ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00078

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 10 del 16/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 16/11/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 16/11/2022
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 16/11/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA delegato in data 19/01/2023
Stato iter:
12/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2023
PICHETTO FRATIN GILBERTO MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/06/2023

CONCLUSO IL 12/06/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00078
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Mercoledì 16 novembre 2022, seduta n. 10

   BRAGA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   da diversi anni la tariffazione deliberata e applicata agli utenti del Servizio idrico integrato non domestico da parte delle amministrazioni provinciali lombarde, sulla base dei criteri di articolazione tariffaria fissati dall'ente di regolazione Arera, ha prodotto un consistente aggravio di costi soprattutto a carico delle imprese zootecniche lombarde;

   il generale aumento del costo del servizio idrico integrato per le aziende zootecniche sembrerebbe dovuto anche al fatto che nello stabilire i nuovi criteri di tariffazione le amministrazioni provinciali lombarde non hanno tenuto conto di quanto disposto all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 24 aprile 1989, secondo cui: «Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41(a), in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili»;

   sulla questione, gli enti di governo d'ambito delle province lombarde hanno precisato che la nuova articolazione tariffaria del sistema idrico integrato anche per uso agricolo e zootecnico è stata adottata in adempimento alla delibera dell'Arera n. 665/2017/R/IDR e quindi nel rispetto dei contenuto del titolo 3 «Articolazione tariffarie per gli usi diversi dal domestico», senza tuttavia alcun richiamo all'agevolazione indicata dalla legge n. 144 del 1989 ovvero senza osservare per le attività di allevamento il limite del 50 per cento della tariffa ordinaria applicata per le abitazioni civili;

   ad avviso dell'interrogante si configurerebbe una disapplicazione, nei criteri adottati dalla delibera di Arera, delle disposizioni indicate dal decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 144 del 1989 –:

   quali iniziative di carattere normativo i Ministri interrogati intendano porre in essere, per quanto di competenza, al fine di giungere ad un chiarimento in merito all'applicazione del dispositivo contenuto nel decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 recante l'agevolazione per le attività di allevamento.
(4-00078)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 giugno 2023
nell'allegato B della seduta n. 118
4-00078
presentata da
BRAGA Chiara

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogazione verte sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato. A tal proposito, va rilevato che le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in relazione ai profili tariffari del servizio in oggetto sono del tutto marginali.
  Difatti, l'organizzazione del servizio idrico integrato delineata dall'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale o TUA) prevede l'istituzione di un ente di governo d'ambito (EGATO) presso ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) individuato dalla regione competente. Ai sensi dell'articolo 3-
bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (categoria alla quale afferisce il servizio idrico integrato, così come da sentenza della Corte costituzionale del 17 novembre 2010, n. 325), le funzioni relative alla determinazione delle tariffe all'utenza, al pari delle altre funzioni di organizzazione del servizio, sono esercitate dagli EGATO.
  Un ruolo rilevante nella materia in discorso è altresì svolto dall'autorità di regolazione di settore, ossia l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Le funzioni da essa esercitate ai fini della regolazione e del controllo dei servizi idrici sono individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha attribuito tali funzioni all'allora Autorità per energia elettrica e il gas.
  In particolare, le tariffe sono determinate dagli EGATO sulla base dei pertinenti atti di regolazione tariffaria dell'ARERA.
  A tal proposito, l'articolo 3, comma 1, lettera
c), d), f), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, affida all'Autorità, in via preventiva, sia la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono – compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali – per i vari settori di impiego, sia la predisposizione e la periodica revisione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa dei suddetti servizi. In via successiva, invece, all'ARERA spetta l'approvazione delle tariffe determinate dagli EGATO.
  Atteso quanto finora rappresentato, si ritiene utile fornire il quadro eurounitario di riferimento, in base al quale ARERA ha impostato l'intervento di riordino delle strutture dei corrispettivi del servizio idrico integrato, ovvero con la delibera 665/2017/R/idr richiamata dall'onorevole interrogante.
  Si precisa che detto quadro normativo si è delineato e consolidato successivamente al 1989, anno di adozione della norma richiamata nel testo dell'interrogazione.
  Pertanto, la direttiva 2000/60/CE dispone, all'articolo 9, che gli Stati membri:

   adottino «politiche dei prezzi dell'acqua [che] incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente (...)»;

   prevedano «un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, (...) tenendo conto del principio “chi inquina paga”»;

   possano «tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione».

  Nella Comunicazione COM (2000)477, la Commissione europea ha specificato che, «in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo, essi assumono una funzione incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente e a produrre meno inquinamento».
  Con la Comunicazione COM (2012)673, recante «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee», la Commissione, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di «prezzi delle acque che incentivino l'efficienza», ha proposto di:

   «fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo»;

   «fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione».

  Inoltre, nella Comunicazione COM (2014)177, la Commissione europea ha riconosciuto che «la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'Unione europea, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (a esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)».
  Peraltro, pur riconoscendo che la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisca uno dei mezzi idonei per incentivare gli utenti a utilizzare le risorse in maniera efficiente, la Corte di giustizia europea – con sentenza del 7 dicembre 2016 in causa C-686/15 – ha chiarito che, «per conformarsi all'obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, imposto dal diritto dell'Unione, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno». Ne consegue, pertanto, la possibilità per gli Stati membri di adottare una politica di tariffazione dell'acqua che si fondi su un prezzo richiesto agli utenti comprendente sia una parte variabile, connessa al volume d'acqua effettivamente consumato, sia una parte fissa, non correlata a quest'ultimo.
  Nell'ambito del delineato quadro normativo europeo, ARERA già con l'ampio processo di consultazione e di approfondimento con gli
stakehoders, che ha preceduto l'adozione della citata delibera 665/2017/R/idr, aveva prospettato una strategia di intervento focalizzata:

   sull'utenza domestica residente (in ragione della loro incidenza sul totale – in termini di quantità di risorsa consumata – e del ruolo di benchmark che i relativi corrispettivi svolgono nella definizione dei corrispettivi dovuti dalle altre categorie di utenze);

   sui reflui industriali recapitati in pubblica fognatura, alla luce del loro possibile impatto ambientale.

  Peraltro, il riordino dei corrispettivi è stato orientato alla razionalizzazione delle tipologie d'uso (e delle sotto-tipologie) – siano esse domestiche o non domestiche – nonché all'omogeneizzazione delle strutture tariffarie previgenti e caratterizzate da una elevata eterogeneità a livello nazionale.
  In ordine a quanto qui rileva, con particolare riguardo alle articolazioni tariffarie per gli usi diversi dal domestico, al titolo 3 dell'allegato A alla delibera 665/2017/R/idr, recante Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), l'Autorità ha previsto:

   una classificazione delle categorie di utenze diverse dal domestico (comma 8.1), disponendo che l'EGATO o altro soggetto competente riconduca le diverse tipologie di utenze non domestiche alle seguenti categorie: 1) uso industriale; 2) uso artigianale e commerciale; 3) uso agricolo e zootecnico; 4) uso pubblico non disalimentabile; 5) uso pubblico disalimentabile; 6) Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate);

   i criteri per l'individuazione di specifiche sotto-tipologie (articolo 9), disponendo che per ciascuna delle sopra richiamate categorie, in un'ottica di conservazione della risorsa, di tutela dell'ambiente, e di «cost-reflectivity» dei corrispettivi, l'EGATO o altro soggetto competente promuova l'adozione di sotto-tipologie di usi che tengano conto: i) del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte; ii) dell'idroesigenza delle attività svolte;

   una struttura generale dei corrispettivi applicabili alle tipologie d'uso diverse dal domestico, caratterizzata da:

    una quota variabile (espressa in euro/mc), che:

     con riferimento al servizio di acquedotto, può essere modulata per fasce di consumo sulla base dei volumi prelevati (prevedendo una fascia a tariffa base, e da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall'EGATO);

     con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce);

    una quota fissa (espressa in euro/anno) indipendente dal consumo e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione. È fatto obbligo, anche per gli usi diversi dal domestico, il superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato.

  Pertanto, tutto ciò premesso, rimane nella discrezionalità dell'EGATO la declinazione puntale dell'articolazione tariffaria da applicare agli usi diversi dal domestico e, quindi, anche all'uso zootecnico, nel rispetto dei criteri generali sopra enunciati, nonché dei vincoli sui ricavi del gestore, di cui agli articoli 23 e 24 del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI).
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

allevamento

amministrazione locale

aumento dei prezzi