ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 12 del 22/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 22/11/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/11/2022
Stato iter:
16/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/01/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/01/2023

CONCLUSO IL 16/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00101
presentato da
DORI Devis
testo di
Martedì 22 novembre 2022, seduta n. 12

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   80 suicidi in carcere dall'inizio dell'anno il numero più altro di sempre: è il record negativo del secolo e ancora l'anno non è finito;

   nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022 si è consumato il settantaduesimo suicidio in carcere a Torino a «Le Vallette», era un giovane di nazionalità africana di 22 anni, si è tolto la vita solo dopo pochi giorni di reclusione. L'accusa: il tentativo di furto di un paio di cuffiette;

   l'ultimo, nel carcere di Sollicciano, si è tolto la vita nella notte tra domenica e lunedì impiccandosi all'interno della sua cella nella sezione di transito, dove era recluso da solo. Il drammatico suicidio è avvenuto davanti a un agente penitenziario che non ha potuto aprire la cella perché il detenuto l'aveva bloccata;

   i suicidi costituiscono il 51 per cento dei casi di morte registrati in carcere nel corso dell'anno, e anche questa è una percentuale mai così alta dall'inizio del secolo, non era mai arrivata al 50 per cento, solo il 2018 registrò un 45 per cento di suicidi sul totale dei morti in carcere nel corso dell'anno;

   ogni caso è un caso a sé, con la storia di quella persona e della sua disperazione, ma il dato generale è impressionante ed è indice di una generale mancanza di speranza nelle nostre carceri;

   salvo poche, ammirevoli, esperienze di sostegno e accompagnamento al reinserimento sociale, la grande maggioranza dei detenuti e delle detenute vive la carcerazione come un periodo più o meno lungo di abbandono;

   per 80 volte quest'anno in maniera definitiva e drammatica si è consumata una sconfitta dello Stato, incapace di dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione che obbliga le istituzioni, con il concorso della società esterna, ad accompagnare il condannato nel reinserimento sociale, avendogli offerto mezzi e strumenti per una vita diversa. Invece, si sa che il 30 giugno 2022 7.658 dei 38.959 condannati in via definitiva scontavano pene inferiori ai tre anni, generalmente ammissibili a pene alternative alla detenzione, e addirittura 6.996 avevano un residuo di pena inferiore a un anno pronti quindi ad andarsene;

   oggi, come tra l'altro ha ammesso candidamente il Viceministro alla giustizia senatore Paolo Sisto, durante la trasmissione di Rai Tre «La torre e il Cavallo», andata in onda mercoledì 16 novembre 2022, il carcere è tornato ad essere un luogo di isolamento e disperazione, e il numero dei suicidi ne è diventata una drammatica testimonianza;

   se non ci si vuole rassegnare a questa tragedia, o scaricarne la responsabilità sugli operatori penitenziari in trincea, bisogna veramente ridurre il carcere a extrema ratio e aprirlo alle attività e al mondo esterno. In questo modo, e solo in questo modo il sistema penitenziario può farsi carico di chi debba effettivamente scontare una pena in carcere, e magari, con il concorso della società civile e degli enti territoriali, offrirgli le condizioni per un migliore reinserimento sociale;

   il quotidiano «Il Dubbio» ha lanciato un appello alle istituzioni, agli intellettuali e alla politica per fermare questa strage proponendo una serie di interventi immediati che possano dare un minimo di sollievo al disagio che i detenuti vivono nelle carceri «illegali» del nostro Paese che vede l'interrogante tra i firmatari insieme a Saviano, Manconi, Pisapia e molti altri –:

   se il Ministro interrogato, anche alla luce di quanto in premessa, non ritenga urgentemente di dover rivedere e, nello stesso tempo, verificare l'effettiva applicazione del piano nazionale di prevenzione del rischio suicidario negli istituti penitenziari, investendo nel reinserimento sociale dei detenuti con scelte politiche chiare e che diano una effettiva chance e la speranza in un futuro degno di essere vissuto, dando piena ed effettiva attuazione al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione.
(4-00101)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 16 gennaio 2023
nell'allegato B della seduta n. 36
4-00101
presentata da
DORI Devis

  Risposta. — Con l'interrogazione parlamentare in oggetto, riferiti di due recenti eventi suicidari verificatisi l'uno il 28 ottobre all'interno della casa circondariale di Torino ed il secondo all'interno del carcere fiorentino «Sollicciano», quindi evidenziato l'aumento dei suicidi dei detenuti all'interno degli istituti di pena del Paese, avanza quesiti in ordine all'assunzione di iniziative finalizzate ad arginare il fenomeno.
  Orbene, come evidenziato in sede di risposta ad interrogazioni di pressoché analogo tenore, si assicura che l'attenzione al tema suicidi in carcere è massima, e continuo sarà l'impegno che sarà profuso dall'Amministrazione a mezzo del preposto D.A.P.
  Per dovere di precisione si riporta la sequenza storica dal 2009 ad oggi: n. 59 nel 2009, 63 nel 2010 e nel 2011, 57 nel 2012, 42 nel 2013, 43 nel 2014, 39 nel 2015 e nel 2016, 48 nel 2017, 62 nel 2018, 53 nel 2019, 62 nel 2021, 57 nel 2012 e 79 al 30 novembre 2022.
  Certamente, siffatti numeri non possono che destare impressione e spingere nell'individuazione e messa in opera di doverose soluzioni.
  Il D.A.P., proprio allo scopo di prevenzione del suicidio in carcere, nel tempo ha messo in atto azioni finalizzate all'accoglienza, in particolare dei detenuti alla prima esperienza detentiva.
  A tal riguardo risultano emanate varie circolari tra cui, citando le più significative negli ultimi 20 anni, in data 12 maggio 2000 recante: «Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario: linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri»; in data 6 giugno 2007 recante: «I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza. Linee di indirizzo»; quindi in data 25 gennaio 2010 recante: «emergenza suicidi-Istituzione unità di ascolto di Polizia penitenziaria».
  Nell'ultimo decennio, inoltre, tale attenzione si è maggiormente consolidata ed è stata condivisa con l'Amministrazione della salute, tanto che il 19 gennaio 2012, in seno alla Conferenza unificata Stato-regioni, è stato sancito l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» (Repertorio Atti n. 5/CU del 19 gennaio 2012; Allegato A) e nel 2017 è stato sottoscritto il «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti» con lo scopo di fornire linee guida ai livelli regionali al fine di consentire la successiva redazione dei protocolli locali, con la più ampia condivisione e concretezza tra le parti, sanitaria e penitenziaria.
  Ancora, in data 11 ottobre 2017, sono state divulgate ai provveditorati regionali e a tutte le direzioni degli istituti penitenziari le indicazioni fornite dall'accordo della Conferenza unificata del 27 luglio 2017, con il quale, sinteticamente, viene dato impulso a una fattiva collaborazione tra il D.A.P. e le aziende sanitarie territorialmente competenti, al fine di creare i presupposti per alleviare, in via preventiva, l'eventuale disagio sofferto dalla persona privata della libertà personale e, in secondo luogo, delineare ambiti di intervento.
  In sostanza, è stato promosso il congiunto impegno di tutte le figure professionali che operano all'interno degli istituti penitenziari.
  A tale fine, nell'accordo vengono previsti, tra l'altro, il modello di lavoro interdisciplinare e la presa in carico congiunta, attraverso cui si sviluppa una collaborazione sinergica tra le varie figure professionali coinvolte, con l'obiettivo di lenire il disagio della persona offrendo vicinanza e supporto sociale.
  Successivamente, i concetti di cui sopra sono stati altresì ribaditi con circolare 3 maggio 2019 recante: «Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico».
  Infine, merita menzionare la recente nota 2 luglio 2020 a firma del direttore generale dei detenuti e del trattamento, con la quale si raccomanda massima prudenza e attenzione nella percezione di possibili segni di disagio psichico o comunque di alterazione comportamentale dei ristretti, prevedendo un'assistenza psicologica più ampia.
  Inoltre, in considerazione dell'aumento dei decessi dei suicidi nel corrente anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori d'istituto del territorio nazionale, il D.A.P., con nota circolare 8 agosto 2022, n. 3695/6145, ha ribadito a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate, in particolare dal 2016 in poi, rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute, avviando sollecitamente un percorso nazionale di «intervento continuo» sul tema, attraverso il quale il dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari, siano tutti coinvolti, in una prospettiva di rete, nella prevenzione di tali drammatici eventi.
  In particolare, è stato chiesto ai provveditori regionali di verificare se, nei distretti di competenza, siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione.
  E ciò, ove gli stessi manchino, al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso l'interlocuzione con le rispettive autorità sanitarie.
  È stata ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale all'uopo svolto dallo
staff multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui cosiddetti «casi silenti», riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare. Su questo versante, dunque, è necessario che ogni direzione, unitamente ai componenti dello staff, abbia un'adeguata strategia per intercettare i soggetti che rischiano di rimanere «invisibili».
  Sono stati definiti, altresì, gli ambiti potenzialmente critici verso i quali tutti gli operatori addetti alla gestione della persona detenuta devono essere adeguatamente indirizzati per cogliere eventuali segnali di pericolo (ingresso e accoglienza, colloqui con i familiari, flusso di corrispondenza, fasi
pre e post processuali, comunicazioni di eventi traumatici, comportamenti anomali, tendenza all'isolamento, prossima dismissione, eccetera).
  È stata evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con ordine degli avvocati – al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto nel caso emergano situazioni di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti – nonché, a livello locale, con la magistratura e i garanti.
  È stata sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei
peer supporters, modalità di chiusura della procedura.
  Inoltre, in un'ottica di oculata gestione complessiva delle situazioni di disagio delle persone detenute, è necessario che particolare attenzione sia riservata al momento delle assegnazioni definitive in istituto e alle richieste di trasferimento, privilegiando le strutture penitenziarie che, per l'adeguata offerta sanitaria e trattamentale, siano in grado di soddisfare meglio le esigenze di presa in carico delle problematiche di disagio personale dei soggetti ristretti.
  Da ultimo, è stata sollecitata l'attivazione di giornate di studio e confronto collettivo sul tema della prevenzione suicidaria, a tutti i livelli dell'organizzazione, onde favorire un coinvolgimento il più possibile esteso e favorendo anche la partecipazione del personale dell'area sanitaria in servizio negli istituti.
  Per completezza, si evidenzia, altresì, che il
budget relativo al capitolo 1766 pag. 2 «Onorari degli esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario» è stato arricchito da un finanziamento pari a 2.700.000 euro, da impegnare entro il 31 dicembre 2022.
  Ciò consentirà di incrementare la presenza e l'operatività degli Esperti
ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario all'interno degli istituti di pena e, in special modo, di dare attuazione alle vigenti direttive concernenti la prevenzione delle condotte suicidarie delle persone detenute.
  Tali risorse, che si aggiungono a quelle già assegnate per il corrente anno nei mesi scorsi, sono state ripartite tra i provveditorati regionali, con l'invito, rivolto a questi ultimi, di procedere alla successiva ripartizione tra gli istituti del distretto di competenza, impegnando tutti i fondi disponibili, elevando sino al limite delle 64 vacazioni orarie le convenzioni già stipulate per un numero inferiore e stipulando nuove convenzioni con i professionisti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 132 del regolamento di esecuzione.
  Per completezza si riferisce che all'interno degli istituti penali per i minorenni, nell'anno 2022, non si è verificato alcun caso di suicidio riguardante i ragazzi detenuti, pur registrando n. 116 eventi critici relativi a gesti autolesionistici, di varia natura ed entità, messi in atto dai minori/giovani adulti ristretti.
  A tal proposito, si rappresenta che il preposto dipartimento si è dotato di strumenti utili per ridurre al minimo il rischio suicidario ed autolesivo tra i giovani detenuti.
  In particolare, si richiama il «Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del D.G.M.C» del 7 dicembre 2017 ed il successivo PDG n. 4799.U del 28 gennaio 2019, con i quali si dispone di individuare, presso le singole realtà territoriali, dei «referenti locali» per l'attuazione del citato «Piano Nazionale» e di pervenire alla definizione dei piani regionali e locali di prevenzione, in sinergia con le altre amministrazioni coinvolte.
  L'attenzione è pertanto volta su specifiche «azioni» strategiche da attuare in chiave preventiva: 1) valutazione del rischio suicidario e/o autolesivo al momento dell'ingresso in istituto penale, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fattori quali disagio psichico, dipendenze patologiche, eventi critici e violenze familiari, come pure alla condizione di minore straniero non accompagnato; 2) individuazione di «criteri protettivi» sin dalla fase di sistemazione del soggetto all'interno dell'istituto penale, essendosi accertato il nesso esistente tra suicidio dei detenuti e tipo di alloggio loro assegnato, con particolare riferimento al rischio legato all'isolamento; 3) predisposizione di piani di trattamento individualizzati, a cura dell'
équipe multidisciplinare che prende in carico il ragazzo, che prevedano l'introduzione di «fattori protettivi» del rischio autolesivo, quali ad esempio la partecipazione del detenuto ad attività sportive, la sua integrazione nei gruppo dei coetanei, il rapido accesso – in caso di necessità – ai servizi di salute mentale o di mediazione culturale presenti sul territorio; 4) definizione delle procedure per la segnalazione di allarme e di evento critico nel corso della permanenza nella struttura detentiva minorile, sia all'interno dell'istituto che all'esterno; 5) potenziamento della collaborazione con gli uffici di servizio sociale per i minorenni, con il Servizio Sociale Territoriale e con il Servizio sanitario; 6) formazione congiunta del personale coinvolto nell'intercettazione e nella gestione di situazioni a rischio suicidario e/o autolesivo.
  Quanto agli eventi critici segnalati, il suicidio occorso presso il carcere torinese in data 28 ottobre 2022, riguarda un cittadino di nazionalità del Gambia.
  Dagli atti sin'ora acquisiti risulta che l'addetto alla vigilanza della sezione, con l'ausilio di altre unità di polizia penitenziaria, accortosi della situazione, intervenne immediatamente liberando il detenuto dal cappio e adagiandolo sul pavimento; il personale sanitario, nel frattempo accorso, iniziò le manovre rianimatorie, poi proseguite invano dal personale del 118 sopraggiunto.
  Quanto all'evento occorso in data 20 novembre 2022 presso il carcere fiorentino Sollicciano, questo è relativo al signor E.A., ivi ristretto presso la sezione circondariale isolamento.
  Anche in questo caso emerge l'immediato intervento in soccorso da parte degli operatori.
  Come usualmente avviene, e ferme le valutazioni delle preposte autorità giudiziarie immediatamente informate, sono state attivate apposite indagini ispettive condotte dai competenti provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero quello per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta e quello toscano; indagini appunto volte ad accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'evento.
  Infine, in ordine all'adozione di misure alternative al carcere, allo stato, si evidenzia il recente intervento normativo di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, contenente, appunto, tra le altre, la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
  Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l'efficienza complessiva del processo e della giustizia penale.
  Si tratta, infatti, di pene, diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale, con ciò realizzando una anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione.
  L'entrata in vigore del complesso normativo sinora descritto, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata poi differita, per effetto della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, in atto in fase di conversione, al 30 dicembre 2022, per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici.
  Il differimento è stato pertanto contenuto entro la data indicata, trattandosi di un lasso di tempo ritenuto sufficiente al fine indicato e che permette, altresì, di mantenere gli impegni in relazione al Pnnr.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reinserimento sociale

carcerazione

personale carcerario