ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 5 del 26/10/2022
Firmatari
Primo firmatario: PAVANELLI EMMA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/10/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 26/10/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA delegato in data 16/01/2023
Stato iter:
16/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/01/2023
PICHETTO FRATIN GILBERTO MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/01/2023

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/01/2023

CONCLUSO IL 16/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00031
presentato da
PAVANELLI Emma
testo di
Mercoledì 26 ottobre 2022, seduta n. 5

   PAVANELLI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha previsto a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete;

   tale meccanismo si applica agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 chilowatt descritti al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 15-bis;

   per rendere applicabile tale sistema, il GSE è tenuto a calcolare la differenza tra il prezzo di riferimento indicato nella tabella di cui all'allegato I-bis al citato decreto e un prezzo commisurato al prezzo zonale orario di mercato meglio specificato alla lettera b) del comma 3 del citato articolo 15-bis;

   se la differenza è positiva, il Gse eroga il relativo importo al produttore. In caso contrario effettua un conguaglio, ovvero provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente;

   con deliberazione del 21 giugno 2022, n. 266, Arera ha definito le modalità di attuazione del citato articolo 15-bis;

   l'applicazione dell'articolo 15-bis è stata differita al 30 giugno 2023 per effetto dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022;

   con l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, con il fine di introdurre un meccanismo contro il caro bollette è stato previsto un prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, nonché dei soggetti che producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi;

   il contributo si applica nella misura del 25 per cento su una base imponibile costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

   il Consiglio europeo, in data 30 settembre 2022, nell'approvare un pacchetto di misure per contrastare gli elevati prezzi dell'energia, ha previsto un prelievo del 33 per cento da applicare alle imprese che producono elettricità attraverso i combustibili fossili, da calcolare sui profitti del 2022 che superano del 20 per cento i profitti medi dei tre anni precedenti;

   in virtù dell'applicazione del richiamato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, moltissimi piccoli produttori, sono stati costretti a vendere la loro energia a prezzo molto basso e ad acquistarla a un prezzo molto elevato (pari all'attuale prezzo di mercato);

   la predetta misura, sebbene entrata in vigore da luglio, computa il calcolo delle debenze a far data dal febbraio 2022. Conseguentemente, molte piccole imprese produttrici si stanno vedendo recapitare in questi giorni da parte del Gse delle fatture con importi per loro insostenibili;

   tale meccanismo di tassazione sugli extraprofitti appare fortemente disincentivante rispetto dia diffusione delle energie rinnovabili e, dunque, in contrasto con gli obiettivi del Green deal europeo, soprattutto se raffrontato con il prelievo degli extraprofitti delle aziende di produzione di energia da fonti fossili, in percentuale di entità notevolmente inferiore –:

   se i Ministri interrogati non intendano adottare, per quanto di competenza immediate iniziative al fine di evitare il fallimento di tutti i piccoli produttori di energia rinnovabile che si trovano impossibilitati a far fronte alle esose e insostenibili richieste del Gse, frutto di applicazione della disciplina di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022;

   se non intendano adottare iniziative normative volte ad abrogare, ovvero emendare, l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, che scoraggia gli investimenti in energie rinnovabili oltre a porsi in contrasto con gli obiettivi di medio-lungo periodo in termini di neutralità climatica convenuti a livello sovranazionale.
(4-00031)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 16 gennaio 2023
nell'allegato B della seduta n. 36
4-00031
presentata da
PAVANELLI Emma

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Nel complesso delle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territori, per fare fronte all'emergenza da COVID-19, nonché agli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto sostegni-
ter), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto l'articolo 15-bis (rubricato «Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili») volto ad introdurre un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2023.
  Innanzitutto, è opportuno premettere che la norma esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° febbraio 2022 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, regolamentando le modalità di applicazione di un meccanismo – riequilibrio tra l'extra margine guadagnato e un prezzo di mercato equo – la definizione delle quali appare fisiologicamente propedeutica alla concreta operatività del meccanismo medesimo.
  Nel dettaglio, il meccanismo disciplinato dal citato articolo 15-
bis prevede un prezzo di riferimento che varia a seconda della localizzazione geografica dell'impianto (il cosiddetto «prezzo di riferimento») basato su medie aritmetiche di prezzi zonali orari.
  Ai sensi del comma 4 dell'articolo 15-
bis, qualora la differenza tra i due prezzi (prezzo zonale della tabella - prezzo di mercato medio) sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Qualora invece il prezzo di mercato ecceda il cosiddetto prezzo equo, la differenza rappresenta un «extra profitto» che dovrà essere versato al GSE.
  A fronte, dunque, di una complessa congiuntura economica, la
ratio della misura in esame va identificata nell'esigenza di riequilibrare la rendita da posizione di specifiche categorie di impianti a fonti rinnovabili, derivante dal fatto che gli stessi non sopportano i maggiori costi del combustibile fossile, prevedendo la restituzione dell'extra margine guadagnato rispetto ad un prezzo di mercato equo, ante-crisi, al fine ultimo di una riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico e, dunque, del costo complessivo dell'energia elettrica a carico della collettività.
  Appare, di conseguenza, indubbio che l'effetto limitativo derivante dall'articolo 15-
bis corrisponda ad un obiettivo di utilità sociale. Difatti, la disposizione normativa è volta a ristorare famiglie e imprese dall'aumento dei costi dell'energia, un bene che può essere considerato di primaria necessità sia nella vita delle persone che per l'esercizio delle attività imprenditoriali, con forti impatti sul tessuto economico e sociale.
  Inoltre, il presupposto congiunturale fondante la misura in esame si riflette nella struttura della misura medesima che assume connotazione straordinaria e temporanea, in quanto legata alla situazione emergenziale in atto.
  Va altresì evidenziato, sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione, che gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) nello specifico interessati dalla norma di legge sono quelli che presentano una struttura di costi composta in larga prevalenza da costi fissi, indipendenti dall'andamento dei prezzi dei combustibili fossili, incluso il gas naturale.
  In particolare, si tratta delle seguenti tipologie di sistemi:

   a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 chilowattora che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

   b) impianti di potenza superiore a 20 chilowattora alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

  Sono esclusi i piccoli impianti fino a 20 chilowattora.
  I primi destinatari della norma di legge, quindi, sono gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 chilowattora, che beneficiano dei premi fissi derivanti dal meccanismo in «Conto energia», indipendenti dal valore del prezzo di mercato dell'energia e in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l'energia immessa in rete.
  Tali impianti, entrati in esercizio prima del 2014, ricevono un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia, che, sulla base dell'attuale congiuntura di mercato, determinano un extra margine per i produttori, allorché il prezzo dell'energia immessa è remunerata a prezzi ben più alti di quelli prevedibili al momento di adozione delle decisioni di investimento.
  Gli altri destinatari del meccanismo a due vie di cui alla disposizione oggetto dell'interrogazione sono gli impianti di potenza superiore a 20 chilowattora alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
  Gli impianti in questione, nell'attuale congiuntura di mercato, possono trattenere extra ricavi dalla vendita dell'energia immessa, al pari degli impianti fotovoltaici incentivati.
  Gli impianti non incentivati entrati in funzione prima del 2010, infatti, hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non hanno costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Pertanto, analogamente agli impianti della prima categoria, anche tali impianti beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo di vendita di energia elettrica immessa, cagionato dai maggiori costi di importazione del gas naturale, purtuttavia non sopportando tali costi.
  In sostanza, la forte variabilità del mercato spot di energia elettrica, determinata dall'impennata dei costi di importazione di gas, ha determinato un extra margine per i suddetti produttori da fonte rinnovabile, che già beneficiano di un incentivo a copertura dei propri costi fissi, come gli impianti della prima categoria, o che hanno già ammortizzato tali costi perché entrati in esercizio prima del 2010, come gli impianti della seconda categoria.
  Alla luce di quanto precede si può quindi sostenere che, a fronte del perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, la misura in questione non incide sulla stabilità economica dei soggetti destinatari, né sull'equa remunerazione degli investimenti da questi effettuati, e pertanto non rappresenta un deterrente per gli investimenti né pregiudica i predefiniti obiettivi in termini di decarbonizzazione.
  Tali conclusioni sono del resto avvalorate dalla considerazione secondo cui l'articolo 15-
bis ha sostanzialmente anticipato un meccanismo di riequilibrio poi introdotto dall'Europa con il Regolamento UE n. 1854 del 6 ottobre 2022 relativo a interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia. Difatti, nell'ambito delle misure di emergenza prospettate come adottabili da ciascuno Stato membro, il Regolamento, nelle premesse – e segnatamente con il Considerando 25 – dispone che «In una situazione in cui i consumatori sono esposti a prezzi estremamente elevati che danneggiano anche l'economia dell'Unione, è necessario limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di mercato dei produttori che hanno costi marginali inferiori, applicando un tetto a tali ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica all'interno dell'Unione».
  Il richiamato Regolamento, pertanto, sancisce a livello europeo ciò che l'Italia ha disciplinato con l'articolo 15-
bis, ossia la previsione di un limite quantitativo ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata da determinate fonti (ovvero quanto disciplinato dall'articolo 7, paragrafo 1) al fine di arginare il forte rincaro dei prezzi dell'energia elettrica, contribuendo all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese.
  Riguardo l'osservazione dell'onorevole interrogante per cui i piccoli produttori sono stati costretti a vendere l'energia a prezzo basso e acquistarla a prezzo elevato, si rappresenta che i piccoli impianti sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma (che, così come sopra riportato, esclude gli impianti sotto i 20 chilowattora, e che il produttore di energia può auto-consumare l'energia prodotta senza necessità di acquistarla sul mercato a prezzi elevati.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia rinnovabile

gas naturale

prezzo dell'energia