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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 10 novembre 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 10 novembre 2022.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Fitto, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Molinari, Molteni, Mulè, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Fitto, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Osnato, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Tremonti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 novembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   VACCARI: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici» (533);

   BERRUTO: «Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva» (534);

   SANTILLO ed altri: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni» (535);

   DORI e D'ORSO: «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori» (536);

   BISA: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» (537);

   CIABURRO: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali» (538);

   CIABURRO ed altri: «Delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli» (539).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SERRACCHIANI e MADIA: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» (104) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Biase.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   V Commissione (Bilancio e Tesoro)

  CENTEMERO ed altri: «Disciplina dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali speciali riservati alle persone fisiche residenti in Italia» (105) Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIII e XIV.

   VI Commissione (Finanze)

  MARATTIN: «Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di disciplina dell'imposta sul reddito applicabile alle società tra professionisti e alle società tra avvocati» (76) Parere delle Commissioni I, II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

   XI Commissione (Lavoro)

  SERRACCHIANI: «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche» (153) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XII Commissione (Affari sociali)

  SERRACCHIANI: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare» (159) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XI;

  D'ATTIS: «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale» (218) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X e XI.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte Costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 27 ottobre 2022, Sentenza n. 221 del 13 settembre – 27 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 31),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 3.1 della legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 81 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5) – quest'ultimo nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 3.1 della legge della Regione Lazio n. 16 del 2011 – e lettera c), della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettere e) e s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   in data 3 novembre 2022, Sentenza n. 223 del 5 ottobre – 3 novembre 2022 (Doc. VII, n. 33),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 7 novembre 2022, Sentenza n. 224 del 13 settembre – 7 novembre 2022 (Doc. VII, n. 34),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l'articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'articolo 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati:

  alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte Costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 222 del 6 – 27 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 32),

   con la quale:

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);

   Sentenza n. 225 del 5 ottobre – 7 novembre 2022 (Doc. VII, n. 35),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: degli articoli 2, commi 1, lettera c), e 2;

    3, commi 2, 3 e 4;

    4, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 (Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.), convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 121;

    del decreto-legge n. 99 del 2017 come convertito nella sua interezza;

    dell'articolo 4, commi 1, lettere b) e d), e 3, e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017 come convertito, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 della Costituzione, nonché all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 99 del 2017, come convertito, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, della Costituzione e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    questioni tutte sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze:

  alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7, 8 e 9 novembre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione sull'applicazione nel 2021 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2022) 498 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 498 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Stato dell'Unione dell'energia 2022 (a norma del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima) (COM(2022) 547 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (COM(2022) 559 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 559 final – Annex 1 e COM(2022) 559 final – Annexes 2 to 10), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (COM(2022) 562 final), che è assegnata in sede primaria XI Commissione (Lavoro);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2022) 572 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 572 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/1004 relativo a un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca (COM(2022) 574 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2022 sull'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea nel 2021 (COM(2022) 578 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2022) 582 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 582 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 7-10/2022 (COM(2022) 594 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 594 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione) (COM(2022) 480 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (COM(2022) 559 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona oggetto dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) (COM(2022) 563 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA NAZIONALE, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE, POLITICHE SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (A.C. 5-A)

A.C. 5-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Articolo 2.
(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3.
(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
  2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.
  3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.
  4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata da SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis” di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».

  5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della domanda» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.» è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.».

  6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a seicento».
  7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.
(Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonché delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.
  4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
  2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 8.
(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

  1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.
  2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di società in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».

Articolo 10.
(Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 11.
(Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura)

  1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
  2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Articolo 12.
(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 13.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 14.
(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 15.
(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

  1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
  2. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 16.
(Procedure di prevenzione incendi)

  1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Articolo 17.
(Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Articolo 18.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

  1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 19.
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
  2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
  4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
  5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
  6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  8. L'INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro.
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.
  11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
  13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
  15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
  16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.
  17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.
  18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
  20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 20.
(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

  1. L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 21.
(Recupero prestazioni indebite)

  1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

Capo III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Sezione I
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.
(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

  1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
  2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 23.
(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»;

   b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

Articolo 24.
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

Sezione II
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 25.
(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

  1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – (Nuovo housing universitario)1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato “Fondo per l'housing universitario”, con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
   2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
   4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.
   5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.
   6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
   7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

   b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

   c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;

   d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

   e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

   f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

   8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
   9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.
   10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
   11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
   12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

   b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.».

Sezione III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 26.
(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

  1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:

    1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

    2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

   c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

   f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

  3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.
  4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
  5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
  6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 27.
(Misure per la riforma degli istituti professionali)

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

   b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale “Industria 4.0” e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;

   c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;

   d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

  2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.
(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

  1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università – Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.
  2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.
  3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curricolo.
  4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.
  6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Sezione IV
ULTERIORI MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 29.
(Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

  1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.
  3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
  4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Articolo 30.
(Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

   «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

Articolo 31.
(Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.
  2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

   «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

   b) all'articolo 2, comma 1:

    1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

    2) le lettere i) e l) sono abrogate.

   c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

  2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.
  4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.
(Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

  1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 35.
(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza
MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina)

  1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 36.
(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

  1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni».
  2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 37.
(Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 227, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233»;

   b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

   c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;

   d) il comma 236 è abrogato;

   e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

   «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

  2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.
  3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il quale lo stesso deve essere discusso, è comunque pari a centoventi giorni.

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2022».

Articolo 39.
(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Articolo 40.
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

Articolo 41.
(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

  1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato “Registro internazionale”, nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

   a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

   b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

   c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

   d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

   e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

   f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Union europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;

    2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
   1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.»;

   b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:

   «Art. 6-ter. – (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.
   2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
   4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
   5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
   Art. 6-quater. – (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.
   2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.
   Art. 6-quinquies. – (Proventi ammissibili)1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

   a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

   b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

   c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

   2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.
   4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.
   5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   Art. 6-sexies. – (Noleggio a tempo o a viaggio di navi)1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

   a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

   b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

   c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.
   Art. 6-septies. – (Locazione di navi a scafo nudo)1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

   b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

   c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

   2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
   Art. 6-octies. – (Conformità agli orientamenti marittimi)1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.
   2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49-quinquies:

    1) al comma 1, le parole «purché abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»;

   b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.
(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonché le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».
  2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

Articolo 43.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, determinati in 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 421,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   e) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

   h) quanto a 57,04 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.
  4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, anche in conto residui».
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 43, comma 1, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa (Stato di previsione/Missione/Programma)

2022

2023

Ministero dell'economia e delle finanze

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

620,0

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

620,0

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

920,0

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

870,0

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

50,0

7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

1.651,2

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

1.651,2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2. POLITICHE PREVIDENZIALI (25)

110,0

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)

110,0

3. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (24)

400,0

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)

400,0

Ministero della difesa

1. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (5)

280,0

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)

280,0

TOTALE

3.701,2

280,0

Allegato 2
(articolo 43, comma 2)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

241.900

184.748

119.970

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

519.247

494.848

438.645

- CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

318.900

249.748

177.170

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

596.272

559.848

495.845

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»

A.C. 5-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «Gestore del mercati energetici» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici» e, al secondo periodo, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

   al comma 4, le parole: «Gestore del mercati energetici» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»;

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si rifornisca» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

   al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati»;

   al comma 8, al primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate» e, al secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

   al comma 9, le parole: «euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»;

   al comma 11, lettera b), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo».

  All'articolo 2:

   al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate» e, al secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

  All'articolo 3:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.», le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro» e dopo le parole: «contro l'Ucraina» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «di richiesta, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «di richiesta nonché»;

   al comma 2, le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.», dopo le parole: «dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto»;

   al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 4:

    alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    alla lettera b), capoverso 5-bis:

     al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.», le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro» e dopo le parole: «contro l'Ucraina» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;

     al secondo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

   al comma 8, al primo periodo, le parole: «Alla copertura degli oneri, derivanti dalle» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle» e, al secondo periodo, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalle» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle».

  All'articolo 4:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022»;

   al comma 2, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022»;

   al comma 3:

    alprimo periodo, le parole: «articolo 25, trasmettono entro il 10 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 25 trasmettono entro il 28 novembre» e le parole: «30 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «18 novembre»;

    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a)»;

   al comma 6, le parole: «492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024».

  All'articolo 5:

   al comma 3, dopo le parole: «di contribuire» sono inserite le seguenti: «a far fronte» e le parole: «e al perdurare» sono sostituite dalle seguenti: «e dal perdurare»;

   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», la parola: «Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministro», le parole: «previa intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

   al comma 5, dopo le parole: «richiamate nel comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «da parte della struttura interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte della struttura interessata,»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.
  
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas»;

   alla rubrica, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti».

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: «di cui al medesimo articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «residenziale, semiresidenziale» sono sostituite dalle seguenti: «residenziale o semiresidenziale», dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «periodo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dell'anno 2021»;

   al comma 2, le parole: «45 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo», le parole: «54 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo», le parole: «e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, diversi dai soggetti di cui al comma 1,»;

   al comma 3, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si avvalgono» sono inserite le seguenti: «di società in house», le parole: «e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «previa stipulazione di apposite convenzioni» e le parole: «, di società in house» sono soppresse;

   al comma 6, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso 14-bis, le parole: «prescrizioni, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «prescrizioni ovvero».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari»;

   al comma 2,dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» ele parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal medesimo decreto legislativo»;

   alla rubrica, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 101 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

    al terzo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1» ele parole: «n. 27 e, quanto» sono sostituite dalle seguenti: «n. 27, quanto»;

   alla rubrica, le parole: «Contributo energia e gas per cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «regionale e provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «regionale, provinciale»;

   al comma 2, le parole: «è riconosciuto, previa» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto previa».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

   alla rubrica, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi».

  All'articolo 18:

   al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo»;

   al comma 2, le parole: «con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto».

  All'articolo 19:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «che provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede»;

   al comma 8, dopo le parole: «L'INPS eroga» sono inserite le seguenti: «, nel mese di novembre 2022», le parole: «di lavoro, alla data» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro alla data» e le parole: «nel mese di novembre 2022,» sono soppresse;

   ai commi 9 e 10, le parole: «Per coloro» sono sostituite dalle seguenti: «A coloro»;

   al comma 11, al primo periodo, le parole: «i cui contratti sono attivi» sono sostituite dalle seguenti: «i cui contratti sono in corso» e, al secondo periodo, dopo le parole: «I soggetti» sono inserite le seguenti: «richiedenti»;

   al comma 12, al secondo e al quarto periodo, le parole: «da Sport e Salute S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e Salute S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «a Sport e Salute S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute S.p.A.»;

   al comma 13, le parole: «ai lavoratori stagionali,» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro»;

   al comma 14, dopo le parole: «lavoratori dello spettacolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 15, dopo le parole: «commi 15 e 16» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 18, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

   al comma 20, le parole: «saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A.».

  All'articolo 21:

   al comma 1, la parola: «correlate» è sostituita dalla seguente: «correlato»;

   alla rubrica, le parole: «Recupero prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Recupero delle prestazioni».

  All'articolo 22:

   al comma 2,al primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e, alsecondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

   al comma 3, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti», al terzo periodo, le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti» e, al quarto periodo, le parole: «sono rese pubbliche sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicate nel sito internet istituzionale».

  All'articolo 23:

   al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «sul proprio sito istituzionale nonché sulla» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale e nella».

  All'articolo 24:

   al comma 1, le parole: «aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

  All'articolo 25:

   al comma 1, capoverso Art. 1-bis:

    il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma»;

    al comma 2, primo periodo, le parole da: «Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono» fino a: «o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge»;

    al comma 4, le parole: «Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo»;

    al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «dall'imposta di registro» sono inserite le seguenti: «prevista dal testo unico».

  All'articolo 26:

   al comma 2:

    alla lettera a), numero 2), le parole: «e l'incremento degli spazi» sono sostituite dalle seguenti: «e incrementare gli spazi»;

    alla lettera d), le parole: «modalità di conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «modalità di stipulazione» e le parole: «e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»;

    alla lettera e), le parole: «o non adeguatamente sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «o erogati in misura non sufficiente»;

   al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: «le competenze in uscita» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, le parole: «nel decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui al decreto».

  All'articolo 27:

   al comma 1, lettere a) e d), le parole: «n. 205.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 205».

  All'articolo 28:

   al comma 2, al secondo periodo, le parole: «tra le organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra rappresentanti delle organizzazioni» e le parole: «compresa una rappresentanza» sono soppresse e, al quarto periodo, le parole: «o semi esonero» sono sostituite dalle seguenti: «totale o parziale»;

   al comma 3, le parole: «e delle articolazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni» e le parole: «e l'area territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'area territoriale»;

   al comma 6, le parole: «rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso di spese».

  All'articolo 29:

   al comma 1, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,».

  All'articolo 30:

   alla rubrica, le parole: «Utilizzo economie» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle economie derivanti».

  All'articolo 31:

   alla rubrica, le parole: «Realizzazione piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «Realizzazione delle piattaforme» e dopo le parole: «delle misure del PNRR» sono inserite le seguenti: «da parte».

  All'articolo 32:

   al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, le parole: «l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione», la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti», dopo la parola: «interessate,» sono inserite le seguenti: «la società» e la parola: «conclusione» è sostituita dalla seguente: «stipulazione».

  All'articolo 33:

   al comma 2, le parole: «alla data» sono sostituite dalle seguenti: «il giorno antecedente la data».

  All'articolo 34:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «territoriale, n. 305» sono sostituite dalle seguenti: «territoriale n. 305» e, al secondo periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

   alla rubrica, le parole: «della misura PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «della misura del PNRR».

  Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

  «Art. 34-bis. – (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR) – 1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

  «Art. 35-bis. – (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione) – 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis”.
  2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: “in sede di richiesta della garanzia” sono inserite le seguenti: “nonché nel contratto di finanziamento stipulato”».

  All'articolo 37:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «al comma 227,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni” e, al secondo periodo,»;

    alla lettera c), la parola: «innalzato» è sostituita dalla seguente: «, aumentato»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «commi 224 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 224 a 237» e le parole: «nel registro aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «La presente disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano»;

    al secondo periodo, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «il termine di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al citato articolo» e le parole: «lo stesso deve essere discusso» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228»;

   alla rubrica, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessazione» e le parole: «non vertenti» sono sostituite dalle seguenti: «che non versano».

  L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

  «Art. 38. – (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: “entro il 30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”;

   b) al comma 10, le parole: “entro il 16 dicembre 2022”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2023” e le parole: “entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024” e “a decorrere dal 17 dicembre 2022” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025” e “a decorrere dal 17 dicembre 2023”;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: “17 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “17 dicembre 2023”.

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.”;

   b) al terzo periodo, le parole: “La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste”.

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

  All'articolo 39:

   al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e dopo le parole: «l'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 40:

   al comma 1, le parole: «salvo disdetta» sono sostituite dalle seguenti: «salva disdetta da parte»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale “Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST” – sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 1, lettera f), le parole: «dell'Union europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

     al numero 2):

      al capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»;

      al capoverso 1-quater, le parole: «in uno stato» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato»;

    alla lettera b):

     al capoverso Art. 6-ter:

      alla rubrica, le parole: «ovvero per le navi» sono sostituite dalle seguenti: «e alle navi»;

      al comma 1, le parole: «e 9-quater, si» sono sostituite dalle seguenti: «e 9-quater si» e dopo le parole: «dell'articolo 162 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al»;

      al comma 4, dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al capoverso Art. 6-quinquies, comma 1, lettera a), le parole: «trasporto merci» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto di merci»;

     al capoverso Art. 6-sexies:

      al comma 1:

      all'alinea, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

      alla lettera b), la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato»;

      alla lettera c), la parola: «battente» è sostituita dalla seguente: «batte»;

      al comma 2, le parole: «battenti bandiera dello» sono sostituite dalle seguenti: «battenti bandiera di Stati appartenenti allo»;

     al capoverso Art. 6-septies, comma 1, alinea, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

     al capoverso Art. 6-octies, comma 1, la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera b)sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e dopo le parole: «19,1 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo»;

    alla lettera b), le parole: «di competenza nella conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza».

  All'articolo 42:

   al comma 2, le parole: «al comma 1, sono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono»;

   al comma 3, le parole: «a misure» sono sostituite dalle seguenti: «al finanziamento di misure».

  All'articolo 43:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

   h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

   l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

   al comma 4, le parole: «alla fine» sono sostituite dalle seguenti: «, in fine,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023».

  Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

  «Art. 43-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette e destinazione delle maggiori entrate a favore del bonus sociale)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti», è inserita la seguente: «passivi»;

   b) al comma 2:

    1) le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

  2) le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

    3) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

   c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.
01.06. Guerra, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi, Orlando.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dagli enti locali».
01.01. Benzoni, Marattin.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,».
01.02. Marattin, Benzoni.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021»;

   al terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».

  2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
01.03. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   al terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   al quarto periodo, le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».
01.04. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, L'Abbate.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1».
01.05. Marattin, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022, con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   al comma 3:

   sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   al comma 4:

   sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   al comma 5, primo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   sostituire il comma 9 con il seguente:

   «9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.879 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 14.379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

    1) quanto a 4.293 milioni di euro per l'anno 2022 e a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter;

    2) quanto a 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.»;

   al comma 11:

   alla lettera a) premettere le seguenti:

   «0a) al comma 3, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”;

   0b) al comma 4, le parole: “secondo trimestre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “primo trimestre 2022”»;

   alle lettere a) e b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Bonus sociale energia elettrica e gas e bonus energia per il terzo settore)

   1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: “5.000 milioni di euro per l'anno 2022”;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   “1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro'”;
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter.

Art. 1-ter.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette)

   1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a carico dei soggetti” è inserita la seguente: “passivi”;

   b) al comma 2, le parole: “30 aprile”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”;

   c) al comma 2, le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”;

   d) al comma 2, le parole: “nella misura del 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 50 per cento”;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   “3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.”».
1.3. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

  Conseguentemente:

   a) al comma 11, alla lettera a) premettere la seguente:

   «0a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica”».

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica”».
1.15. Benzoni.

  Al comma 4, dopo le parole: diversi dagli usi termoelettrici, aggiungere le seguenti: ad esclusione della quota di energia elettrica autoconsumata,.
1.21. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   al comma 11:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   alla lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
1.32. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A richiesta dell'impresa destinataria dei contributi straordinari di cui ai commi 3 e 4, il relativo credito d'imposta è portato in detrazione dalla prima fattura d'acquisto del gas o dell'energia elettrica emessa in data successiva alla richiesta. Ove il venditore non sia in possesso di alcuni degli elementi necessari per il calcolo del credito, il richiedente deve allegarli alla richiesta.
1.35. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Fenu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Tivg), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'Arera definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla Csea;

   b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.
1.08. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

  1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
1.09. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 2.
(Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   c) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto ai restanti 183,77 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto;

   d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.2. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.4. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)

  1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, fino a un massimo di due milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.
2.02. Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

ART. 3.
(Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  8-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 8-bis, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nei territori comunali di cui al comma 8-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2022.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis ed 8-ter, determinati nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.5. Simiani, Bonafè, Boldrini, Fossi, Gianassi, Di Sanzo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione».
3.8. Gadda, Castiglione.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia sia all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per base imponibile si intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore e i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
  3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1, sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare e incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
3.02. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Teleriscaldamento)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Braga, Roggiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Guerra, Malavasi, De Luca, Manzi, Gribaudo.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

ART. 5.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di un miliardo di euro per gli anni 2022 e 2023. Il riparto tra gli enti locali dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 250 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022 e, per i restanti 750 milioni di euro, sulla base delle proposte elaborate presso il tavolo tecnico di cui al comma 01, che possono comprendere assegnazioni integrative per il 2022 miranti a contrastare i casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 750 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.1. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Roggiani, Fossi, Ghio, Merola.

  Al comma 3, dopo le parole: determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche aggiungere le seguenti: , dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001.
5.7. Torto, Dell'Olio, Lovecchio, Fenu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione alle somme da recuperare»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti delle singole regioni e province autonome nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare».
5.9. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 5, sopprimere le parole: , non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,.
5.12. Faraone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.17. Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019.».
5.22. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 6.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

  Al comma 5, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, le risorse incrementali disponibili stanziate per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
  5-ter. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;».
6.1. Ubaldo Pagano.

ART. 7.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo a sostegno impianti sciistici a fune)

  1. Al fine di sostenere il settore degli impianti di risalita e i luoghi di sport invernali, quali centri nevralgici per il turismo montano, e altresì far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un apposito fondo denominato «Fondo a sostegno impianti sciistici a fune», con una dotazione di 60 milioni di euro, destinati per una quota pari a 10 milioni di euro a garantire i lavori di sicurezza e manutenzione ordinaria degli impianti di risalita a fune e per la restante quota, pari a 50 milioni di euro, a far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di erogazione delle risorse.
7.01. Berruto, Andrea Rossi, Vaccari, Gribaudo, Ferrari, Manes.

ART. 8.
(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore)

  All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente: 1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità.;

   b) al comma 2, sostituire le parole: in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 con le seguenti: in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021;

   c) al comma 3, sostituire le parole: sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo con le seguenti: sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri di accesso ai fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo e i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.
8.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: del terzo settore aggiungere le seguenti: , i Comitati della Croce Rossa Italiana.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma 1:

   dopo le parole: persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

   dopo le parole: dell'energia termica ed elettrica aggiungere le seguenti: e dei costi dei carburanti;

   sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 140 milioni;

   al comma 3, sostituire le parole: e del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
8.1. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Simiani, Malavasi.

ART. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sono individuate altre tipologie di intervento rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub- commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del presidente di regione che di un assessore.
  5. I soggetti interessati presentano i propri progetti con le modalità disciplinate dal decreto di nomina del Commissario straordinario, anche ove tali progetti siano già oggetto di una richiesta di autorizzazione, il cui procedimento non sia concluso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub- commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. I pareri di cui al presente comma non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando, ove necessario, anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.
9.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato.
9.6. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde, L'Abbate.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del decreto-legge 17 maggio fino alla fine del comma, con le seguenti: , comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono soppresse.
9.3. Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, L'Abbate, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del decreto-legge 17 maggio fino alla fine del comma, con le seguenti: , comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono sostituite dalle seguenti: «fatta esclusione per ogni atto, adempimento o autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
9.2. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente finalizzati ad incrementare l'efficientamento energetico e all'installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, e similari), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e può essere integrato, a seguito di accordi, con contributi della Banca europea degli investimenti, di Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle regioni, di altri enti creditizi e di Poste italiane S.p.a.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della transizione ecologica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
9.03. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

ART. 10.
(Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
10.08. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «e fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a 500 kW».
10.09. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297, si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   1-quater. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori, e ne pubblica i risultati sul proprio sito internet entro il giorno 15 del mese successivo.».
10.07. Benzoni, Marattin.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «con moduli collocati a terra» sono inserite le seguenti: «, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture»;

   b) al secondo periodo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,» sono soppresse.
10.06. Marattin, Benzoni.

ART. 11.
(Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura)

  Al comma 1, dopo le parole: sale da concerto, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i live club, nonché dagli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, non soggetti di pubblico sostegno, da.
11.1. Manzi.

ART. 12.
(Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «per abbonamenti mensili o plurimensili e di 350 euro per abbonamenti annuali. Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2022.».
12.1. Orlando.

ART. 13.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica per le Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2023.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentita la conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
13.01. Richetti, Benzoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «3-septies) tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;».
13.02. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

ART. 14.
(Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
14.1. De Micheli.

ART. 15.
(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: dalla presente fino a: provvede con le seguenti: dal presente articolo, pari a euro 1.538.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede, quanto a euro 769.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge.
15.2. Sarracino.

ART. 19.
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

  Al comma 9, sostituire le parole: il mese di con le seguenti: almeno un mese nel periodo da gennaio a.

  Conseguentemente:

   al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS;

   al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: un contributo giornaliero versato;

   al comma 16, sopprimere il secondo periodo;

   al comma 21, sostituire le parole da: 256,5 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 376,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 395,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge, e, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi.

  Al comma 9, sostituire le parole: il mese di con le seguenti: almeno un mese nel periodo da gennaio a.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al primo periodo, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021» e al secondo periodo le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25,40 per cento».
19.2. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

ART. 21.
(Recupero delle prestazioni indebite)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2022 di un importo pari a 500 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze su apposita sezione del sito internet istituzionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
21.03. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rivalutazione dell'importo dell'assegno unico universale per l'ultimo trimestre 2022)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.05. Bonetti, Marattin.

ART. 22.
(Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

  Al comma 1, sostituire le parole: individuati dal con le seguenti: conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al;

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: individuati dal con le seguenti: conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno.
22.4. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le regioni tengono conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA.
22.6. L'Abbate, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea:

    1) dopo le parole: «relativo mandato» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,»;

    2) le parole «esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché»;

   c) al comma 1, lettera d):

    1) dopo le parole: «approva i progetti di nuovi impianti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti»;

    2) dopo le parole «anche pericolosi» sono aggiunte le seguenti «nel rispetto del piano di cui alla lettera a)»;

    3) dopo le parole: «la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, lettera l-bis) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e».
22.100. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «approva i progetti di nuovi impianti» sono aggiunte le seguenti: «,ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,»;

   b) dopo le parole: «la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti» sono aggiunte le seguenti: «,ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,».
22.9. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti, Francesco Silvestri.

ART. 24.
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del comma 1 con riferimento all'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

   a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

   b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

   c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

  1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma precedente, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in A.S. e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.
  1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)».

  1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.».

  1-sexies. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.
24.1. L'Abbate, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 28.
(Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Finanziamento a sostegno dell'istruzione tecnica e professionale)

  1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle riforme di cui agli articoli 26, 27 e 28, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
28.01. Manzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
28.04. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

ART. 30.
(Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per contrastare il caro-materiali)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «fino a integrale soddisfazione»;

   b) al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure. I maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.»;

   e) al comma 4, lettera b), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.».
30.02. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.».
30.01. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 32.
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di modifica dei termini per i pareri delle autorità pubbliche)

  1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
32.03. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e a esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono da queste riversati informaticamente in ReGiS e di essi non può essere richiesta una comunicazione plurima».
32.06. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 35- bis.
(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 64, commi 2, 6 e 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «trentasei anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantuno anni».
35-bis.102. Marattin, Benzoni.

ART. 37.
(Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) al comma 224, le parole: «e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50» sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali, su loro richiesta, la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.»;

   00a) al comma 225, le parole: «che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano almeno 50 lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.»;

  Conseguentemente,

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i commi 226 e 227 sono abrogati;

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

   «228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

   a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

   b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

   c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

   e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

   228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

   «231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.
   231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al comma 224.
   231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
   231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.
   231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
   231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste con finalità di monitoraggio. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
   231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano. L'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

   «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
   237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano, entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
   237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.
   237-quinquies. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 237-quater o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.».
37.3. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

ART. 41.
(Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere il seguente:

Art. 6-novies.
(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

  1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
  2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

   a) iscritte nel registro internazionale italiano;

   b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

  3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.
  4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*41.1. Faraone.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere il seguente:

Art. 6-novies.
(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

  1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
  2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

   a) iscritte nel registro internazionale italiano;

   b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

  3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.
  4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*41.3. Traversi, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

ART. 42.
(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».
*42.2. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».
*42.3. Dell'Olio, Fenu, Torto, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure urgenti in materia di extraprofitti comunali da energia rinnovabile)

  1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».
42.07. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo di solidarietà a carico dei settori farmaceutico e assicurativo per il contrasto della povertà energetica)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2021 e 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che operano nel territorio dello Stato nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici ed assicurativi.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
42.09. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Ilaria Fontana, L'Abbate.

A.C. 5-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   in fase di approvazione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   premesso che:

    l'articolo 18, del provvedimento in esame, per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici;

    tuttavia, dalla lettura della norma sembrano restare escluse dal contributo le scuole dell'infanzia degli enti locali;

    con l'arrivo della stagione invernale, le scuole si trovano in grande difficoltà poiché non sanno come far fronte ai maggiori costi previsti per il pagamento dell'energia elettrica e del riscaldamento;

    molte scuole dell'infanzia paritarie, ubicate nelle zone montane hanno dovuto già accendere i riscaldamenti, nonostante le favorevoli condizioni climatiche che hanno caratterizzato, l'inizio della stagione autunnale in gran parte del territorio nazionale;

    in assenza di ulteriori contributi, per le scuole dell'infanzia paritarie sarà molto difficile garantire il proseguimento dell'anno scolastico,

impegna il Governo

a stabilire nella prossima legge di bilancio l'implemento del fondo di cui all'articolo 13 al fine di comprendere anche gli enti locali e ad adottare in tempi brevi iniziative urgenti volte a reperire risorse adeguate al fine di consentire alle scuole dell'infanzia paritarie la possibilità di fronteggiare l'aumento dei costi energetici e di evitare così l'interruzione dei servizi offerti o la chiusura definitiva, altrimenti inevitabili
9/5-A/1.Manzi.


   La Camera,

   in fase di approvazione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   premesso che:

    l'articolo 18, del provvedimento in esame, per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici;

    tuttavia, dalla lettura della norma sembrano restare escluse dal contributo le scuole dell'infanzia degli enti locali;

    con l'arrivo della stagione invernale, le scuole si trovano in grande difficoltà poiché non sanno come far fronte ai maggiori costi previsti per il pagamento dell'energia elettrica e del riscaldamento;

    molte scuole dell'infanzia paritarie, ubicate nelle zone montane hanno dovuto già accendere i riscaldamenti, nonostante le favorevoli condizioni climatiche che hanno caratterizzato, l'inizio della stagione autunnale in gran parte del territorio nazionale;

    in assenza di ulteriori contributi, per le scuole dell'infanzia paritarie sarà molto difficile garantire il proseguimento dell'anno scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'implemento del fondo di cui all'articolo 13 al fine di comprendere anche gli enti locali e di adottare in tempi brevi iniziative urgenti volte a reperire risorse adeguate al fine di consentire alle scuole dell'infanzia paritarie la possibilità di fronteggiare l'aumento dei costi energetici e di evitare così l'interruzione dei servizi offerti o la chiusura definitiva, altrimenti inevitabili
9/5-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentato da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

    il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

    il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

    il processo inflattivo sfiora, stando, ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12 per cento su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

    negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

    l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

    l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.
9/5-A/2. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentato da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

    il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

    il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

    il processo inflattivo sfiora, stando, ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12 per cento su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

    negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

    l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

    l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.
9/5-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.


   La Camera,

    nell'ambito dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

   premesso che:

    il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quanto più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-ter);

    la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti – di potenza superiore a 20 kW – sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

    il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

    pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltreché la coerenza dello stesso con i princìpi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

    a ben vedere, la disposizione – così come attualmente articolata – non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

    sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistribuivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore,

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistribuivo, economico e solidaristico.
9/5-A/3. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

    la ratio sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

    tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molte hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

    profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare,

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.
9/5-A/4. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

    la ratio sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

    tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molte hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

    profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.
9/5-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1, dell'articolo in titolo, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica; in particolare, l'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni, e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

    ad oggi, gli sgravi fiscali applicati alle bollette di gas ed energia non sono stati equamente previsti anche per i servizi di teleriscaldamento, modalità di somministrazione di calore che riguarda non solo le tante famiglie italiane, ma molti enti locali per l'esercizio delle funzioni essenziali;

    giova, inoltre, ricordare che il sistema di teleriscaldamento è caratterizzato da un minore impatto ambientale, in quanto garantisce un contenuto spreco di energia oltre a un uso ridotto di combustibili fossili. Per questo, può essere uno strumento utile per contrastare il problema delle emissioni e quindi del cambiamento climatico, e infatti il PNRR prevede investimenti pari a 200 milioni di euro in questo settore;

    sebbene la contribuzione ivi prevista sia erogata per garantire la continuità dei servizi forniti dagli enti locali, è altrettanto vero che i medesimi enti negli ultimi mesi hanno sostenuto spese anche in relazione all'approvvigionamento energetico da teleriscaldamento; per tali ragioni, escluderli anche dai precedenti decreti emergenziali in materia è stato iniquo e sottovalutato;

    il caro energia non è un elemento temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato anche da molti analisti i quali sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i benefici del contributo straordinario anche alle regioni ed enti locali che sostengono spese per utenze di teleriscaldamento, sinora esclusi dagli sgravi previsti contro i rincari di gas ed energia.
9/5-A/5. Frassini, Cavandoli, Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 23 Settembre 2022, n. 144, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» è emersa la necessità di intervenire, con nuove misure specifiche che si sommano a quelle già previste nel testo del decreto-legge, affinché la ripresa economica, la produttività delle imprese e il problema del caro bollette che sta travolgendo il Paese, possano trovare quanto prima una soluzione;

    a tal fine sono stati predisposti emendamenti per mitigare l'emergenza energetica e favorire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo, ad esempio, misure tese a semplificare le procedure per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, consentendone l'installazione anche sulle coperture degli immobili, a condizione che non siano visibili dall'esterno ovvero, se visibili, a far in modo che siano realizzati con prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale;

    i tempi ristretti riservati all'esame del decreto-legge n. 144 hanno impedito un approfondimento e una probabile riformulazione dell'emendamento in questione che avrebbero condotto alla approvazione della proposta emendativa. Il Governo ha, infatti, manifestato in Commissione interesse per la norma, invitando i presentatori a presentare un ordine del giorno specifico anche perché l'emendamento non comporta oneri per le casse dello Stato;

    inoltre si fa presente che l'emendamento, se approvato, si rivelerebbe un volano importante anche per l'economia, dando un impulso significativo alla produzione di quei materiali che verrebbero utilizzati per mimetizzare nell'ambiente gli impianti fotovoltaici,

impegna il Governo

a intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di modificare la normativa vigente per consentire la semplificazione delle procedure per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ad integrazione delle coperture di edifici già esistenti, mediante il ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale.
9/5-A/6. Steger, Gebhard, Schullian, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 23 Settembre 2022, n. 144, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» è emersa la necessità di intervenire, con nuove misure specifiche che si sommano a quelle già previste nel testo del decreto-legge, affinché la ripresa economica, la produttività delle imprese e il problema del caro bollette che sta travolgendo il Paese, possano trovare quanto prima una soluzione;

    a tal fine sono stati predisposti emendamenti per mitigare l'emergenza energetica e favorire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo, ad esempio, misure tese a semplificare le procedure per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, consentendone l'installazione anche sulle coperture degli immobili, a condizione che non siano visibili dall'esterno ovvero, se visibili, a far in modo che siano realizzati con prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale;

    i tempi ristretti riservati all'esame del decreto-legge n. 144 hanno impedito un approfondimento e una probabile riformulazione dell'emendamento in questione che avrebbero condotto alla approvazione della proposta emendativa. Il Governo ha, infatti, manifestato in Commissione interesse per la norma, invitando i presentatori a presentare un ordine del giorno specifico anche perché l'emendamento non comporta oneri per le casse dello Stato;

    inoltre si fa presente che l'emendamento, se approvato, si rivelerebbe un volano importante anche per l'economia, dando un impulso significativo alla produzione di quei materiali che verrebbero utilizzati per mimetizzare nell'ambiente gli impianti fotovoltaici,

impegna il Governo

a intervenire, al fine di modificare la normativa vigente per consentire la semplificazione delle procedure per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ad integrazione delle coperture di edifici già esistenti, mediante il prevalente ricorso a prodotti che abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale.
9/5-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Gebhard, Schullian, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizione volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

    specifiche disposizione sono contenute all'articolo 2 a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

    tali imprese sono tuttavia duramente colpite anche in ragione dei danni causati dalla fauna selvatica;

    il testo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

    secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno;

    la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni e costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono anche causa di incidenti stradali, riportando sovente feriti gravi;

    nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non vengono completamente mangiati dagli animali, non sono più considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

    da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini;

    la crescente insistenza di questo fenomeno ha portato a sempre maggiori danni in capo agli operatori agricoli, i quali subiscono non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

    stante la maggiore frequenza delle incursioni della fauna selvatica ai danni del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

    tra gli strumenti di contenimento maggiormente efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento o strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

    considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di:

     a) poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

     b) provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

     c) prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

     d) prevedere la partecipazione ai citati piani anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti;

     e) avviare la promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

     f) prevedere l'ampliamento del periodo del calendario venatorio per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992;

    i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

    a tal fine l'articolo 2 del decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.
9/5-A/7. Mattia, Caretta, Cerreto, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1, dell'articolo 8, prevede un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità;

    la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021;

    il comma 2, del medesimo articolo, prevede un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe;

    in tale secondo caso, la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021;

   considerato che:

    nelle ultime settimane, nelle sedi istituzionali e sui media, grande rilevanza ha avuto il caso dell'Associazione «Crescere Insieme», L'associazione, attiva da 37 anni nel quartiere Mirafiori Sud, a Torino, rientra tra quelle beneficiarie delle disposizioni richiamate ed opera nell'ambito del settore sociosanitario, con progetti finalizzati al benessere delle persone, al raggiungimento di un'autonomia individuale e alla maturazione di una responsabilità propria del soggetto cui si rivolge di modo che non ricada nel circuito assistenziale;

    nonostante fino ad ora l'associazione sia riuscita sostenere lo svolgimento delle sue attività, risulta evidente che, al momento, le previsioni di spesa superino di gran lunga quelle di entrata, mettendo il centro in forte difficoltà economica e a rischio di chiusura. La situazione descritta non è un caso isolato, accomuna migliaia di associazioni del terzo settore che svolgono nel nostro Paese una funzione di estrema importanza per la tenuta sociale. Si tratta di realtà che hanno sottoscritto progetti in tempi in cui non era possibile prevedere i rincari di materie prime, segnatamente quelle energetiche;

   valutato che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 2, dispone un contributo straordinario di 120 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare parzialmente i costi sostenuti per l'energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021;

    secondo quanto disposto dal comma 3, del medesimo articolo 8, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo sono individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione ossia il 24 ottobre 2022,

impegna il Governo

a fronte del perdurante rincaro delle materie energetiche, in un contesto di elevata inflazione, ad adottare nel più breve tempo possibile il decreto citato in premessa affinché i soggetti di cui all'articolo 8, del provvedimento in esame possano presentare le richieste e beneficiare del contributo ivi previsto, nonché a prevedere, nell'ambito della prossima legge di bilancio, un intervento di sostegno a carattere strutturale, alla luce del ruolo fondamentale che gli stessi soggetti esercitano.
9/5-A/8. Appendino, Baldino, Aiello, Amato, Ascari, Bruno, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Sergio Costa, Donno, D'Orso, Iaria, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Scutellà, Sportiello, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1, dell'articolo 8, prevede un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità;

    la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021;

    il comma 2, del medesimo articolo, prevede un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe;

    in tale secondo caso, la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021;

   considerato che:

    nelle ultime settimane, nelle sedi istituzionali e sui media, grande rilevanza ha avuto il caso dell'Associazione «Crescere Insieme», L'associazione, attiva da 37 anni nel quartiere Mirafiori Sud, a Torino, rientra tra quelle beneficiarie delle disposizioni richiamate ed opera nell'ambito del settore sociosanitario, con progetti finalizzati al benessere delle persone, al raggiungimento di un'autonomia individuale e alla maturazione di una responsabilità propria del soggetto cui si rivolge di modo che non ricada nel circuito assistenziale;

    nonostante fino ad ora l'associazione sia riuscita sostenere lo svolgimento delle sue attività, risulta evidente che, al momento, le previsioni di spesa superino di gran lunga quelle di entrata, mettendo il centro in forte difficoltà economica e a rischio di chiusura. La situazione descritta non è un caso isolato, accomuna migliaia di associazioni del terzo settore che svolgono nel nostro Paese una funzione di estrema importanza per la tenuta sociale. Si tratta di realtà che hanno sottoscritto progetti in tempi in cui non era possibile prevedere i rincari di materie prime, segnatamente quelle energetiche;

   valutato che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 2, dispone un contributo straordinario di 120 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare parzialmente i costi sostenuti per l'energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021;

    secondo quanto disposto dal comma 3, del medesimo articolo 8, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo sono individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione ossia il 24 ottobre 2022,

impegna il Governo

a fronte del perdurante rincaro delle materie energetiche, in un contesto di elevata inflazione, ad adottare nel più breve tempo possibile il decreto citato in premessa affinché i soggetti di cui all'articolo 8, del provvedimento in esame possano presentare le richieste e beneficiare del contributo ivi previsto, nonché a prevedere un intervento di sostegno a carattere strutturale, alla luce del ruolo fondamentale che gli stessi soggetti esercitano.
9/5-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Appendino, Baldino, Aiello, Amato, Ascari, Bruno, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Sergio Costa, Donno, D'Orso, Iaria, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Scutellà, Sportiello, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con c.d. Navigator, ovvero il personale che opera presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

    a decorrere dal 2021, il citato decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 1, comma 3-bis), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio-delle funzioni con legge regionale), di assumere ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

   considerato che:

    la nuova figura professionale del cosiddetto Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone – delle 3.000 inizialmente assunte – perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

    secondo la più recente nota pubblicata da ANPAL ad ottobre u.s., alla data del 30 giugno 2022, i beneficiari del RdC indirizzati ai servizi per il lavoro e ancora in misura sono 920 mila, di cui il 71,8 per cento (660 mila) è soggetto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e il 18,8 per cento (173 mila) è occupato;

    dal rapporto Istat sul mercato del lavoro pubblicato il 13 settembre 2022, nonostante nella ricerca di lavoro continui a prevalere l'uso del canale informale, l'utilizzo di azioni di ricerca più formali risulta in aumento e, in particolare, la percentuale di persone che si rivolgono al Centro pubblico per l'impiego è pari al 21,3 per cento del totale, registrandosi un incremento di 3,3 punti rispetto all'anno precedente;

   valutato che:

    il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego e in ANPAL;

    in particolare, a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNNR – ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL – sarebbe sia paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

    ad oggi risulta incerta la collocazione di circa 1500 Navigator (538 con collaborazioni cessate tra maggio e agosto, mentre 958 scaduti il 31 ottobre 2022),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, una ulteriore proroga per i contratti dei Navigator, nonché ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico che, con la partecipazione delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, definisca una strategia occupazionale per la figura dei Navigator sì da garantire la continuità lavorativa di tali figure professionali e, al contempo, non sprecare l'investimento effettuato negli anni per professionalità ormai acquisite e certamente valorizzabili all'interno del sistema di servizi per il lavoro e l'inclusione sociale che il nostro Paese necessita.
9/5-A/9. D'Orso, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la qualità dell'aria costituisce un tema di grande importanza ed attualità, in quanto influenza in modo diretto la qualità della vita di chi risiede in aree interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico, quali ad esempio le grandi aree urbane metropolitane;

    le attività di controllo e di gestione di tale fenomeno, causato da emissioni di diversa origine, costituiscono un impegno di notevole responsabilità sia per gli enti competenti che per gli operatori di settore impegnati sul nostro territorio;

    è quindi di fondamentale importanza che gli stessi soggetti possano disporre di metodologie e tecniche affidabili, al fine di garantire un controllo attento e costante delle problematiche legate all'inquinamento, nonché di ottenere informazioni complete sulla qualità dell'aria e di rispondere così a quanto richiesto dalla legislazione vigente;

    poter disporre di informazioni sulla qualità dell'aria come base per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dello stesso sulla salute umana e sull'ambiente, nonché monitorare le tendenze a lungo termine, risulta ad oggi vitale ed imprescindibile per la tutela collettiva, ed in particolare per contenere il più possibile il fenomeno delle discariche abusive, delle aree SIN (siti di interesse nazionale) considerate come pericolose, del livello di inquinanti negli impianti di depurazione e deodorizzazione nelle lavorazioni industriali;

   considerato che:

    in base alla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sono previste metodiche di valutazione della qualità dell'aria e dell'ambiente che, in considerazione del periodo storico in cui sono venute alla luce, non possono tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Di conseguenza, allo stato attuale, l'unico strumento di rilievo utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'aria è rappresentato dalla sola stazione di misura, disponibile sia in versione fissa che mobile;

    si rende quindi necessario introdurre una nuova metodica, più tecnologicamente avanzata, per il monitoraggio della qualità dell'aria, oggi possibile mediante l'impiego di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, che renderebbe il quadro normativo in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green New Deal 2050, aventi entrambi come obiettivo precipuo quello di migliorare sensibilmente il sistema di raccolta e condivisione dei dati ai fini di un migliore accesso alle conoscenze sugli impatti climatici;

    d'altronde, nel contesto attuale, la specie umana coabita l'odierno ecosistema con l'intelligenza artificiale, la quale ormai riesce ad influenzare proficuamente la quasi totalità dei settori del vivere sociale, ivi compresi quelli dell'industria e della ricerca scientifica, con importanti risultati che hanno condotto ad un generale miglioramento della qualità della vita e ad un potenziamento delle attività umane svolte sul territorio. Tra questi, davvero significativi sono i risultati ottenuti per il tramite della tecnologia drone based, applicata e diffusa ormai in numerosi contesti, tra cui anche – seppur in modo sperimentale – quello del monitoraggio ambientale e della qualità dell'aria;

    negli ultimi anni i droni – grazie ai notevoli progressi della tecnologia aerospaziale, dell'avionica e della sensoristica a immagine – sono diventati strumenti affidabili ed efficienti e rappresentano una nuova soluzione per l'Earth observutum che si colloca in maniera complementare tra le piattaforme tradizionali di telerilevamento e gli strumenti di rilevamento a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sancire, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione dell'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», nelle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse nelle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, quale strumento integrativo rispetto alla metodica tradizionale prevista dai citati decreti legislativi.
9/5-A/10. Cappelletti, L'Abbate, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    la qualità dell'aria costituisce un tema di grande importanza ed attualità, in quanto influenza in modo diretto la qualità della vita di chi risiede in aree interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico, quali ad esempio le grandi aree urbane metropolitane;

    le attività di controllo e di gestione di tale fenomeno, causato da emissioni di diversa origine, costituiscono un impegno di notevole responsabilità sia per gli enti competenti che per gli operatori di settore impegnati sul nostro territorio;

    è quindi di fondamentale importanza che gli stessi soggetti possano disporre di metodologie e tecniche affidabili, al fine di garantire un controllo attento e costante delle problematiche legate all'inquinamento, nonché di ottenere informazioni complete sulla qualità dell'aria e di rispondere così a quanto richiesto dalla legislazione vigente;

    poter disporre di informazioni sulla qualità dell'aria come base per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dello stesso sulla salute umana e sull'ambiente, nonché monitorare le tendenze a lungo termine, risulta ad oggi vitale ed imprescindibile per la tutela collettiva, ed in particolare per contenere il più possibile il fenomeno delle discariche abusive, delle aree SIN (siti di interesse nazionale) considerate come pericolose, del livello di inquinanti negli impianti di depurazione e deodorizzazione nelle lavorazioni industriali;

   considerato che:

    in base alla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sono previste metodiche di valutazione della qualità dell'aria e dell'ambiente che, in considerazione del periodo storico in cui sono venute alla luce, non possono tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Di conseguenza, allo stato attuale, l'unico strumento di rilievo utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'aria è rappresentato dalla sola stazione di misura, disponibile sia in versione fissa che mobile;

    si rende quindi necessario introdurre una nuova metodica, più tecnologicamente avanzata, per il monitoraggio della qualità dell'aria, oggi possibile mediante l'impiego di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, che renderebbe il quadro normativo in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green New Deal 2050, aventi entrambi come obiettivo precipuo quello di migliorare sensibilmente il sistema di raccolta e condivisione dei dati ai fini di un migliore accesso alle conoscenze sugli impatti climatici;

    d'altronde, nel contesto attuale, la specie umana coabita l'odierno ecosistema con l'intelligenza artificiale, la quale ormai riesce ad influenzare proficuamente la quasi totalità dei settori del vivere sociale, ivi compresi quelli dell'industria e della ricerca scientifica, con importanti risultati che hanno condotto ad un generale miglioramento della qualità della vita e ad un potenziamento delle attività umane svolte sul territorio. Tra questi, davvero significativi sono i risultati ottenuti per il tramite della tecnologia drone based, applicata e diffusa ormai in numerosi contesti, tra cui anche – seppur in modo sperimentale – quello del monitoraggio ambientale e della qualità dell'aria;

    negli ultimi anni i droni – grazie ai notevoli progressi della tecnologia aerospaziale, dell'avionica e della sensoristica a immagine – sono diventati strumenti affidabili ed efficienti e rappresentano una nuova soluzione per l'Earth observutum che si colloca in maniera complementare tra le piattaforme tradizionali di telerilevamento e gli strumenti di rilevamento a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sancire l'introduzione dell'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», nelle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse nelle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, quale strumento integrativo rispetto alla metodica tradizionale prevista dai citati decreti legislativi.
9/5-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, L'Abbate, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35 del provvedimento autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana ad iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea;

    la rapida erogazione dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina rappresenta una prima fase dell'intera assistenza macrofinanziaria – come ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 – ed è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata al fabbisogno di finanziamento immediato e più urgente dell'Ucraina ed ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del Paese, a seguito dell'aggressione russa del 24 febbraio scorso;

   considerato che:

    successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso il Governo ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    il 1° marzo 2022 il Parlamento ha approvato la risoluzione 6-00207 che impegnava il Governo ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

    nel giugno 2022, con altra risoluzione parlamentare si impegnava, tra l'altro, il Governo a continuare a garantire, secondo quanto precisato da decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario ed ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle Istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

   valutato che:

    dal febbraio 2022, ovvero dal principio del conflitto bellico, il Governo italiano ha emanato 5 decreti interministeriali concernenti la cessione delle attrezzature militari alle autorità governative dell'Ucraina. Tali decreti sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), peculiare organismo che opera nell'ambito di una completa riservatezza funzionale;

   considerato, altresì, che:

    dopo oltre 250 giorni di perdurante conflitto bellico, in un contesto di crescente e preoccupante clima di irrigidimento delle posizioni e di escalation militare, appare allontanarsi il primario obiettivo da raggiungere: la pace;

    il Governo Italiano ha annunciato l'emanazione di un sesto decreto interministeriale per la cessione di mezzi militari, con particolare riferimento ai sistemi di artiglieria per la difesa aerea;

    non pare più sostenibile, sotto un profilo istituzionale, l'esame di un nuovo decreto interministeriale esclusivamente in una sede «riservata», quale quella del Copasir. È necessario un coinvolgimento formale delle Aule parlamentari, in cui – in piena trasparenza dinanzi al Paese – le forze politiche propongano un prospettiva di pace al conflitto bellico nel cuore dell'Europa,

impegna il Governo

a voler illustrare preventivamente alle Aule parlamentari l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi di carattere internazionale riguardanti il conflitto Russia – Ucraina, compreso quello concernente l'eventuale invio di forniture militari, al fine di tenere conto degli indirizzi dalle stesse – formulati, anche alla luce del necessario e ampio coinvolgimento del Parlamento in materia previsto con atti di indirizzo del giugno 2022.
9/5-A/11. Conte, Francesco Silvestri, Pellegrini, Baldino, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Fratoianni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame estende la disciplina agevolativa e semplificatoria (prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture) alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nel caso in cui siano imposte prescrizioni in sede di autorizzazione unica e nel caso in cui sopravvengano esigenze di modifiche sostanziali o localizzazioni alternative;

    la disciplina a cui si fa riferimento è quella approvata in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e sostituire le forniture russe, attraverso la quale si è stabilito che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, vengono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022, si è proceduto alla nomina di due strutture Commissariali, individuate nel Presidente pro-tempore della Regione Toscana per la realizzazione del rigassificatore di Piombino e nel Presidente della regione Emilia Romagna per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna;

    la disciplina introdotta con l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto che l'autorizzazione unica ricomprenda inoltre l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

    giova sottolineare che l'esigenza di adottare una disciplina per prevenire possibili conseguenze derivanti dall'esercizio di alcune tipologie di attività industriali è nata a seguito del drammatico incidente avvenuto nel 1976 presso rimpianto dell'Icmesa di Seveso; in tale circostanza l'Unione europea adottò la prima Direttiva in materia, cosiddetta Seveso I, che si pose in tutto il panorama normativo allora vigente come la prima disciplina in materia di rischi industriali. La ratio della nuova disciplina, oggetto di successivi interventi di adeguamento, è quella di imporre ai gestori, nonché ai proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, l'obbligo di adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti: tale prevenzione del rischio industriale deve essere attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa stessa,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.
9/5-A/12. Sergio Costa, Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.
9/5-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Sergio Costa, Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

    questo elevato aumento dei prezzi delle materie prime sta mettendo a rischio i cantieri in corso e in generale sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi;

    un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

    il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

   considerato che:

    per cercare di dare una risposta a questa emergenza rincari ed evitare una paralisi che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state varate misure volte a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti, eccezionali dei prezzi di alcuni materiali;

    da ultimo, l'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario aggiornato dalle Regioni in deroga al Codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022;

    in particolare, si è stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse, tra l'altro, trasferite alla stazione appaltante a valere sui Fondi di cui al successivo comma 4, del citato articolo 26, ossia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020. n. 76) ed il Fondo per l'adeguamento dei prezzi (articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

   valutato che:

    facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione;

    le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese a fronte dell'aumento dei prezzi delle materie prime continuano a determinare la necessità di una maggiore semplificazione nel pagamento alle stesse degli oneri derivanti da rincari delle materie prime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che nelle more dell'approvazione delle istanze di accesso ai Fondi citati, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possano essere utilizzate dai soggetti beneficiari a titolo di acconto.
9/5-A/13. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

    questo elevato aumento dei prezzi delle materie prime sta mettendo a rischio i cantieri in corso e in generale sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi;

    un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

    il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

   considerato che:

    per cercare di dare una risposta a questa emergenza rincari ed evitare una paralisi che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state varate misure volte a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti, eccezionali dei prezzi di alcuni materiali;

    da ultimo, l'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario aggiornato dalle Regioni in deroga al Codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022;

    in particolare, si è stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse, tra l'altro, trasferite alla stazione appaltante a valere sui Fondi di cui al successivo comma 4, del citato articolo 26, ossia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020. n. 76) ed il Fondo per l'adeguamento dei prezzi (articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

   valutato che:

    facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione;

    le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese a fronte dell'aumento dei prezzi delle materie prime continuano a determinare la necessità di una maggiore semplificazione nel pagamento alle stesse degli oneri derivanti da rincari delle materie prime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che nelle more dell'approvazione delle istanze di accesso ai Fondi citati, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possano essere utilizzate dai soggetti beneficiari a titolo di acconto.
9/5-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuazione del summenzionato funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto è subordinato alla predisposizione di un piano strutturale e di investimenti ecosostenibili,

impegna il Governo

   1) alla riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e ad idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, già in vigore in materia ambientale e nell'ordinamento giuridico italiano;

   2) alla transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

   3) al rispetto del piano degli investimenti, integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in A.S. e alle imprese territoriali dell'indotto;

   4) a redigere un piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste rimpianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo;

   5) a tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) mediante la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

   6) a predisporre la VIIAS sulla base delle linee guida adottate nei termini di legge (6 mesi), con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);

   7) a ridurre i limiti degli inquinanti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, così come raccomandato dall'organismo Mondiale della Sanità (OMS).
9/5-A/14. Donno, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Ilaria Fontana, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

    il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro – circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane – lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

    in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

    inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il compartimento del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000 unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

    si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane ed, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio famigliare;

    tale necessità appare altresì coerente con la ratio che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5, del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto «aiuti-bis»),

impegna il Governo

a ridurre, nel primo provvedimento normativo utile, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere», nel IV trimestre 2022, del 5 per cento, nonché a valutare l'opportunità di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.
9/5-A/15. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

    il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro – circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane – lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

    in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

    inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il compartimento del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000 unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

    si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane ed, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio famigliare;

    tale necessità appare altresì coerente con la ratio che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5, del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto «aiuti-bis»),

impegna il Governo

a ridurre l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere», nel IV trimestre 2022, del 5 per cento, nonché a valutare l'opportunità di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.
9/5-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a consentire al Ministero dell'interno di fornire un contributo alla resilienza energetica nazionale, mediante la possibilità di affidare i propri beni demaniali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    in particolare, il comma 2, dell'articolo 11, dispone che il Ministero dell'interno ed eventuali concessionari dei beni di cui al comma 1 sopra citato, possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche in associazione con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

    il medesimo comma 2, dispone altresì una deroga che consente l'installazione di impianti superiori ad 1 MW di potenza, limite stabilito dal comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

    analoga disposizione è stata già resa possibile per il Ministero della difesa, attraverso il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha previsto, all'articolo 20, la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per tale Ministero e i relativi beni demaniali o in uso;

    considerata la disponibilità di poter destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche aree afferenti al demanio aeronautico civile, è auspicabile la predisposizione di interventi normativi atti a consentire l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa fornire il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui beni, a qualunque titolo, in uso al medesimo Ministero e del demanio aeronautico civile, con la possibilità di costituire comunità energetiche nazionali per potenze anche superiori ad 1 MW.
9/5-A/16. Ilaria Fontana, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a consentire al Ministero dell'interno di fornire un contributo alla resilienza energetica nazionale, mediante la possibilità di affidare i propri beni demaniali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    in particolare, il comma 2, dell'articolo 11, dispone che il Ministero dell'interno ed eventuali concessionari dei beni di cui al comma 1 sopra citato, possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche in associazione con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

    il medesimo comma 2, dispone altresì una deroga che consente l'installazione di impianti superiori ad 1 MW di potenza, limite stabilito dal comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

    analoga disposizione è stata già resa possibile per il Ministero della difesa, attraverso il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha previsto, all'articolo 20, la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per tale Ministero e i relativi beni demaniali o in uso;

    considerata la disponibilità di poter destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche aree afferenti al demanio aeronautico civile, è auspicabile la predisposizione di interventi normativi atti a consentire l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile affinché anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa fornire il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui beni, a qualunque titolo, in uso al medesimo Ministero e del demanio aeronautico civile, con la possibilità di costituire comunità energetiche nazionali per potenze anche superiori ad 1 MW.
9/5-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Ilaria Fontana, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene nel complesso delle misure volte a consentire l'insediamento degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, definendo, inter alia, una nuova categoria di beni – in aggiunta a quelle individuate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva RED II – utilizzabili come superfici e aree idonee alla localizzazione degli impianti;

    ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, l'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 estende le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, a condizione che, se situate in centri storici o in aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi;

   considerato che:

    a seguito delle recenti modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici è consentita con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in regime di attività edilizia libera. In presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali tale disposizione si applica ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;

    sono oggi disponibili, e in fase di continua evoluzione, materiali e soluzioni tecnologiche innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico che consentono di rispondere alle esigenze di carattere estetico connaturate al vincolo paesaggistico. Peraltro, come rilevato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la produzione di energia elettrica da fonte solare «è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici»,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, di competenza volta ad estendere il regime amministrativo semplificato previsto per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, integrati nelle coperture dei tetti degli edifici, ad ulteriori modalità di intervento che prevedono l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative compatibili con i vincoli di tutela paesaggistica, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'autosufficienza energetica.
9/5-A/17. Iaria, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22 del decreto-legge 23-settembre 2022 n. 144 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4);

    in particolare il comma 2 del succitato articolo disciplina il caso di inerzia dell'autorità competente nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati, disponendo che, in tali procedimenti, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a 15 giorni per provvedere;

   considerato che:

    in tema di valutazione del fabbisogno impiantistico relativo alla gestione dei rifiuti urbani, allo stato attuale, si registra uno scarso coordinamento tra la normativa prevista dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e la qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA;

    nel dettaglio, la regolazione introdotta dall'Arera prende in considerazione il fabbisogno degli impianti di gestione dei rifiuti urbani rispetto alle singole regioni, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) prevede l'individuazione di macroaree, nel rispetto del principio di prossimità, per razionalizzare la gestione dei flussi di rifiuti da trattare; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), invece, prevede delle risorse finanziarie destinate a rafforzare l'infrastruttura impiantistica pubblica, ma non è chiaro se siano stati tenuti in debita considerazione i criteri di ammissibilità per gli impianti di nuova costruzione o da ampliare, rispetto alla effettiva necessità, calcolata in base alle prospettive di crescita delle quantità di rifiuti organici, in quel contesto geografico;

    lo scarso coordinamento tra le normative in esame, e nello specifico, tra le ingenti risorse pubbliche assicurate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti, unito alla pianificazione di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) finalizzato a superare il divario impiantistico tra regioni, e la regolazione di ARERA basata sull'assunto della rigidità dell'offerta impiantistica a fronte di una ampia domanda di trattamento dei rifiuti, potrebbe determinare un eccesso impiantistico rispetto al suo reale fabbisogno;

   rilevato che:

    l'aumento delle iniziative progettuali potrebbe provocare una sovrapposizione degli impianti di gestione dei rifiuti a livello territoriale con la conseguente perdita di molti impianti già esistenti e perfettamente funzionanti in caso di assenza di conferimenti di rifiuti adeguati e regolari, anche in considerazione della mancata o limitata crescita delle raccolte registrata negli ultimi due anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le Regioni debbano tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nonché di scelte compatibili con criteri e principi di sostenibilità ambientale.
9/5-A/18. L'Abbate, Sergio Costa, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

   considerato che:

    le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

    proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, in particolare sui clienti finali più vulnerabili, l'articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetto decreto energia), ha disposto la modifica dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare prevedendo una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale da un lato, e la proroga, al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale dall'altro;

    si rammenta, a tal proposito, che l'individuazione della summenzionata categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell'applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici;

    valutato che:

    a differenza del settore dell'energia elettrica – per il quale, ex articolo 11 del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, sono state introdotte ampie tutele e garanzie per le fasce di utenti finali in disagio economico o sociale attraverso la predisposizione di una tariffa cosiddetta «Vulnerabili» –, per il settore del gas naturale la cessazione del regime di maggior tutela nella vendita retail vorrebbe dire poter usufruire unicamente del bonus gas senza che sia prevista alcuna tutela di prezzo o di condizioni economiche;

    di conseguenza, data la perdurante situazione di crisi, si ritiene necessario apportare una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili e quindi prorogare, almeno al 1° gennaio 2024, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero). Solo da tale data si dovrebbe prevedere quindi l'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si vengano a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente,

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, al 31 dicembre 2023, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale.
9/5-A/19. Lovecchio, Dell'Olio, Torto, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

   considerato che:

    le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

    proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, in particolare sui clienti finali più vulnerabili, l'articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetto decreto energia), ha disposto la modifica dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare prevedendo una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale da un lato, e la proroga, al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale dall'altro;

    si rammenta, a tal proposito, che l'individuazione della summenzionata categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell'applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici;

   valutato che:

    a differenza del settore dell'energia elettrica – per il quale, ex articolo 11 del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, sono state introdotte ampie tutele e garanzie per le fasce di utenti finali in disagio economico o sociale attraverso la predisposizione di una tariffa cosiddetta «Vulnerabili» –, per il settore del gas naturale la cessazione del regime di maggior tutela nella vendita retail vorrebbe dire poter usufruire unicamente del bonus gas senza che sia prevista alcuna tutela di prezzo o di condizioni economiche;

    di conseguenza, data la perdurante situazione di crisi, si ritiene necessario apportare una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili e quindi prorogare, almeno al 1° gennaio 2024, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero). Solo da tale data si dovrebbe prevedere quindi l'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si vengano a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2023, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale.
9/5-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovecchio, Dell'Olio, Torto, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 6 e 7, del provvedimento in esame, dispongono in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni;

    in particolare, si prevede che la disciplina circa le modalità applicative e di fruizione del credito di imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, sia analoga a quanto previsto per i contributi concessi per i precedenti trimestri del 2022;

    al comma 11, dello stesso articolo 1, del provvedimento in esame, si dispone una modifica dell'articolo 6, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto «aiuti-bis»), volta a consentire la fruibilità del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, riconosciuto, per il terzo trimestre 2022, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, sia in compensazione che mediante cessione, entro la data del 31 marzo 2023 in luogo della data del 31 dicembre 2022;

    valutato che:

    al fine di estendere ulteriormente – e nello specifico fino al 30 giugno 2023 – la data entro cui è possibile, da un lato, usufruire dei crediti di imposta per le spese per l'approvvigionamento di prodotti energetici riferiti al terzo trimestre 2022, dall'altro usufruire dei medesimi crediti riferiti al terzo trimestre 2023 da parte del soggetto cessionario, nel caso di opzione per l'alienazione delle medesime agevolazioni, sulla scia della ratio originaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, in Commissione V Bilancio è stato presentato l'emendamento 1.32 Fenu;

    data la situazione di perdurante emergenza e crisi in cui versano molte delle imprese beneficiarie delle misure in oggetto, la proroga proposta dal citato emendamento pare palesarsi quale modificazione normativa di carattere puramente ordinamentale, volta a consentire ai soggetti beneficiari di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prorogare, nel prossimo provvedimento utile, il termine entro cui i beneficiari delle misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del provvedimento in esame, possono usufruire dei crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, almeno fino al 30 giugno 2023.
9/5-A/20. Morfino, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 6 e 7, del provvedimento in esame, dispongono in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni;

    in particolare, si prevede che la disciplina circa le modalità applicative e di fruizione del credito di imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, sia analoga a quanto previsto per i contributi concessi per i precedenti trimestri del 2022;

    al comma 11, dello stesso articolo 1, del provvedimento in esame, si dispone una modifica dell'articolo 6, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto «aiuti-bis»), volta a consentire la fruibilità del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, riconosciuto, per il terzo trimestre 2022, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, sia in compensazione che mediante cessione, entro la data del 31 marzo 2023 in luogo della data del 31 dicembre 2022;

    valutato che:

    al fine di estendere ulteriormente – e nello specifico fino al 30 giugno 2023 – la data entro cui è possibile, da un lato, usufruire dei crediti di imposta per le spese per l'approvvigionamento di prodotti energetici riferiti al terzo trimestre 2022, dall'altro usufruire dei medesimi crediti riferiti al terzo trimestre 2023 da parte del soggetto cessionario, nel caso di opzione per l'alienazione delle medesime agevolazioni, sulla scia della ratio originaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, in Commissione V Bilancio è stato presentato l'emendamento 1.32 Fenu;

    data la situazione di perdurante emergenza e crisi in cui versano molte delle imprese beneficiarie delle misure in oggetto, la proroga proposta dal citato emendamento pare palesarsi quale modificazione normativa di carattere puramente ordinamentale, volta a consentire ai soggetti beneficiari di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prorogare il termine entro cui i beneficiari delle misure di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del provvedimento in esame, possono usufruire dei crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, almeno fino al 30 giugno 2023.
9/5-A/20. (Testo modificato nel corso seduta)Morfino, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22 del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Piano Nazionale di gestione rifiuti e dal PNRR, nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

    in particolare: il comma 1 dispone che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; il comma 2 disciplina il caso d'inerzia dell'autorità competente nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR; in sostanza, in tali procedimenti, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a 15 giorni per provvedere; in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la disposizione appare in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, inteso nel senso di assicurare un'ottimale funzionalità di efficienza dell'azione amministrativa, poiché il meccanismo di semplificazione ed accelerazione procedurale fa unicamente riferimento alla pianificazione impiantistica su scala nazionale, non tenendo conto di quella operata a livello regionale, peraltro prevista dall'articolo 199 del Testo Unico Ambientale, decreto legislativo n. 152 del 2006,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, al fine di garantire il necessario coordinamento tra la pianificazione regionale e nazionale in tema di gestione integrata dei rifiuti.
9/5-A/21. Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Carmina, Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, novellato dall'articolo 9, del provvedimento in esame, disciplina la realizzazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da collegare alla rete di trasporto esistente;

    tali infrastrutture sono sottoposte ad autorizzazione che deve essere adottata a seguito di un procedimento unico, da concludersi nel termine di 120 giorni;

    la procedura di Valutazione d'impatto Ambientale costituisce un elemento fondamentale per il rilascio dell'Autorizzazione Unita e la previsione della sua esenzione costituisce un vulnus alla tutela ambientale;

    l'esclusione della VIA espone l'ambiente al rischio di danni in quanto le amministrazioni competenti non potranno più avvalersi di uno strumento appositamente finalizzato a valutare specificamente l'incidenza che la realizzazione di un'infrastruttura possa avere sull'integrità ambientale;

    la disposizione prevista dall'articolo 5, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 appare orientata al ritorno ad una politica di sfruttamento delle fonti fossili, di fatto pregiudicando gli impegni assunti, anche in sede europea ed internazionale, a favore della transizione ecologica;

    la norma in questione è stata formulata in modo tale da rendere permanente e strutturale la realizzazione degli impianti sopra menzionati, incluse le connesse infrastrutture, ritenendo sufficiente a soddisfare l'obbligo di privilegiare le fonti rinnovabili il generico e fumoso inciso contenuto nel primo comma che recita «fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale»; inoltre la norma rende l'approvvigionamento da fonti fossili come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» facendo usufruire le suddette fonti fossili dello stesso regime delle fonti di energia rinnovabile regolato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni e integrazioni, tale previsione stabilita dall'articolo 5 in oggetto è inspiegabile rispetto ad una transizione ecologica che dovrebbe decarbonizzare l'energia e non favorire processi energetici a base di carbonio come quello delle fonti fossili;

    la disciplina introdotta con l'articolo 5, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto inoltre che l'autorizzazione unica ricomprenda, inter alia, l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

    al netto delle comprensibili esigenze di accelerazione e semplificazione delle procedure si ritiene inaccettabile derogare ad una normativa finalizzata a garantire che vengano adottate tutte le necessarie precauzioni per prevenire il verificarsi di incidenti che – per questa tipologia di impianti – possono avere effetti devastanti sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente,

impegna il Governo

   ad adottare tutte le iniziative (anche normative) di competenza, affinché:

    a) sui singoli progetti non venga inviata alla Commissione europea la richiesta di esenzione della VIA (Valutazione d'impatto Ambientale) permettendo quindi di effettuare un'adeguata valutazione delle possibili conseguenze dell'opera sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

    b) si valuti con dibattito pubblico la possibilità di disposizioni differenti e alternative alla installazione dei rigassificatori affinché, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica ma soprattutto per diminuire l'approvvigionamento e il consumo di combustibili fossili, sia assicurato il rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano della Transizione Ecologica;

    c) sia garantito il pieno rispetto della disciplina eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, costruita proprio con l'obiettivo di assicurare la più adeguata valutazione del rischio per l'ambiente e la popolazione.
9/5-A/22. Quartini, Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative (anche normative) di competenza, affinché sia garantito il pieno rispetto della disciplina eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, costruita proprio con l'obiettivo di assicurare la più adeguata valutazione del rischio per l'ambiente e la popolazione.
9/5-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Quartini, Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 13 del decreto-legge in 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è stata introdotta una disposizione, con riferimento al territorio di Roma, volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025, per il periodo del relativo mandato, le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente, quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché l'eventuale approvazione di progetti di nuovi impianti, non esclusi quelli di incenerimento dei rifiuti;

    il Regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852 entrato in vigore il 12 luglio 2020, in tema di attività eco-compatibili, alla luce del principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), definisce le attività che rispondono ai criteri di sostenibilità. Con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, vengono escluse quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

    in attuazione dei principi generali che regolano la gestione dei rifiuti e che indicano i relativi criteri di priorità (gerarchia dei rifiuti) contenuti negli articoli 178 e 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio, alla luce della ricognizione e verifica dei fabbisogni, ritiene che non vi sia necessità di ulteriori impianti di incenerimento dei rifiuti ed anzi evidenzia che nei prossimi anni la quantità destinata all'incenerimento sarà addirittura inferiore all'attuale, spingendosi quindi a prevede la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio regionale e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti, in applicazione dell'articolo 15, comma 1-bis, della citata legge regionale e della «Strategia Rifiuti Zero» che costituisce il riferimento programmatico del Piano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti del territorio di Roma in regime commissariale ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge, vengano assunte scelte compatibili con i criteri e i principi di sostenibilità ambientale indicati in premessa escludendo soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento dei rifiuti o comunque tali da incidere negativamente sulla qualità dell'aria e dei suoli.
9/5-A/23. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-COVID, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti «significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori»;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

   considerato che:

    le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

    proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, per l'anno 2022, il cosiddetto extraprofitto. La misura, istituita con l'articolo 37, del decreto-legge Ucraina (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), ha introdotto una tassazione degli extraprofitti nel settore energetico, al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica situazione eccezionale, cioè la guerra in Ucraina, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese. Le società energetiche hanno realizzato, sfruttando l'aumento dei prezzi di petrolio e gas, utili enormi (secondo alcune stime fornite da Europa Verde, solo per l'Eni, società il cui azionista maggioritario è lo Stato, si parla di 20 miliardi di euro tra 2021 e 2022);

    le ragioni di tale circostanza sono dipese non solo dall'aumento della domanda rispetto all'offerta come conseguenza della guerra in Ucraina – che ha fatto salire alle stelle il prezzo del gas –, ma anche dal fatto che le compagnie energetiche hanno venduto a prezzi salatissimi materie prime che erano state acquistate ben prima dell'invasione dell'Ucraina ed è stato questo a consentir loro guadagni abnormi;

    non stupisce quindi che, in data 13 giugno 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nel «Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento del gas naturale», abbia ritenuto «opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere»;

   valutato che:

    le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale);

    per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta: i timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 euro/MWh;

    complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 70 per cento rispetto ad un anno fa;

    il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un ulteriore contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, di modo che questi siano tenuti ad un versamento in denaro, ovvero ad un apporto in natura, sotto forma di forniture di gas, laddove si registri una differenza positiva tra la componente Cmem, determinata dall'ARERA, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di gas naturale importati destinato al mercato italiano, oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio nel mese, anche riservando una quantità di gas naturale a speciali categorie di clienti finali.
9/5-A/24. Todde, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-COVID, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti «significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori»;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

   considerato che:

    le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

    proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, per l'anno 2022, il cosiddetto extraprofitto. La misura, istituita con l'articolo 37, del decreto-legge Ucraina (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), ha introdotto una tassazione degli extraprofitti nel settore energetico, al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica situazione eccezionale, cioè la guerra in Ucraina, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese. Le società energetiche hanno realizzato, sfruttando l'aumento dei prezzi di petrolio e gas, utili enormi (secondo alcune stime fornite da Europa Verde, solo per l'Eni, società il cui azionista maggioritario è lo Stato, si parla di 20 miliardi di euro tra 2021 e 2022);

    le ragioni di tale circostanza sono dipese non solo dall'aumento della domanda rispetto all'offerta come conseguenza della guerra in Ucraina – che ha fatto salire alle stelle il prezzo del gas –, ma anche dal fatto che le compagnie energetiche hanno venduto a prezzi salatissimi materie prime che erano state acquistate ben prima dell'invasione dell'Ucraina ed è stato questo a consentir loro guadagni abnormi;

    non stupisce quindi che, in data 13 giugno 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nel «Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento del gas naturale», abbia ritenuto «opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere»;

   valutato che:

    le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale);

    per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta: i timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 euro/MWh;

    complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 70 per cento rispetto ad un anno fa;

    il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un ulteriore contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale.
9/5-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Todde, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    uno dei maggiori effetti determinati dal conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni applicate alla Russia dall'Unione europea è stato l'incremento dei costi dell'energia;

    nonostante le contromisure adottate, anche per l'anno 2023 si prevedono costi dell'energia fortemente superiori a quelli dei primi mesi del 2022, con conseguente ulteriore rialzo dei costi per le imprese e forte spinta sul tasso di inflazione;

    le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di carico, scarico e movimentazione in genere delle merci – la cui operatività necessariamente richiede l'utilizzo di attrezzature (gru, carrelli altri macchinari per lo spostamento dei carichi) ed impianti (di illuminazione, di condizionamento termico di carichi, ecc.) ad elevato grado di consumo energetico – svolgono attività di valenza strategica per l'Italia: garantiscono l'approvvigionamento via mare – modalità di trasporto ambientalmente meno impattante – di beni di consumo; consentono l'import di materie prime e semilavorati destinati alle imprese del sistema produttivo nazionale; sono la base di partenza di una quota rilevante dell'export del nostro Paese;

    parimenti soffrono i rincari dei prezzi energia tutte le imprese che gestiscono le stazioni marittime funzionali al movimento crocieristico e, in genere, agli spostamenti via mare dei passeggeri; attività crocieristica, per cui l'Italia costituisce la principale destinazione in Europa, ed il trasporto via mare delle persone, che assolve il ruolo di servizio per il turismo stagionale, ma ancor più per le navi che collegano alla terra ferma le aree insulari del nostro Paese (funzione di continuità territoriale);

   valutato che:

    i canoni di concessione demaniale, ivi compresi quelli delle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, per lo svolgimento di attività terminalistiche (imbarco, sbarco deposito e movimentazione in genere delle merci) e delle concessioni per la gestione di stazioni marittime passeggeri (prevalentemente a servizio del traffico crocieristico) sono annualmente aggiornati in misura di massima corrispondente alla variazione di indici determinati dal tasso di inflazione e fissata con decreto direttoriale del MIMS;

    la spinta inflazionistica determinata dall'incremento dei costi energetici, fa prevedere per l'anno 2023 un incremento dei canoni di concessione circa dell'8 per cento che, ove applicato, produrrebbe tra l'altro un aumento dei costi di tutto il sistema produttivo nazionale, fortemente dipendente dal trasporto via mare – e in definitiva un effetto moltiplicatore sull'inflazione – ma in primis dei costi dell'intero sistema delle imprese termialistiche nazionali, che ancora non hanno raggiunto i livelli di attività precedenti l'emergenza pandemica da Covid-19,

impegna il Governo

al fine di contenere gli effetti della pressione inflazionistica e consentire ai porti marittimi italiani e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività già fortemente condizionate dall'emergenza pandemica, a riconoscere, da un lato, un credito di imposta per le imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività, nonché concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, che abbiano sostenuto costi per Kwh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019, dall'altro, a prevedere la disapplicazione dell'aggiornamento citato in premessa ai canoni delle concessioni demaniali e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.
9/5-A/25. Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

    in particolare, la novella consente l'utilizzo dell'avanzo per le citate finalità già a partire dall'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale; ne conviene che l'utilizzo può precedere sia l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale, sia il giudizio di parificazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

    all'uopo, si ricorda che gli enti locali hanno la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, determinate quote dell'avanzo vincolato di amministrazione;

    i crescenti costi dovuti all'innalzamento dei prezzi energetici ha avuto effetti non trascurabili anche per gli enti locali che li stanno fronteggiando con non poche difficoltà di gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche ai comuni la disposizione di cui a comma 6-bis citato in premessa.
9/5-A/26. Cavandoli, Frassini, Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame (Aiuti-ter) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure targeted);

    nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

    per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

    nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

    nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

    occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

    per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofitti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi.
9/5-A/27. Orlando.


   La Camera,

    in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a causa dei ristrettissimi tempi per l'esame degli emendamenti, nella commissione speciale, non si sono potuti approfondire alcune proposte meritevoli di attenzione;

   premesso che:

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede, al fine di aumentare la resilienza energetica nazionale, che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

    al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, l'installazione diffusa di impianti di produzione di energia rinnovabile elettrica, costituisce un intervento strategico per far fronte all'emergenza in atto e per la progressiva indipendenza energetica del Paese, verso un nuovo modello energetico libero dalle fonti fossili;

    la rapida e massiccia diffusione delle energie rinnovabili, rappresenta peraltro un elemento di contrasto del fenomeno purtroppo sempre più diffuso della cosiddetta «povertà energetica» che colpisce milioni di esseri umani in tutto il mondo ed anche nel nostro Paese, ovvero l'impossibilità da parte di famiglie o individui di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici per il proprio fabbisogno;

    le maggiori aziende elettriche italiane che aderiscono a Elettricità Futura, che riunisce oltre 500 imprese che operano nel settore elettrico e che rappresentano il 70 per cento del nostro mercato elettrico, aveva chiesto al precedente Governo di autorizzare entro giugno 60 GW di nuovi impianti rinnovabili, pari a un terzo delle domande di allaccio già presentate a Terna, da realizzare entro il 2024, che consentirebbe di risparmiare 15 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, ovvero il 20 per cento del gas importato;

    la nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza energetica e l'eventuale nomina di subcommissari nella figura dei Presidenti di Regione (o loro delegati), per velocizzare e garantire l'autorizzazione dei 60 GW di impianti rinnovabili consentirebbe di ridurre i tempi di conclusione degli iter autorizzativi, ad oggi incompatibili con l'urgenza di risolvere l'attuale grave crisi energetica e la necessità di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici;

    lo sblocco in via d'urgenza delle autorizzazioni per l'istallazione di nuovi impianti favorirebbe la rapida attuazione degli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili (circa 85 miliardi di euro), con effetti ovviamente positivi anche a livello occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la nomina di un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023 di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, il cui incarico della durata di dodici mesi, può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
9/5-A/28. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

    in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   premesso che:

    all'articolo 25 si dispone che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un importo pari a 660 milioni di euro fino al 2026, sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

    le risorse indicate dall'articolo 25 potranno essere assegnate anche in convenzione o in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati;

    secondo i calcoli effettuati dal CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) nel suo ultimo Rapporto sulla condizione studentesca, a livello nazionale, solamente 36.478 studenti possono contare su un alloggio d'ateneo, a fronte di una richiesta potenziale di circa 764 mila sistemazioni. In pratica, meno del 5 per cento dei fuori sede ha la fortuna di abitare in uno studentato pubblico;

    a quanto risulta al CNSU, ad esempio, in Molise non figura alcuna disponibilità di posti letto universitari per i 3.627 studenti fuori sede, zero. In termini percentuali, la situazione è poco migliore in tante altre Regioni. Come in Abruzzo, dove è coperto solo 1' 1,54 per cento del fabbisogno (25.441 studenti fuori sede, appena 391 alloggi). Ancora più significativo il dato della Campania, dove ci sono solamente 1.376 alloggi per 58.493 studenti fuori sede (il 2,35 per cento del fabbisogno). Situazione simile si registra in Veneto (3,2 per cento, ovvero 2.395 posti per 74.330 studenti), nel Lazio (3,53 per cento, che si traduce in 2.088 alloggi pubblici disponibili per 59.219 fuori sede), in Basilicata (3,66 per cento), in Emilia Romagna (3,90 per cento), in Piemonte (3,92 per cento). Restano sotto la poco onorevole media del 5 per cento anche la Sicilia (4,41 per cento di posti letto regionali) e la Lombardia (5.211 alloggi pubblici per 123.148 studenti);

    a superare il dato medio, seppur di poco sono: la Toscana, che non va oltre il 6,04 per cento di disponibilità; la Puglia, che arriva al 6,22 per cento; il Friuli Venezia Giulia è al 6,40 per cento, la Sardegna al 6,54 per cento. Leggermente meglio fa la Liguria (posti letto garantiti per l'8,57 per cento dei fuori sede). Doppiano la soglia nazionale le Marche (9,72 per cento) e il Trentino – Alto Adige (9,99 per cento). Alla fine, le uniche due Regioni che hanno un alloggio per almeno 1 studente fuori sede su 10 risultano l'Umbria (1.050 posti per 10.181 studenti, che coprono il 10,31 per cento del fabbisogno) e la Calabria (2.114 posti per 18.077 studenti, che coprono l'11,69 per cento del fabbisogno). La Valle d'Aosta non è stata censita;

    appare evidente la necessità di implementare il numero di alloggi in residenze pubbliche allo scopo di garantire in maniera determinante al diritto allo studio a studenti fuorisede;

    le risorse recate dall'articolo 25 del decreto-legge in esame, pari a 660 milioni di euro, sono ingenti e possono rappresentare un contributo importante per aumentare l'offerta di alloggi in residenze universitarie pubbliche a carattere strutturale,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza, che le risorse pari a 660 milioni di euro fino al 2026 siano destinate prioritariamente al l'aumento dell'offerta di posti letto in residenze universitarie pubbliche e a carattere continuativo, anche coinvolgendo gli enti locali interessati, individuando tra gli immobili pubblici in disuso quelli da recuperare per destinarli a residenze universitarie pubbliche, possibilmente insistenti in luoghi vicini alla sede universitaria o a questa collegata con servizi di trasporto pubblico adeguati.
9/5-A/29. Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 23, n. 115 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   premesso che:

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente Legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    nella sezione IV del provvedimento in esame sono previste ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il 29 giugno 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante norme per velocizzare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 17-ter, recante «Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia», ha previsto la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire da gennaio e comunque entro il 2023, 1200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato da inquadrare nell'area funzionale II, posizione economica FI, se in possesso di specifici requisiti;

    l'articolo 17-ter, come formulato, ha di fatto escluso dalla stabilizzazione, creando un'ingiustificata disparità di trattamento, un numero considerevole di operatori giudiziari già in servizio presso il Ministero della giustizia quali vincitori dello stesso bando, con contratto a tempo determinato, medesima qualifica e mansione;

    allo stato risultano esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli operatori giudiziari assunti con riserva di legge ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2010, articoli 1014 e 678, in quanto, pur avendo effettuato quasi due anni di lavoro alle dipendenze del Ministero della giustizia, non raggiungono il requisito dei 3 anni di servizio in quanto, in precedenza, non avrebbero effettuato alcuna forma di tirocinio; molti ex tirocinanti «storici» ovvero coloro che hanno svolto il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – destinato a lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati ed inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari –, in quanto tale tipologia di tirocinio, conclusa ad aprile 2015, non è proseguita in tutti i distretti con appositi bandi emanati dalle amministrazioni regionali e finanziati dal FSE. Anche in questo caso, per pochi mesi, questi lavoratori non raggiungono il requisito previsto dalla norma dei 3 anni di servizio; coloro che avevano svolto il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, ovvero rivolto a giovani laureati in giurisprudenza. Anche in questo caso, avendo svolto un tirocinio della durata di diciotto mesi, non raggiungono il requisito dei 3 anni di servizio;

    seppure la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 dovesse attivarsi prima della fine del corrente anno, coloro che hanno preso servizio il 17 gennaio 2022 non raggiungerebbero il requisito previsto dalla norma di un anno di lavoro con contratto a tempo determinato;

    senza un provvedimento di proroga, centinaia di operatori giudiziari vedrebbero il proprio contratto di lavoro in scadenza il 31 dicembre prossimo e, a seguire, il 16 gennaio, il 24 marzo e il 6 giugno 2023,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge di bilancio l'immediata proroga dei contratti in scadenza e nel primo provvedimento legislativo del Governo l'ampliamento della platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio presso gli uffici giudiziari.
9/5-A/30. Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 23, n. 115 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   premesso che:

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente Legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    nella sezione IV del provvedimento in esame sono previste ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il 29 giugno 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante norme per velocizzare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 17-ter, recante «Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia», ha previsto la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire da gennaio e comunque entro il 2023, 1200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato da inquadrare nell'area funzionale II, posizione economica FI, se in possesso di specifici requisiti;

    l'articolo 17-ter, come formulato, ha di fatto escluso dalla stabilizzazione, creando un'ingiustificata disparità di trattamento, un numero considerevole di operatori giudiziari già in servizio presso il Ministero della giustizia quali vincitori dello stesso bando, con contratto a tempo determinato, medesima qualifica e mansione;

    allo stato risultano esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli operatori giudiziari assunti con riserva di legge ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2010, articoli 1014 e 678, in quanto, pur avendo effettuato quasi due anni di lavoro alle dipendenze del Ministero della giustizia, non raggiungono il requisito dei 3 anni di servizio in quanto, in precedenza, non avrebbero effettuato alcuna forma di tirocinio; molti ex tirocinanti «storici» ovvero coloro che hanno svolto il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – destinato a lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati ed inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari –, in quanto tale tipologia di tirocinio, conclusa ad aprile 2015, non è proseguita in tutti i distretti con appositi bandi emanati dalle amministrazioni regionali e finanziati dal FSE. Anche in questo caso, per pochi mesi, questi lavoratori non raggiungono il requisito previsto dalla norma dei 3 anni di servizio; coloro che avevano svolto il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, ovvero rivolto a giovani laureati in giurisprudenza. Anche in questo caso, avendo svolto un tirocinio della durata di diciotto mesi, non raggiungono il requisito dei 3 anni di servizio;

    seppure la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 dovesse attivarsi prima della fine del corrente anno, coloro che hanno preso servizio il 17 gennaio 2022 non raggiungerebbero il requisito previsto dalla norma di un anno di lavoro con contratto a tempo determinato;

    senza un provvedimento di proroga, centinaia di operatori giudiziari vedrebbero il proprio contratto di lavoro in scadenza il 31 dicembre prossimo e, a seguire, il 16 gennaio, il 24 marzo e il 6 giugno 2023,

impegna il Governo

a prevedere l'immediata proroga dei contratti in scadenza e l'ampliamento della platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli operatori giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio presso gli uffici giudiziari.
9/5-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

    l'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il decreto legislativo n. 199/2021;

    il Decreto legislativo 199/2021 ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero della transizione ecologica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, destina circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e di questi 2,2 miliardi proprio per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

    nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021 indicasse, in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, ancora non risultano pubblicati i decreti attuativi, risultando quindi largamente superato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

    la mancanza dei decreti attuativi da parte del Ministero della transizione ecologica, il ritardo da parte di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, unite alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, continuano a frenare il diffondersi nel nostro paese delle comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

    delle 100 comunità energetiche mappate su sito web comunirinnovabili.it sino a giugno del 2022, secondo il rapporto di Legambiente «I blocchi allo sviluppo delle comunità energetiche» 44 sono quelle in fase ancora embrionale, mentre delle 55 che si trovano in uno stadio più maturo dell'iter di realizzazione, soltanto 16 avrebbero dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l'iter di attivazione presso il GSE e dunque operative, mentre solamente 3 avrebbero ricevuto tramite bonifico la prima tranche di incentivi statali;

    per permettere il pieno sviluppo di queste realtà, è necessario e urgente non solo accelerare il processo di pubblicazione delle regole attuative di ARERA, le cui consultazioni si sono chiuse lo scorso 29 settembre, ma occorre accelerare sulla determinazione degli incentivi attraverso i decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del Decreto legislativo 199/2021 per superare i problemi e i ritardi sopra descritti, in modo da consentire la facile attivazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo di energia, che rendono possibile lo scambio di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di rendersi protagonisti dell'autonomia energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori;

    l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, essendo modalità di aggregazione di soggetti che condividono gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile auto-organizzando collettivamente produzione, consumo e gestione dell'energia, risponde perfettamente alle esigenze di favorire azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica contribuendo a combattere la povertà energetica e a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,

impegna il Governo:

   a emanare in tempi brevissimi, tenuto conto che il termine di 180 giorni risulta già abbondantemente superato, i decreti attuativi con le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   ad assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per escludere l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sulla determinazione del prezzo dell'energia prodotta dalle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dalle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione;

   a prevedere nel primo provvedimento utile del Governo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9/5-A/31. Evi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    l'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'aula contiene norme che ripropongono alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e operanti in relazione alla spesa sostenuta nei primi tre trimestri 2022 – allo scopo di estenderli anche con riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022, innalzando contestualmente la misura delle agevolazioni;

    l'articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 prevede che (comma 1) al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni;

    il medesimo articolo 16-bis dispone che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti tra l'altro, il prezzo di vendita offerto dal GSE e le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia della sua disponibilità, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

    il 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il cosiddetto «Decreto Energy Release» 341/2022 che attua quanto previsto dall'articolo 16-bis, disponendo che il GSE ceda l'energia nella propria disponibilità attraverso contratti triennali a termine (fino al 31 dicembre 2025), stipulati sulla base di una procedura svolta dal GME (Gestore Mercati Energetici) sulla propria piattaforma di negoziazione al fine di individuare i soggetti aggiudicatari e il volume di energia elettrica in cessione a loro spettante;

    in attuazione del su citato Decreto Energy Release il GSE in data 20 ottobre 2022 ha quantificato in 16.024.960 MWh la stima dei volumi di energia elettrica, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP, comunicando al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione GME e in data 31 ottobre 2022 ha pubblicato l'avviso per determinare le modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione svolta nella sede di negoziazione del GME, e lo schema del Contratto di cessione dell'energia;

    la quantificazione in 16.024.960 MWh dei volumi di energia elettrica derivanti da impianti a fonti rinnovabili che verrebbero ceduti a prezzi calmierati risulterebbero decisamente non sufficienti a soddisfare la platea dei destinatari, che è stata estesa, oltre alle aziende energivore, anche alle industrie non energivore, con il risultato che la quota di ripartizione tra i potenziali richiedenti rischia di essere estremamente bassa, coprendo appena il 7 per cento delle quantità potenzialmente richiedibili;

    la norma attuativa avrebbe poi stabilito un criterio di priorità per i soggetti localizzati nelle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) attraverso un coefficiente di correzione sulle quantità assegnate, che tuttavia non garantisce un vantaggio effettivo alle aziende, stante che il sistema di ripartizione dell'energia non permette di avere assegnazioni per singolo soggetto superiori al 30 per cento;

    i rincari energetici ed in particolar modo quelli elettrici, determinati inizialmente da una crisi energetica di carattere generale e drammaticamente aggravati dalla guerra in Ucraina, hanno reso sempre più insostenibile la situazione produttiva ed occupazionale delle imprese, in special modo di quelle energivore localizzate in una regione insulare come la Sardegna, che devono affrontare un costo dell'energia maggiore rispetto a realtà industriali similari peninsulari, derivanti dalla mancanza del gas e dai costi di trasporto eccessivamente onerosi stante il divario infrastrutturale con il resto del paese;

    in ragione di quanto posto in evidenza, occorrono azioni immediate tese a superare tale difficile situazione che investe il comparto industriale sardo, in particolare le aziende ad elevata intensità energetica come Portovesme s.r.l. i cui costi dell'energia hanno raggiunto percentuali di oltre il 70 per cento dei costi totali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per modificare il criterio di priorità per i soggetti localizzati nelle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) nel sistema di ripartizione dell'energia a costo calmierato da parte del GSE, stabilendo una quota di riserva pari a 2 TWh a favore delle aziende energivore localizzate nelle isole maggiori, con l'eliminazione del tetto massimo di assegnazione del 30 per cento per ciascun beneficiario.
9/5-A/32. Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    l'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'aula contiene norme che ripropongono alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e operanti in relazione alla spesa sostenuta nei primi tre trimestri 2022 – allo scopo di estenderli anche con riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022, innalzando contestualmente la misura delle agevolazioni;

    l'articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 prevede che (comma 1) al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni;

    il medesimo articolo 16-bis dispone che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti tra l'altro, il prezzo di vendita offerto dal GSE e le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia della sua disponibilità, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

    il 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il cosiddetto «Decreto Energy Release» 341/2022 che attua quanto previsto dall'articolo 16-bis, disponendo che il GSE ceda l'energia nella propria disponibilità attraverso contratti triennali a termine (fino al 31 dicembre 2025), stipulati sulla base di una procedura svolta dal GME (Gestore Mercati Energetici) sulla propria piattaforma di negoziazione al fine di individuare i soggetti aggiudicatari e il volume di energia elettrica in cessione a loro spettante;

    in attuazione del su citato Decreto Energy Release il GSE in data 20 ottobre 2022 ha quantificato in 16.024.960 MWh la stima dei volumi di energia elettrica, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP, comunicando al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione GME e in data 31 ottobre 2022 ha pubblicato l'avviso per determinare le modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione svolta nella sede di negoziazione del GME, e lo schema del Contratto di cessione dell'energia;

    la quantificazione in 16.024.960 MWh dei volumi di energia elettrica derivanti da impianti a fonti rinnovabili che verrebbero ceduti a prezzi calmierati risulterebbero decisamente non sufficienti a soddisfare la platea dei destinatari, che è stata estesa, oltre alle aziende energivore, anche alle industrie non energivore, con il risultato che la quota di ripartizione tra i potenziali richiedenti rischia di essere estremamente bassa, coprendo appena il 7 per cento delle quantità potenzialmente richiedibili;

    la norma attuativa avrebbe poi stabilito un criterio di priorità per i soggetti localizzati nelle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) attraverso un coefficiente di correzione sulle quantità assegnate, che tuttavia non garantisce un vantaggio effettivo alle aziende, stante che il sistema di ripartizione dell'energia non permette di avere assegnazioni per singolo soggetto superiori al 30 per cento;

    i rincari energetici ed in particolar modo quelli elettrici, determinati inizialmente da una crisi energetica di carattere generale e drammaticamente aggravati dalla guerra in Ucraina, hanno reso sempre più insostenibile la situazione produttiva ed occupazionale delle imprese, in special modo di quelle energivore localizzate in una regione insulare come la Sardegna, che devono affrontare un costo dell'energia maggiore rispetto a realtà industriali similari peninsulari, derivanti dalla mancanza del gas e dai costi di trasporto eccessivamente onerosi stante il divario infrastrutturale con il resto del paese;

    in ragione di quanto posto in evidenza, occorrono azioni immediate tese a superare tale difficile situazione che investe il comparto industriale sardo, in particolare le aziende ad elevata intensità energetica come Portovesme s.r.l. i cui costi dell'energia hanno raggiunto percentuali di oltre il 70 per cento dei costi totali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per modificare il criterio di priorità per i soggetti localizzati nelle isole maggiori (Sardegna e Sicilia).
9/5-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    gli articoli 18 e 19, sulla base di quanto già previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedono il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    l'indennità di 150 euro prevista dall'articolo 18 sarà erogata ai lavoratori dipendenti tra novembre e dicembre direttamente in busta paga, come per i 200 euro previsti dal decreto-legge Aiuti. Questo secondo bonus, tuttavia, oltre ad essere di importo inferiore è anche erogato ad una platea di beneficiari più ridotta rispetto all'erogazione di luglio, infatti mentre quest'ultima spettava ai lavoratori con una retribuzione mensile pari a 2.692 euro, di fatto 35.000 euro annui, i 150 euro saranno ricevuti solo dai lavoratori la cui retribuzione mensile, nel mese di novembre, non superi i 1.538 euro, quindi 20.000 euro annui; l'articolo 19 prevede che la nuova indennità sia prevista anche per i pensionati e, anche in questo caso, la platea dei beneficiari è stata ridotta abbassando la soglia massima di reddito da 35.000 a 20.000. I 150 euro sono previsti anche per i lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui al decreto-legge n. 50 del 2022; per i soggetti che nel mese di novembre 2022 risultano essere percettori di Naspi e Dis-Coll; per i lavoratori agricoli che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021; per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022; per i lavoratori stagionali, intermittenti, in somministrazione o autonomi e dello spettacolo che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19; per i collaboratori sportivi individuati dal decreto-legge Aiuti; per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno 50 giornate e percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro; per i lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e per i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio che hanno già ricevuto l'indennità da 200 euro; ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a meno che nel nucleo sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18;

    l'indennità prevista dal decreto-legge n. 144 del 2022 mantiene, purtroppo, gran parte delle iniquità che si erano manifestate in relazione all'indennità prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorative, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione, che prevede requisiti diversi per ogni categoria, tende ad escludere le figure ibride,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con il primo provvedimento utile:

   che il diritto alla una tantum sia esteso a tutti i lavoratori stagionali, precari, intermittenti, anche con pochissime giornate versate nel 2021, fatto salvo il limite di reddito;

   che l'indennità sia estesa anche a coloro per i quali la Naspi sia terminata prima del novembre 2022; l'eliminazione dell'incompatibilità dell'indennità che, per i soli percettori di reddito di cittadinanza, viene esteso a tutto il nucleo familiare.
9/5-A/33. Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Soumahoro, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    alcuni comuni hanno realizzato e gestiscono direttamente impianti fotovoltaici;

    le risorse ottenute da tali gestioni sono destinate alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e quindi, in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto»;

    tuttavia i comuni stanno ricevendo dal GSE le fatture con scadenza 31 ottobre 22 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica come previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed esteso a giugno 2023 dall'articolo 11 comma 1 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

    l'applicazione delle disposizioni sugli extra-profitti – che impatta su un totale di circa 1.200 comuni di varie dimensioni – potrebbe portare la maggior parte degli enti locali coinvolti in una situazione di squilibrio finanziario;

    i piani finanziari sottesi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici rischiano, inoltre, di essere disattesi non consentendo a tali enti né il mantenimento dei servizi richiesti dai cittadini né la realizzazione degli interventi già previsti nei rispettivi bilanci,

impegna il Governo

a non applicare alle amministrazioni locali le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9/5-A/34. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare nel territorio regionale del Trentino-Alto Adige si è assistito a una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi;

    gli stessi hanno rappresentato in Alto Adige una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in Trentino si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

    le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno assunto posizioni di richiamo delle istituzioni al tema dei grandi predatori;

    il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

    la discussione sul tema dei grandi predatori e della fauna selvatica in contesti antropizzati e dediti ad agricoltura e allevamento interessa diffusamente numerosi contesti italiani spesso anche per i risvolti sulla sicurezza delle persone;

    la direttiva fauna-flora cosiddetta Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali su scala europea;

    il dibattito sui grandi predatori e la direttiva Habitat coinvolge anche sul piano transnazionale regioni e Stati confinanti, non avendo per loro natura le migrazioni di animali selvatici confini interni ed esterni agli Stati e quindi ponendo in continua evoluzione le conseguenze di esse sui territori di migrazione e moltiplicazione;

    la direttiva Habitat prevede all'articolo 16 che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

    in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all'articolo 11 che il Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica), sentiti per quanto di competenza il Ministero delle politiche agricole e l'ex Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora Ispra), può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b);

    i settori agricolo e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

    a tal fine l'articolo 2 del decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

    ritenuto opportuno che si intervenga in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, contemperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

    ritenuto altresì necessario che si proceda all'istituzione di un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati in premessa e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in via diretta e funzionale sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli imprenditori agricoltori e dell'allevamento, già duramente colpiti dall'aumento dei costi da essi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti ad opera della fauna selvatica, sulla base di quanto rappresentato in premessa.
9/5-A/35. Urzì, Ambrosi, Steger, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca norme in materia di politica energetica, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    l'embargo sull'acquisto di petrolio russo, che sarà applicato dal prossimo 5 dicembre, impedirà allo stabilimento Isab di Priolo Gargallo, di proprietà della Lukoil, di proseguire la propria attività, utilizzando esclusivamente petrolio di provenienza russa;

    il fermo dello stabilimento produrrà un forte impatto economico e sociale sul territorio coinvolgendo circa diecimila famiglie;

    il comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 50 del 2022, inserito grazie all'approvazione di un emendamento presentato da Forza Italia nel corso dell'esame svolto alla Camera, ha previsto, proprio in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento dello stabilimento di Priolo a seguito della situazione internazionale, l'istituzione di un tavolo istituzionale presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad individuare soluzioni per garantire la prosecuzione dell'attività dell'azienda e salvaguardare i livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad individuare gli interventi più idonei a consentire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di Priolo e per tutelarne i livelli occupazionali.
9/5-A/36. Paolo Emilio Russo, Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 57, comma 17, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere net 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa – e poi trasferiti al MEF – agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017;

    in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), da ultimo prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

    sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

    i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

    gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta a quella sanitaria,

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.
9/5-A/37. Zan.