ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00144

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 99 del 08/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: GATTA GIANDIEGO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 08/05/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE delegato in data 08/05/2023
Stato iter:
11/07/2023
Fasi iter:

RITIRATO IL 11/07/2023

CONCLUSO IL 11/07/2023

Atto Camera

Interpellanza 2-00144
presentato da
GATTA Giandiego
testo di
Lunedì 8 maggio 2023, seduta n. 99

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per sapere – premesso che:

   lo scorso 22 marzo 2023 si è tenuta a Roma la XVII seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;

   nel corso di tale incontro sono stati diffusi i dati relativi all'andamento del programma citato soffermandosi su alcune criticità, la prima delle quali attiene al ruolino di marcia in relazione all'obbiettivo di spesa al 31 dicembre 2023, momento di chiusura della programmazione 2014-2020;

   attualmente, secondo i dati diffusi durante il Comitato, risultano spese certificate per ciò che riguarda la quota dell'Unione europea pari a circa il 64 per cento del totale concesso all'Italia per l'intero settennio;

   in virtù dell'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, stipulato fra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome il 20 settembre 2016, poco più della metà dell'intera somma stanziata dall'Unione europea, pari a 537.262.559 euro, è stata affidata alla gestione dei vari organismi intermedi (regioni e provincia autonoma di Trento), secondo quanto previsto dagli allegati al citato accordo;

   al momento risulta che il 72 per cento, circa dei pagamenti certificati siano stati effettuati dall'Autorità di gestione (AdG) a fronte di un 58 per cento da parte dei vari organismi intermedi;

   a fronte di tutto ciò si registrano impegni assunti pari all'83 per cento dell'intera quota dell'Unione europea;

   ad oggi rimangono quindi da spendere entro il 31 dicembre 2023 ben 208.364.105 euro, ovvero il 36 per cento del totale;

   appare quindi evidente quanto sia necessario mettere in campo da parte del Ministro interpellato ogni iniziativa possibile per semplificare e fluidificare al massimo la spesa laddove si sia in presenza di progetti, azioni ed iniziative già in corso o prossimi all'avvio;

   una delle misure in fase di avvio prevede il riconoscimento di una compensazione finanziaria a titolo del FEAMP [misura 5.68, paragrafo 3, Reg. (UE) 508/2014] agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

   in questi ultimi 24 mesi molte sono le imprese che hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà finanziarie e non sono infrequenti i casi di irregolarità contributive per ritardi nei confronti degli enti previdenziali;

   in assenza di soluzioni anche di tipo amministrativo il rischio è quello dell'inammissibilità delle istanze di tutte quelle imprese per le quali dovesse risultare un DURC non regolare;

   una prospettiva di questo tipo è da evitare pena la vanificazione degli effetti della misura, prevista dalla legislazione europea, sia in favore delle imprese che come booster in grado di far progredire efficacemente la spesa a carico del FEAMP, così da evitare il rischio del disimpegno con conseguenza perdita di fondi a favore di altri Paesi;

   l'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e per le imprese agricole, l'articolo 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 dispongono che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;

   nei suddetti casi le amministrazioni competenti provvedono alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza da versare direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, ed all'erogazione al soggetto beneficiario del residuo –:

   se ritenga, in caso di ottenimento, nell'ambito delle attività di verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, di un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva a carico del soggetto beneficiario, di avvalersi della facoltà di intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, decreto-legge n. 69 del 2013 e all'articolo 45 del decreto-legge n. 152 del 2021;

   se ritenga in particolare di approfondire la fattibilità tecnica ed amministrativa di proporre e sottoscrivere un accordo compensativo direttamente tra il Ministero interrogato e gli enti previdenziali ed assistenziali valevole per i pagamenti a titolo dei fondi di cui lo stesso Dicastero esprime il ruolo e le funzioni di Autorità di gestione (FEASR e FEAMP).
(2-00144) «Gatta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contrattazione collettiva

aiuto di Stato

diritto comunitario