ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 6 del 07/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: CAFIERO DE RAHO FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONTE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/11/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-00003
presentato da
CAFIERO DE RAHO Federico
testo di
Lunedì 7 novembre 2022, seduta n. 6

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, seguendo l'impostazione di quanto già affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo nella sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia, in materia di concessione dei permessi premio, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo, con la conseguenza, quindi, che i capi mafiosi, condannati all'ergastolo per stragi e omicidi, potranno ottenere permessi premio, anche se non collaborano con la giustizia;

   con la sentenza della Corte costituzionale, in particolare, la pericolosità dei condannati all'ergastolo ostativo non è più presunta dalla legge, ma è verificata, caso per caso, dai magistrati di sorveglianza, come avviene per tutti gli altri detenuti;

   la presunzione assoluta di pericolosità del soggetto condannato per taluno dei reati di cui all'articolo 4-bis O.P., che ha contribuito al contrasto delle organizzazioni mafiose e ha contraddistinto il nostro ordinamento penitenziario, aveva come conseguenza la subordinazione della concessione di qualsiasi beneficio penitenziario e della liberazione condizionale, alla volontà da parte del detenuto per reati di mafia e di particolare gravità sociale, di collaborare con l'autorità giudiziaria. Tale impostazione era giustificata dalla consapevolezza che il vincolo associativo alle organizzazioni di stampo mafioso è perpetuo e si interrompe solo in caso di morte o attraverso l'istituto della collaborazione con la giustizia, a parte i casi, debitamente stabiliti, di collaborazione inesigibile, impossibile o oggettivamente irrilevante;

   l'11 maggio 2021, la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 97, si è pronunciata, peraltro, sul ricorso della I sezione penale della Corte di cassazione circa l'esclusione dalla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione con la giustizia, per i condannati per reati di mafia. Si tratta di una pronuncia assai delicata, con evidenti risvolti nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza;

   la medesima ordinanza n. 97 aveva disposto la trattazione delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, alla data del 10 maggio 2022, lasciando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia;

   il 10 maggio 2022, la Corte costituzionale ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza pubblica in materia di ergastolo ostativo al prossimo 8 novembre 2022;

   l'istanza di rinvio è stata presentata dalla Presidenza del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato – accolta dalla medesima Corte – in considerazione dello stato dell'iter del lavori parlamentari, al fine di consentire al Parlamento di completare i propri lavori;

   come noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96, ha avuto luogo lo scioglimento delle Camere riconvocate, per la prima seduta, il 13 ottobre 2022;

   dunque, sotto un profilo oggettivo, non vi è stata la possibilità di concludere l'iter normativo – intrapreso con una proposta di legge depositata dal Gruppo Parlamentare «MoVimento 5 Stelle» – riferito ad una disciplina particolarmente delicata e di rilevantissimo impatto sociale;

   il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua dichiarazione programmatica, resa alle Camere il 25 e 26 ottobre 2022, ha affermato: «Spero che si possa lavorare insieme nei prossimi giorni [...] per impedire che venga meno uno degli istituti che sono stati più efficaci contro la mafia, che è il carcere ostativo» –:

   se il Governo non intenda, con somma urgenza, attivare l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di procedere alla richiesta di un ulteriore rinvio dell'udienza in seno alla Corte costituzionale, per consentire al Parlamento di procedere ad un intervento normativo, in tempi contenuti, anche in considerazione dell'iter normativo già affrontato nella XVIII legislatura.
(2-00003) «Cafiero De Raho, Conte, Aiello, Ascari, Baldino, D'Orso, Giuliano, Pellegrini, Scutellà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mafia

sospensione di pena

lotta contro la criminalita'