ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00107

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 14 del 25/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA LUANA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/11/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 21/11/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00107
presentato da
ZANELLA Luana
testo di
Venerdì 25 novembre 2022, seduta n. 14

   ZANELLA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi del regolamento europeo n. 1012 del 2016 le associazioni Passionecaitpr e Anajer hanno presentato, rispettivamente il 14 luglio 2021 e il 2 agosto 2021, istanza per il riconoscimento quale ente selezionatore e l'approvazione del programma genetico per le razze oggetto dei rispettivi statuti, pratiche da espletare entro 90 giorni dalla data di presentazione (sezione amministrazione trasparente Mipaaf);

   è giunta segnalazione all'interrogante che, nonostante l'amministrazione competente abbia precedentemente confermato la rispondenza delle istanze a tutti i requisiti previsti dal regolamento n. 1012 del 2016, in data 27 giugno 2022 l'associazione Passionecaitpr e in data 30 giugno 2022 l'associazione Anajer avrebbero ricevuto preavviso di diniego delle suddette istanze, solo ed esclusivamente in riferimento ai rispettivi programmi genetici, giustificati da un parere meramente consuntivo del Comitato nazionale zootecnico, con considerazioni legate alle consistenze. Nel primo caso sarebbe stato contestato il rischio di erosione genetica della razza, mentre nel secondo, la scarsa rappresentatività d'insieme della popolazione e rappresentatività nazionale;

   nel caso degli equidi di razza Caiptr non si può parlare di rischio di erosione, contemplato per quelle razze con un numero di capi inferiore a 2400, poiché dai registri attualmente in gestione dell'unico ente selezionatore ad oggi autorizzato, risulterebbero iscritte n. 2838 fattrici nel 2020, per un totale di capi aderenti al libro genealogico pari a 5116, senza contare gli allevamenti non aderenti (8.111 capi);

   per quanto riguarda i bovini di razza Jersey, invece, assistiamo in soli 4 mesi dell'aumento del 67 per cento di femmine messe a disposizione dagli allevatori per il programma genetico proposto dalla associazione Anajer e che la razza in questione tecnicamente non potrà soffrire di erosione genetica, in quanto la razza ha una consolidata diffusione internazionale. Ciò consentirebbe la garanzia di adeguato scambio genetico utile a prevenire rischi di consanguineità dei capi;

   nelle interlocuzioni con l'amministrazione competente entrambe le associazioni avrebbero sostenuto più volte la precisa volontà di non separare la popolazione, quanto di agire in supporto all'attività di promozione e conservazione del patrimonio delle rispettive razze, nonché di consentire agli allevatori di scegliere, in un regime di concorrenza, i servizi e le certificazioni più consone al proprio percorso allevatoriale;

   lo stesso regolamento europeo lascia libera scelta agli allevatori in tal senso e alla luce di tale osservazione le ragioni del diniego da parte dell'amministrazione ministeriale parrebbero privi di fondamento;

   nonostante ciò, nelle comunicazioni intercorse con le associazioni sarebbe stato rilevato da parte del Ministero come la presenza dei due programmi genetici comprometterebbe la conservazione della razza, motivazione che parrebbe contestabile, sia tecnicamente dati i pareri tecnici che confermano la sovrapponibilità dei programmi, sia operativamente, poiché è finalità della stessa normativa europea (regolamento n. 1012 del 2016) consentire il riconoscimento di nuovi enti selezionatori, in modo da garantire un maggiore coinvolgimento di allevatori e capi, l'aumento di attività di approfondimento, studio e ricerca e quindi una maggiore conservazione, tutela e salvaguardia della razza;

   lo stesso punto n. 21 delle premesse del regolamento n. 2016 del 2012 esclude la possibilità di rifiutare il riconoscimento di altro ente selezionatore per la stessa razza, per ragioni di protezione di carattere economico afferenti ad un ente selezionatore già riconosciuto e ciò sarebbe confermato anche dalla comunicazione al Mipaaf del Garante della concorrenza e del mercato del 18 ottobre 2019 Rif. S3646 –:

   se il Ministro interrogato risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa e come intenda garantire il più efficace e plurale svolgimento dell'attività associativa per la conservazione ed il miglioramento delle razze, riconoscendo quali enti selezionatori tutte le associazioni la cui istanza soddisfi le previste condizioni enunciate nel regolamento n. 1012 del 2016, come definito al comma 3 dell'articolo 4 del suddetto regolamento europeo.
(4-00107)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

allevamento

protezione degli animali