quantificato in base al numero delle giornate di udienza tenute), con il limite massimo di 50.000 euro (al lordo) e con «...rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato...».
  Seguono quindi le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in base alle quali:

   i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni hanno diritto a un trattamento economico non cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo/dipendente e non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo, applicandosi invece «...l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12...» (relativo al divieto di assunzione di impieghi pubblici o privati per i magistrati, fatte salve le eccezioni previste);
   i magistrati onorari confermati che non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni, a parte alcune differenze retributive, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo «...con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali...»;
   il comma 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 dispone, infine, che i magistrati onorari del cosiddetto «contingente ad esaurimento» che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa innanzi menzionata cessino dal servizio.

  Va altresì segnalato che l'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017 – richiamato nei commi 6 e 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo in ragione del regime prescelto dai magistrati onorari confermati – recita, a testo invariato, che «... d'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a 2 giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma...».
  Ai magistrati onorari confermati si applica un trattamento economico equiparato a quello dei funzionari giudiziari (area III, posizione economica F3, F2 e F1, in relazione all'anzianità di servizio), con le tutele previdenziali e assistenziali e, nel caso in cui abbiano optato per l'esclusività delle funzioni onorarie, con il raddoppio dell'indennità giudiziaria.
  Giova aggiungere che, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa dell'emendamento al disegno di legge A.S. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», l'intento della riforma è stato quello di accordare ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età previo superamento di una procedura valutativa volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma, nell'ambito di un percorso definito di stabilizzazione. Siffatto intervento trova la sua giustificazione: nell'accesso alle funzioni avvenuto, per tutti, sulla base di una valutazione comparativa di titoli, comportante la formazione di una graduatoria; nella persistenza del requisito di idoneità allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, nel rispetto del generale principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, garantita dalla procedura valutativa richiesta ai fini della conferma; nel rilievo che l'articolo 106 comma 2 della Costituzione ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, così derogando per questa particolare categoria di magistrati alla regola del pubblico concorso consacrata dal comma 1 del medesimo articolo 106 per la magistratura professionale.
  Per quanto attiene poi al diritto euro-unitario, appare utile ricordare la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/20 emessa in data 7 aprile 2022 (menzionata nell'atto di sindacato ispettivo), avente a oggetto la domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza del 27 maggio 2020 nel procedimento incardinato da un giudice di pace volto a ottenere, in via principale, l'accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali, o, in via subordinata, la condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito del legislatore per violazione delle direttive europee.
  Nell'occasione la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che: «...1) l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il Giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale Giudice di pace rientra nella nozione di lavoratore a tempo parziale ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di lavoratore a tempo determinato ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario; 2) la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di 3 rinnovi successivi, ciascuno di 4 anni, per una durata totale non superiore a 16 anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro...».
  Deve essere in ogni caso rimarcato che neanche nella sentenza emessa in data 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sancito una equiparazione
tout court tra i magistrati ordinari e i magistrati onorari, specificando che spetta al giudice nazionale verificare – in applicazione del principio di non discriminazione – se i secondi possano essere equiparati ai primi quantomeno sotto il profilo del diritto alle ferie retribuite e alla tutela previdenziale e assistenziale; invero a più riprese, in relazione ai vari punti di doglianza (confronta in particolare i punti 38,46,63 e 64 della motivazione della sentenza in esame) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha rimesso al giudice nazionale della controversia, tenuto conto dei fattori di rilievo e delle specificità del caso, la verifica di compatibilità con l'enucleato quadro di princìpi euro-unitari, non spettando al giudice comunitario l'interpretazione delle disposizioni di diritto interno.
  In via conclusiva va sottolineato che questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad «...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria...» volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

magistrato