Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 5 maggio 2023

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    la parità di genere è un valore fondamentale dell'Unione europea, è un motore riconosciuto per la crescita economica: il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro, o per uno di pari valore, è sancito dai Trattati, a partire da quello di Roma del 1957, ed è previsto oggi dagli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea e dagli articoli 8, 155 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, il Trattato di Lisbona del 2009 non solo ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini, anche in ambito lavorativo, ma lo ha inserito tra i valori dell'Unione europea;

    pur a fronte di una crescente sensibilità delle politiche nazionali e di una aumentata attenzione al fenomeno da parte delle istituzioni, il divario di genere nel mondo del lavoro risulta essere ancora oggi per il nostro Paese uno dei fattori di disparità maggiormente persistenti;

    a confermarlo, anche il Gender equality index, il rapporto annuale dell'Istituto europeo per la Gender Equality (Eige) che sintetizza la parità di genere dei 27 Stati membri dell'Unione europea in un unico dato che rappresenta la combinazione delle performance tracciate tramite 31 indicatori che compongono sei dimensioni: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute;

    nell'ultima edizione, relativa al 2022, emerge come l'Italia si collochi al quattordicesimo posto della classifica, con 65 punti su 100, sotto la media europea che si attesta a 68,6 punti. Fra gli indicatori, i peggiori riguardano proprio il lavoro: l'Italia è infatti ultima in Europa per quanto riguarda la parità di genere nel mondo del lavoro, con un punteggio di 63,2 (la media europea è di 71,76) e un livello di partecipazione femminile al lavoro tra i più bassi (68,1 contro 81,3);

    secondo quanto riportato dallo stesso report, il tasso di occupazione femminile dal 2020 è sceso al 49 per cento, mentre il divario rispetto agli uomini è salito di 18,2 punti percentuali (rispetto ai 17,9 del 2019). Tra le lavoratrici, quasi 1,9 milioni di donne sono costrette al part-time involontario se vogliono lavorare, contro 849 mila uomini nelle stesse condizioni; l'occupazione femminile è particolarmente bassa nel Mezzogiorno (32,2 per cento) e nelle isole (33,2 per cento): un dato significativo, perché tra le cinque regioni europee con i valori più bassi di occupazione femminile, quattro sono proprio nel Sud Italia;

    a corroborare queste evidenze contribuisce anche il Gender Policies Report 2022, la pubblicazione dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) che ogni anno monitora le differenze di genere nel mondo del lavoro. Le statistiche evidenziano che il divario uomo-donna resta immutato nel tempo e sempre sbilanciato sulla componente maschile, perché la partecipazione femminile è ancora oggi ostaggio di criticità strutturali: occupazione ridotta, prevalentemente precaria, part-time e in settori a bassa remuneratività o poco strategici dunque, la situazione femminile, pur migliorata in termini assoluti, peggiora in termini relativi;

    a peggiorare una situazione già critica, anche i dati sulla conciliazione vita-lavoro che mostrano un mercato del lavoro italiano più rigido della media europea: le donne godono infatti di minore flessibilità rispetto agli uomini, in particolare le lavoratrici laureate. Queste disuguaglianze sono in larga parte il riflesso della «specializzazione» di genere tra lavoro retribuito e non retribuito, in virtù del quale le donne più frequentemente accettano retribuzioni inferiori a fronte di vantaggi in termini di flessibilità e orari;

    è facilmente intuibile come la delineata discriminazione di genere nel mondo del lavoro abbia importanti conseguenze nel settore previdenziale: il divario di genere a livello occupazionale e retributivo, che si accumula nell'arco di una vita, conduce infatti a un divario pensionistico ancor più accentuato e, di conseguenza, comporta per le donne in età avanzata un maggior rischio di povertà rispetto agli uomini;

    inoltre, le carriere delle donne sono più brevi, principalmente a causa del loro ruolo e degli impegni familiari: la maternità e la cura dei minori, dei familiari anziani, malati o disabili e di altre persone a carico, rappresentano un lavoro supplementare o talvolta a tempo pieno, gratuito, quasi esclusivamente delle donne, e ciò ha un impatto enorme sulla loro capacità di accumulare una pensione completa;

    i dati 2022 dell'osservatorio Inps evidenziano come le pensioni delle donne valgano circa il 30 per cento in meno rispetto a quelle degli uomini: per questi ultimi l'assegno medio è di 1.381 euro, per le donne la media è di 976 euro;

    in generale, gli uomini percepiscono pensioni mediamente più elevate rispetto alle donne, arrivando ad essere quasi il doppio (+81,5 per cento) nel settentrione per la categoria vecchiaia;

    nel tentativo di ovviare alle problematiche citate, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha introdotto una misura denominata «opzione donna» che consentiva alle donne di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni;

    la misura, rivelatasi del tutto insufficiente negli anni e non risolutiva del problema del divario previdenziale di genere, di recente è stata ulteriormente ridimensionata attraverso l'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha imposto condizioni aggiuntive fra le quali, in particolare, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli introducendo quindi un requisito discutibile, che rischia di divenire discriminatorio e comunque non risolutivo;

    nel dettaglio il citato articolo 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato «opzione donna» a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni). Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni; ai fini del beneficio del suddetto trattamento pensionistico anticipato, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

     a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

     b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

     c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli;

    è evidente come le dette modifiche restringano significativamente la platea delle beneficiarie e complessivamente risultino peggiorative e più penalizzanti per le donne rispetto alla normativa previgente,

impegna il Governo

1) a prevedere le opportune iniziative legislative finalizzate a ridurre il divario pensionistico di genere attraverso l'introduzione di nuovi e più efficaci strumenti o meccanismi previdenziali e, ferma restando la copertura ivi prevista, ad abrogare le novità introdotte con l'articolo 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
(1-00133) «Ghirra, Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CURTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, così come le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

   il successivo comma 3-bis del citato articolo 57, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, ha previsto che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al medesimo comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   lo stesso comma 3-bis disponeva, tra l'altro, che il riparto venisse effettuato fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, avessero presentato istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

   attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021, infine, è stata disciplinata la ripartizione del fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Si tratta delle risorse statali destinate agli incentivi per le assunzioni, a tempo indeterminato, di cui al già citato comma 3-bis. In particolare l'Allegato 1 al decreto, oltre ad individuare le amministrazioni beneficiarie e a quantificare il contributo annuo spettante a ciascuna, segnala il numero di assunzioni ammesse, suddivise per categoria;

   dopo aver correttamente adempiuto all'erogazione delle prime quote annuali di spettanza, il Ministero interrogato risulta a tutt'oggi inadempiente verso gli enti beneficiari circa la liquidazione del contributo relativo all'anno 2023;

   si segnala che la precedente quota è stata corrisposta contestualmente alla liquidazione degli importi relativi al Fondo ordinario e, pertanto, tale ritardo desta forte preoccupazione in seno alle amministrazioni interessate;

   il ritardo nella liquidazione del contributo cagiona inoltre un grave pregiudizio agli stessi enti, soprattutto a quelli di minori dimensioni, che debbono far fronte a stringenti vincoli di bilancio ed esigenze di cassa indifferibili –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per procedere alla sollecita liquidazione delle quote del fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato dallo stesso previste e quali siano le motivazioni dell'attuale ritardo.
(5-00802)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CAPPELLETTI e FENU. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   inoltre, i soggetti cessionari dei crediti d'imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate alla «piattaforma cessione crediti», per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nel «cassetto fiscale» e utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

   con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023, della legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, sono state introdotte dal Governo modifiche alle disposizioni sopra esposte bloccando di fatto, se non per alcune tipologie di interventi per i quali è stata posta una deroga, la possibilità di impiegare per nuovi interventi il meccanismo di sconto e cessione del credito, nonostante i meccanismi abbiano fortemente contribuito al rilancio del comparto economico, in particolare di quello edilizio;

   inoltre, con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, non viene affrontato in modo risolutivo il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», nonostante le garanzie annunciate da parte del Governo che avrebbe individuato delle soluzioni in grado di sbloccare la cessione dei crediti. Ad oggi la situazione appare ancora in gran parte bloccata e continua ad alimentare gravissimi problemi economici di cittadini ed imprese che rischiano il fallimento della propria attività;

   rispetto a tali aspetti si ritiene opportuno attivare un monitoraggio trasparente al fine di individuare con precisione la tipologia dei soggetti coinvolti e dell'ammontare degli importi per intraprendere iniziative legislative risolutive –:

   quale sia l'esatto ammontare, dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto «cassetto fiscale»), distinti per annualità e tipologia di bonus, e quali siano le iniziative legislative che intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati.
(5-00797)

Interrogazioni a risposta scritta:


   UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   in data 11 luglio 2022, è stato illustrato a Taranto il progetto di Rete Ferroviaria Italiana di riqualificazione degli spazi interni ed esterni della stazione e della prospiciente Piazza Duca D'Aosta;

   in tale occasione, RFI si è impegnata «finanziare, progettare ed attuare gli interventi di riqualificazione architettonica e funzionale dei locali adibiti al servizio passeggeri nonché di banchine, pensiline e dei relativi ambiti di accesso, con particolare riferimento alla riqualificazione del sottopasso»;

   successivamente la giunta comunale di Taranto ha approvato un protocollo d'intesa, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana con cui il comune si è impegnato a contrarre dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per un valore di 2 milioni di euro, da aggiungersi ai 25 milioni di euro previsti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e destinati al progetto di riqualificazione dello scalo ferroviario ionico;

   ad oggi, però, la stazione ferroviaria di Taranto versa in condizioni di incuria, anche per l'assenza di un indispensabile punto di ristoro per i viaggiatori;

   nelle more della conclusione dei lavori, che dovrebbero avere avvio nel mese di dicembre del corrente anno, l'accessibilità alla stazione non è pienamente garantita ai disabili, vista la mancanza di ascensori, corrimano e guide per non-vedenti, che rendono difficoltoso il passaggio anche agli utenti provvisti di bagagli pesanti e più ingombranti –:

   se intenda, per quanto di competenza, valutare l'opportunità di accelerare l'avvio dei lavori, a partire dalle opere necessarie a garantire la piena accessibilità della stazione e la presenza stabile di un punto di ristoro per i viaggiatori.
(4-00953)


   BORRELLI e BONELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   il 18 aprile 2023 presso l'amministrazione della provincia di Pesaro e Urbino è stato avviato un procedimento autorizzavo per l'impianto complesso polifunzionale di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, localizzato a Ponte Armellina nel comune di Petriano (Pesaro e Urbino) dalla società Aurora s.r.l.;

   la suddetta società Aurora s.r.l., è una società di scopo neo costituita ad hoc per realizzare la discarica, con capitale sociale depositato da Ecoservizi S.r.l., per il 60 per cento, risultante di proprietà di soggetti non identificabile dalla visura camerale, domiciliato nella Repubblica di San Marino, e il 40 per cento dal capitale sociale depositato da Marche multiservizi S.p.a. multi utility a partecipazione e controllo pubblico, dove i soci pubblici (quasi la totalità dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino e l'amministrazione provinciale) detengono la maggioranza del capitale sociale;

   il progetto della citata discarica di Riceci (Ponte Armellina) nel comune di Petriano pubblicato dalla provincia di Pesaro e Urbino è un progetto abnorme: 5 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi da depositare in una delle vallate più belle delle Marche, impegnando una superficie di 115.790 metri quadri, con una superficie di intervento complessiva di 268.000 metri quadri e movimenterà conferimenti per 200.000 tonnellate annui per 25 anni. Con un giro di affari ipotizzabile superiore ai 500 milioni di euro;

   rimane poco chiara la motivazione in base alla quale la suddetta società Marche multiservizi Spa, che è la multi utility più grande delle Marche, con un valore della produzione per l'anno 2022 che si è attestato a 152 milioni di euro, e un utile netto di 15,3 milioni di euro, abbia bisogno di un partner economico della Repubblica di San Marino, sconosciuto, al quale cede la maggioranza delle quote societarie di una società di scopo creata ad hoc per realizzare la discarica e non propone tale progetto in proprio in qualità di Marche multiservizi Spa;

   sarebbe peraltro da verificare quali importanti elementi tecnici, economici e di know-how aziendale abbia questo partner di San Marino per motivare la scelta di Marche multiservizi Spa a costituire la società Aurora s.r.l.;

   non è dato sapere, inoltre, con quali procedure – e se di evidenza pubblica – e secondo quali criteri sia stato selezionato il partner economico con il quale si è costituita la società Aurora s.r.l., se il consiglio di amministrazione e l'assemblea degli azionisti della società Marche multiservizi Spa fossero a conoscenza del coinvolgimento di un altro soggetto privato nell'operazione economica del progetto della suddetta discarica, e se il consiglio di amministrazione della società Marche multiservizi Spa abbia approvato la costituzione della società Aurora S.r.l. così come da visura camerale;

   una società a partecipazione e controllo pubblico quale la citata Marche multiservizi Spa multi utility, dovrebbe garantire la massima trasparenza ed etica nei propri investimenti e nella selezione e modalità di scelta dei partner che intende coinvolgere –:

   se il Governo non ritenga necessario, per quanto di competenza, anche avvalendosi dei poteri ispettivi di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottare iniziative per fare chiarezza circa le procedure messe in atto dalla società a partecipazione e controllo pubblico di cui in premessa, al fine di garantire la necessaria trasparenza e il pieno rispetto dell'interesse pubblico nelle suddette procedure.
(4-00955)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


   DI BIASE e CASU. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   una delegazione composta dalla interrogante e dai deputati del Partito democratico Debora Serracchiani, Andrea Casu, dalla senatrice Cecilia D'Elia e dal deputato di Avs Devis Dori, ha visitato nella mattinata del 3 maggio 2023 l'area femminile del carcere di Rebibbia insieme alla Garante dei detenuti di Roma Valentina Calderone;

   durante la visita la delegazione è stata ricevuta dalla direttrice del carcere Nadia Fontana ed ha avuto un confronto proficuo;

   medesima disponibilità durante il sopralluogo è stata data dal personale della Polizia penitenziaria e dal Comandante Tommaso Marghella;

   nel corso del sopralluogo sono emerse numerose criticità: carenza di organico per la Polizia penitenziaria e insufficienza delle risorse non solo per finanziarie progetti rieducativi ma anche la stessa manutenzione ordinaria della struttura;

   la delegazione è venuta a conoscenza nel reparto infermeria di due situazioni particolarmente gravi che richiedono di essere portate alla luce perché incompatibili con un giusto regime carcerario:

    nel primo caso le condizioni di detenzione e di salute di una donna – è stato riferito tossicodipendente – trovata in uno stato di salute precario e in stato di astinenza, con segni sul corpo provocati – come ci è stato detto – dal tentativo di scardinamento della finestra della propria cella;

    nel secondo caso, in una cella poco distante, le drammatiche condizioni di detenzione di una donna affetta da disturbi psichici, allettata e circondata dalle proprie deiezioni;

   serve sottolineare come il personale della Polizia penitenziaria, proprio in relazione a casi come questo, si trovi a dover svolgere mansioni che non attengono in nessun modo al proprio ruolo –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti ed in particolar modo dei casi specifici menzionati in premessa, che rappresentano una situazione drammatica che richiede una risposta urgente;

   a tal proposito quali iniziative siano state messe in campo per verificare e affrontare l'emergere di casi gravi come questi, che portano alla luce condizioni di salute e di fragilità incompatibili con il regime carcerario.
(3-00374)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SERRACCHIANI, DI BIASE, CASU e DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la presenza delle donne detenute nelle carceri italiane si attesta poco sopra il 4 per cento del totale della popolazione detenuta;

   il tasso di affollamento risulta comunque superiore a quello generale, e le donne, con il minimo peso che arrecano al sistema penitenziario, lo subiscono più degli uomini;

   la Casa Circondariale di Rebibbia femminile «Germana Stefanini», la più grande tra le quattro carceri femminili presenti in Italia, nonché una delle più grandi d'Europa, ospita detenute comuni e in regime di media e di alta sicurezza, e soffre di una cronica insufficienza di personale;

   sono presenti nella struttura detenute affette da gravi e gravissimi problemi di salute mentale, di diversa natura, che vengono ospitate nei locali destinati all'infermeria che abbiamo potuto visitare e che riteniamo del tutto inidonei alla cura, all'assistenza nonché alla sicurezza, anche degli operatori;

   il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «articolazioni per la salute mentale» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici;

   si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata;

   anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, ha sottolineato che «soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale», in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione;

   nell'istituto «Germana Stefanini» è stato attrezzato, da ben due anni, un reparto pronto per accogliere un'ATSM, prevista per otto posti, che però è chiuso ancora inutilizzato in attesa che venga reso operativo –:

   se i Ministri interrogati non ritengano di dovere con urgenza adottare tutte le iniziative necessarie a rendere operativo nel minor tempo possibile il reparto destinato ad ospitare l'A.T.S.M. presso la casa circondariale femminile di Rebibbia.
(5-00800)

Interrogazione a risposta scritta:


   ORLANDO, SERRACCHIANI e GIANASSI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel novembre del 2022 la Corte d'assise d'appello di Palermo ha dichiarato la nullità di una sentenza e dell'intero procedimento di primo grado ex articolo 178, lettera a), codice di procedura penale, per la presenza nel collegio di un giudice popolare che, legittimamente immesso nelle funzioni, nel corso del dibattimento, aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

   i giudici popolari integrano la composizione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise e di appello, ovvero gli organi giurisdizionali che giudicano sui reati di maggior gravità e allarme sociale: l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 287 del 1951 stabilisce che tra i requisiti per la nomina dei giudici popolari per le Corti di assise vi sia quello di avere un'età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;

   i lavori parlamentari preparatori della legge n. 287 del 1951 chiariscono che «il requisito della età è richiesto per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e non per l'iscrizione nelle liste», che deve, dunque, sussistere al momento della nomina, restando irrilevante che, successivamente, in corso di sessione, il giudice popolare raggiunga e superi il sessantacinquesimo anno di età;

   il Ministro della giustizia, nel rispondere il 16 febbraio 2023 ad un question time al Senato della Repubblica che esprimeva grave preoccupazione rispetto alla citata decisione della Corte di assise d'appello di Palermo, che, anche secondo quanto riportato dai mezzi di informazione, ha avuto come conseguenza, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, la scarcerazione di imputati pericolosi condannati in primo grado a lunghe pene detentive per gravissimi reati, sosteneva che tale giurisprudenza sarebbe stata del tutto coerente con quella di legittimità, la quale, sempre secondo le parole del Ministro, si sarebbe espressa nel tempo in modo costante, anche a Sezioni Unite, e si dichiarava, al contempo, testualmente «propenso a una rimodulazione totale della legge»;

   una disamina delle decisioni della Corte di cassazione dimostra secondo gli interroganti invece come la stessa non abbia mai espresso l'univoco e costante orientamento riferito dal Ministro interrogato, oltre a non essersi mai pronunciata in materia a Sezioni Unite –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di dover fornire immediate rassicurazioni in merito ad una revisione del proprio orientamento richiamato in premessa rispetto ad un'interpretazione della legge n. 287 del 1951 basata su presupposti, a parere degli interroganti, manifestamente infondati, nonché sulla preoccupante ricaduta su processi particolarmente importanti e delicati che avrebbe una revisione della legge in questione, prospettata dal medesimo Ministro.
(4-00957)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   LAI e SIMIANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:

   in data 11 settembre 2020 è stato comunicato dall'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità a Christian Solinas, presidente della regione Sardegna, la nomina a Commissario straordinario per la viabilità della Sardegna;

   la procedura commissariale si è resa necessaria per lo sblocco di dieci tra le principali opere stradali dell'isola, del valore di oltre un miliardo di euro;

   la realizzazione di quelle opere, in tempi rapidi e certi, avrebbe consentito di porre rimedio alle gravi lacune relative alla sicurezza stradale oltre che ad agevolare il trasporto delle persone e delle merci consentendo così di realizzare una moderna ed efficiente rete viaria che potesse avere effetti positivi sull'isolamento di determinati territori ponendo le condizioni di sviluppo economico e sociale della Sardegna;

   di tutte le attività previste risulta completata solo quella relativa alla SS 125 tronco Tertenia-San Priamo: lotto primo, stralcio secondo, inaugurato il 21 luglio 2021;

   non si conoscono, anche perché non sono evidenti i lavori infrastrutturali effettuati, le attività svolte relative ai seguenti interventi previsti:

    a) SS 131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1° lotto); SS 131, completamento itinerario Sassari-Olbia – potenziamento, messa in sicurezza della SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (2° lotto);

    b) SS 554, (ex 125) cagliaritana, connessione tra la 554 e la nuova SS 554;

    c) SS 554 cagliaritana, adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso – primo intervento funzionale (dal km 1+500 al km 7+100);

    d) SS 554 cagliaritana, adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione dell'intersezione a raso, secondo intervento funzionale (dal km 7+100 al km 11+850);

    e) SS 130, eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu dal km 3+100 a 15+600;

    f) SS 291, lavori di costruzione del lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto);

    g) SS 195 Sulcitana Cagliari-Pula, completamento dell'itinerario Cagliari-Pula; collegamento con SS 130 e aeroporto Cagliari-Elmas lotto 2;

    h) SS 126, realizzazione nuovo collegamento terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco e della circonvallazione di Sant'Antioco;

    i) Nuova SS 125/133-bis Olbia-Palau tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni; nuova SS 125/13-bis Olbia Palau tratta Arzachena-Palau da svincolo di Arzachena nord al km 351 dell'attuale SS 125 – primo stralcio –:

   se a distanza di oltre 30 mesi il Ministro interrogato abbia un quadro aggiornato delle attività svolte dal commissario sulle opere e quali siano le delibere assunte e se conosca i tempi di ultimazione di tutte le opere assegnate al commissario straordinario;

   di quali elementi informativi disponga in relazione al completamento della SS 291, ovvero dei lavori di costruzione del lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto) e dall'altro lato dei lavori relativi alla SS 554 cagliaritana ed ex 125 di cui lo stesso commissario aveva annunciato nel settembre 2022 il definanziamento per coprire le spese relative alla SS 291;

   se siano state adottate in questi 6 mesi le deliberazioni connesse al definanziamento della 554 e al finanziamento della 291 e se ci siano motivazioni ostative da parte di Anas su questa specifica attività.
(5-00796)


   GRIPPO e PASTORELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della caduta di alcuni massi dal Monte Cucca nel comune di Terracina (Latina) nel lontano 2012, la linea ferroviaria Terracina-Roma rimane ad oggi chiusa in attesa della messa in sicurezza;

   dopo oltre dieci anni, nonostante un finanziamento regionale di quattro milioni di euro, non si è mai concretizzato nessun intervento nell'area interessata;

   l'amministrazione comunale, responsabile del progetto e dei relativi lavori, aveva il compito di acquisire numerosi pareri, tra cui quello fondamentale delle Ferrovie dello Stato –:

   se, a quanto risulta al Ministro interrogato, Ferrovie dello Stato S.p.A. abbia in merito al progetto presentato dall'amministrazione comunale espresso parere negativo, ovvero positivo con relative prescrizioni;

   se, stante la rilevanza per molti comuni della provincia di Latina della riattivazione della tratta ferroviaria Terracina-Roma e dopo oltre dieci anni dalla sua chiusura, intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché si giunga alla sua riattivazione.
(5-00799)

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   LAI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   per essere ammessi al corso di specializzazione S.e.F.A. indetto dal Ministero dell'interno – ex Agenzia dei segretari comunali per il conseguimento dell'idoneità a segretario nei comuni con più di 65.000 abitanti, nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, l'articolo 31, comma 1, lettera b), CCNL del 16 maggio 2001 e l'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, richiedono che i segretari comunali abbiano almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti;

   il Ministero dell'interno ha sempre interpretato il disposto normativo prevedendo, nei bandi del 2019 e del 2020 che il servizio svolto nei comuni superiori ai 10.000 abitanti e/o nelle unioni dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti dovesse essere successivo ai due anni di servizio nei comuni di 3ª classe (comuni sopra i 3.000 abitanti e fino a 10.000);

   il TAR Lazio (Sent. TAR Lazio Sez. I quater n. 6596/2020, n. 6982/2022) è più volte intervenuto dichiarando l'illegittimità dei bandi come formulati dal Ministero dell'interno, e quindi riammettendo diversi candidati esclusi (oltre una decina per il bando 2020) affermando che la norma non opera alcuna differenza in merito al momento di svolgimento del servizio, limitandosi a richiedere unicamente che esso venga prestato per un periodo almeno biennale. Ciò che legittima l'accesso al corso di specializzazione S.e.F.A. è quindi l'esperienza maturata, con un servizio di durata complessiva almeno biennale;

   sta per uscire il nuovo bando per il corso di specializzazione S.e.F.A. –:

   se il Ministro interrogato intenda dare precise direttive affinché il nuovo bando tenga conto delle sentenze del TAR richiamate in premessa ovvero se ritenga possibile prevedere come requisito di ammissione l'aver espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o l'essere in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni dei comuni e/o comunità montane con popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti, a prescindere dal momento in cui il servizio sia stato svolto, al fine di evitare possibili e nuove pronunce di illegittimità analogamente a quanto avvenuto per gli ultimi bandi.
(5-00798)

Interrogazioni a risposta scritta:


   PICCOLOTTI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   domenica 7 maggio 2023 il comune di Foligno intitolerà una piazza nella frazione di Borroni ad Angelo Mancia, giovane neo fascista ucciso a Roma il 12 marzo 1980; Angelo Mancia non era di Foligno, seppur vi fosse nato il 17 ottobre 1957; va poi considerata la biografia che di Angelo Mancia è stata scritta da il Messaggero, il giorno dopo il suo omicidio;

   il nome di Angelo Mancia compare per la prima volta nelle cronache della violenza politica il 23 novembre 1974 quando viene riconosciuto tra gli aggressori di un giovane di sinistra, Luigi Schepisi, che finisce all'ospedale col cranio fracassato a colpi di spranga, indicato e conosciuto nel quartiere Italia come picchiatore, nel maggio del 1975 è detenuto a Perugia per possesso di armi e due anni dopo viene condannato al soggiorno obbligato in Sicilia per essere rimasto coinvolto in una rissa;

   nel novembre del '77 ad Angelo Mancia vengono notificate altre due denunce, una per associazione a delinquere e una per ricostituzione del partito fascista e nel marzo dell'anno successivo riceve ancora denunce per violenza privata, lesioni aggravate e reati contro l'ordine pubblico;

   nel dicembre del '78 viene denunciato per il possesso di un pugno di ferro e, due mesi dopo viene incriminato insieme ad altri sei giovani per il danneggiamento di un'auto a Lecce;

   naturalmente niente di tutto ciò può giustificare la violenza, il sangue e il dolore che la morte di Mancia hanno comunque provocato, tuttavia, la scelta di intitolare uno spazio pubblico, per di più in una città come Foligno, medaglia d'argento per quello che ha subito e sopportato durante l'occupazione nazi fascista, ad avviso dell'interrogante è particolarmente inopportuno;

   la violenza politica in Italia ha lasciato una scia lunghissima di morti che è giusto piangere e ricordare, riflettendo su quanto è accaduto, ricostruendo una memoria e per questa via rafforzare i valori democratici su cui si fonda la Repubblica e la sua Costituzione;

   tanti uomini e donne hanno perso la vita in una stagione che si può definire di «guerra a bassa intensità» e che non è possibile ricondurre esclusivamente ad un generico clima di violenza politica tra parti contrapposte;

   la strada per conquistare una vera pacificazione nazionale passa dal riconoscimento unitario e unanime dei valori antifascisti della nostra Costituzione forgiata nella mobilitazione per la libertà e la democrazia, negli anni della Resistenza e poi anche in quelli che seguirono della violenza politica e per questo l'Italia non può permettersi di vivere oggi una stagione di rinnovato uso politico della storia per cui commemorazioni, ricordi e intitolazioni servano a riscrivere la storia, a ridefinire le responsabilità, a mettere in luce alcuni fatti mettendone in ombra altri;

   considerato che la denominazione di strade e piazze pubbliche da parte dei comuni è sottoposta all'autorizzazione del prefetto, ai sensi della legge n. 1188 del 1927, non si comprende per quali motivi, in un caso del genere, il prefetto si sia pronunciato favorevolmente;

   in ogni caso, a parere dell'interrogante, sarebbe auspicabile che si disponesse l'annullamento o la revoca di tale autorizzazione –:

   se non intenda acquisire dal prefetto di Perugia ogni elemento utile circa la scelta di intitolare una piazza del comune di Foligno ad Angelo Mancia e circa la relativa autorizzazione, e se comunque il prefetto non intenda adottare ogni iniziativa di competenza affinché sia riconsiderata la suddetta intitolazione.
(4-00956)


   DI MAGGIO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   il 4 e 5 settembre 2021, come riportarono giornali italiani e stranieri, si tenne a Parigi «Desir d'enfant», evento dedicato alla procreazione assistita, nel quale numerose iniziative pubblicizzavano la maternità surrogata, pratica illegale in Francia, con suggerimenti al pubblico su percorsi e costi per realizzarla all'estero, aggirando il divieto;

   la maternità surrogata è una pratica clinica espressamente vietata in Italia dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che commina la reclusione da tre a ventiquattro mesi e multe da 600.000 a 1.000.000 di euro a «chiunque, in qualsiasi forma, realizza organizza o pubblicizza (...) la surrogazione di maternità». Tale norma vieta il contratto di maternità surrogata perché contrasta con norme imperative, in particolare con il principio sancito dall'articolo 269, comma 3, del codice civile, secondo cui la maternità è attribuita soltanto alla donna partoriente;

   con queste tecniche, che coinvolgono diritti fondamentali della persona sanciti nella Costituzione, assumono rilievo diverse posizioni soggettive che richiedono tutela: il diritto della madre gestante di non essere oggetto o mezzo di pretese altrui, in particolare dei «genitori intenzionali», trova fondamento costituzionale negli articoli 2, 3 e 32, rispettivamente nei «diritti inviolabili dell'uomo», nella «pari dignità sociale» di ogni persona e nel divieto di «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». A riconoscere che la surrogazione «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» è pure la Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2017. La Corte ha inoltre chiarito che titolare dei beni offesi dalla surrogazione non è soltanto la madre biologica, ma anche l'intera collettività, che risulterebbe compromessa da questa nuova tecnica di formazione delle famiglie;

   alla maternità surrogata ci si presta dietro il pagamento di un corrispettivo, così contravvenendo alle disposizioni che riconoscono una violazione della dignità umana nella riduzione a merce di scambio di beni e valori che non hanno natura patrimoniale. In particolare, rilevano la convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono, rispettivamente all'articolo 21 e all'articolo 3, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

   gli organizzatori dell'evento di Parigi avevano programmato per il maggio 2022, con il titolo «Un sogno chiamato bebè», un analogo appuntamento a Milano che, in seguito a una forte mobilitazione, fu rinviato dagli organizzatori a data da destinarsi;

   con il titolo «Wish for a baby», la manifestazione milanese è stata riprogrammata per il 20 e 21 maggio 2023. Nella home page, tornano in forma allusiva gli inviti all'elusione internazionale del divieto nazionale, visti a Parigi: «scoprirai le diverse opzioni di trattamento disponibili nel mondo», «discuteranno dell'adeguatezza di un trattamento all'estero», «spiegheranno (...) i metodi di trattamento disponibili sia a livello locale che in tutto il mondo» –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per garantire il rispetto delle leggi vigenti e contrastare ogni forma di promozione commerciale legata alle pratiche illegali descritte in premessa.
(4-00958)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:


   GHIRRA, MARI e GRIMALDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa, si apprende delle vicissitudini giudiziarie di circa millecento lavoratori e lavoratrici licenziati dalla compagnia aerea Alitalia e non assunti dalla nuova compagnia ITA;

   i citati procedimenti giudiziari avrebbero a oggetto il diritto al reintegro nella compagnia aerea subentrante, in nome dell'articolo 2112 del codice civile, che riconosce in caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo che «il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano»;

   con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

   il decreto ministeriale di costituzione della nuova società (denominata Italia trasporto aereo S.p.A.) è stato firmato il 9 ottobre 2020 e, in seguito, il consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

   il comma 6 dell'articolo 79 prevedeva la possibilità di trasferire il personale ricompreso nel perimetro delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, a ITA;

   l'articolo 202, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 34 del 2020, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha eliminato la possibilità di trasferire il personale con i complessi aziendali;

   il 23 febbraio 2021 l'VIII Commissione del Senato ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 di ITA, segnalando l'urgenza di garantire la disponibilità di ammortizzatori sociali idonei a fronteggiare le specifiche necessità del comparto del trasporto aereo, almeno fino alla realizzazione della strategia di reintegro prevista dal piano, prevedendo anche un sostegno finanziario straordinario per il 2021 del FSTA (fondo di solidarietà del trasporto aereo), prorogato in seguito fino alla recente introduzione di una ulteriore proroga di sei mesi del cosiddetto recentissimo «decreto Lavoro» dalla naturale scadenza il 31 dicembre 2023, estesa fino al 30 giugno 2024;

   i lavoratori chiedono parità di condizioni economiche e normative già godute alle dipendenze della Alitalia in amministrazione straordinaria e ciò a decorrere dal 15 ottobre 2021 e che detta operazione venga qualificata come «cessione di azienda o di ramo d'azienda», con le dovute tutele per il personale;

   una parte cospicua dei quattromila lavoratori rimasti in Alitalia (tutti in cassa integrazione) ed esclusi dal passaggio in ITA, attende l'esito delle trattative con Lufthansa per la cessione di una quota della compagnia aerea;

   risulterebbe inoltre, secondo gli articoli citati, che le società interessate si rifiuterebbero di depositare in giudizio la documentazione che certifica la cessione del ramo d'azienda a Ita Airways;

   fra questi, un documento del 13 ottobre del 2021 – con cui i commissari di Alitalia accettavano le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di vendere in blocco l'intero perimetro «aviation» – confermerebbe che la vendita sia stata effettuata in blocco: «aeromobili, slot, know how, banche dati, sistemi informativi»;

   risulterebbe altresì che numerosi tribunali abbiano intimato a ITA la produzione integrale del contratto, decisivo per stabilire la prosecuzione dell'attività e l'esito delle oltre 1.100 cause dei lavoratori esclusi che chiedono il reintegro –:

   quali iniziative urgenti intendano intraprendere per risolvere la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici in cassa integrazione;

   se non ritengano necessario adottare le iniziative di competenza affinché l'intera documentazione – di evidente interesse pubblico, a parere degli interroganti – sia resa ostensibile agli interessati.
(4-00952)


   CANNATA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   i lavori socialmente utili sono nati come strumento di politica attiva del lavoro, indirizzati a soggetti svantaggiati, basati sulla partecipazione a iniziative di pubblica utilità limitate nel tempo, inizialmente utilizzati presso i propri comuni di residenza;

   la legge regionale Sicilia n. 24 del 2000, recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili e norme urgenti in materia di lavoro», ha recepito le norme statali sui lavori socialmente utili e prevede un programma di fuoriuscita dal bacino di tutti i lavori socialmente utili, da inviare all'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione Siciliana da parte degli enti utilizzatori, pena la decadenza da tutti i benefìci previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili;

   la legge regionale n. 8 del 2017, oltre alla copertura economica per la prosecuzione in ASU dei lavoratori del Fondo sociale occupazione formazione, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 11 prevede le misure di fuoriuscita attraverso la costituzione di una «sezione esuberi» al fine di essere ricollocati, con contratti a tempo indeterminato, in aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'amministrazione regionale, in enti locali territoriali o istituzionali, nonché in enti e aziende da questi dipendenti;

   tuttavia, fino ad oggi, permane la condizione di precarietà e sfruttamento nei confronti di questi lavoratori;

   in data 17 aprile 2023 il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno diramato una nota congiunta finalizzata alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili;

   nello specifico con il decreto-legge n. 198 del 2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023 è stata disposta un'ulteriore proroga al 30 giugno 2023 del termine previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

   la ratio di tale proroga è da ricercare nella volontà del legislatore di favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione, rispetto a quelli già attivati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare l'assunzione stabile di tali lavoratori;

   tale proroga favorisce il riassorbimento dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico delle amministrazioni delle regioni di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia;

   la Regione Siciliana è esclusa dalla possibilità di partecipare alle medesime procedure di stabilizzazione –:

   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza affinché le risorse finanziarie di cui in premessa vengano ripartite per favorire anche il riassorbimento dei lavoratori ASU della Regione Siciliana, che ne è rimasta momentaneamente esclusa;

   quali iniziative il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, per un legittimo processo di stabilizzazione dei precari ASU della Regione Siciliana, al fine di restituire dignità a questi lavoratori che hanno svolto sempre la loro attività in modo efficiente ed efficace.
(4-00954)


   DORI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   a Calcio, in provincia di Bergamo, ha sede uno stabilimento di Italtrans, colosso bergamasco della logistica alimentare del Nord Italia, con una ventina di poli logistici;

   nel sito operano centinaia di lavoratori, anche non dipendenti, come quelli assunti dalle cooperative che lavorano in appalto nel magazzino;

   da mesi si susseguono scioperi e cortei per denunciare le condizioni lavorative, con turni e carichi di lavoro insostenibili;

   come riportato in un articolo de L'Espresso dal 28 aprile 2023, fonti sindacali affermano che i facchini delle cooperative movimenterebbero tra i 4 e 5 colli al minuto. Si tratta quindi di 165 colli all'ora, perché il tempo effettivo è di 45 minuti;

   considerando che i pacchi pesano tra i 10 e i 18 chili l'uno, a ogni lavoratore spetterebbe la movimentazione anche di oltre 20 tonnellate per turno lavorativo;

   secondo uno studio della rete Iside, già a un ritmo di 80 colli orari il rischio di danni muscolo-scheletrici sarebbe molto elevato, la proposta dell'azienda si pone in netto e rischioso contrasto con la tutela della salute dei lavoratori;

   sempre secondo quanto riportato da L'Espresso, l'Usb – Unione sindacale di Base – denuncia nello stabilimento casi di demansionamenti e discriminazioni nei confronti degli iscritti alle rappresentanze sindacali –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure nonché di tutelare il libero esercizio dell'attività sindacale.
(4-00959)

PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CURTI. – Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   il 9 novembre del 2022 due forti scosse di terremoto, la prima di magnitudo 5.5 delle ore 7.07 e la seconda di magnitudo 5.2 delle ore 7.08, hanno colpito il nord della regione Marche interessando in particolare i territori di Ancona, Fano e Pesaro;

   si tratta degli eventi di maggiore intensità verificatisi, dai primi del '900, nella specifica area geografica. La sequenza sismica si è poi sviluppata, durante i giorni successivi, attraverso una serie di ulteriori scosse, di cui almeno tre aventi magnitudo superiore a 4 e oltre trenta di magnitudo superiore a 3;

   la regione Marche, nonostante le evidenze empiriche fornissero immediatamente la percezione di un impatto di grado medio-alto, attendeva quasi due settimane per richiedere al Governo lo stato di emergenza. Quest'ultimo, peraltro, veniva formalmente deliberato dal Consiglio dei ministri soltanto in data 11 aprile 2023, cioè a distanza di 5 mesi dall'evento;

   con la dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo ha provveduto a stanziare la somma di euro 4.860.000 specificando che tali risorse verranno utilizzate «per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento effettuata dalla Protezione civile nazionale»;

   i dati disponibili circa le ricadute del sisma attestano un numero di sfollati che, a fine marzo, era ancora superiore alle 500 unità (dati Protezione civile), mentre quantificano in oltre 1.000 gli edifici lesionati con vario grado di intensità. Si tratta di uno scenario che, pertanto, autorizza a quantificare il danno complessivo nell'ordine delle centinaia di milioni di euro. Una stima che, pur «nelle more della valutazione dell'effettivo impatto», richiede fin d'ora l'impegno a riservare i fondi sufficienti per affrontare con efficacia la fase di ricostruzione;

   il Governo tuttavia, oltre ad aver segnato un ritardo significativo nella formalizzazione dello stato di emergenza, sembra non aver posto la ricostruzione al centro dell'agenda. La deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 aprile scorso, infatti, non solo si limita a dare attuazione esclusivamente ai «primi interventi» ma lo fa, paradossalmente, a distanza di mesi dalla calamità. Inoltre manca a tutt'oggi una pianificazione articolata e sistematica che funga da presupposto al percorso post emergenziale;

   si evidenzia, infine, che la legge 11 aprile 2023 n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 11 del 2023 ha ripristinato, per interventi eseguiti su immobili danneggiati, tra gli altri, dal sisma del 2009 e da quello del 2016, la possibilità di utilizzare le misure di «sconto in fattura» e «cessione del credito» per fruire dei crediti fiscali maturati con il «superbonus 110%». Tale opportunità, tuttavia, a causa dei ritardi nella dichiarazione dello stato d'emergenza, non sembrerebbe applicabile ai territori del nord delle Marche colpiti dal sisma del 2022, generando così una grave sperequazione –:

   quali iniziative intenda avviare il Governo per garantire alle popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 9 novembre 2022 risorse adeguate e piena operatività del superbonus 110%, in quanto necessari al processo di ricostruzione.
(5-00801)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   DORI, D'ALESSIO e GALLO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   con bando pubblicato il 17 novembre 2020 il Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico su base distrettuale per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore;

   con bando pubblicato l'11 dicembre 2020 il Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico su base distrettuale per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti;

   in risposta all'interrogazione a risposta orale 3-02870, il 14 giugno 2022 l'allora Ministero della giustizia rispondeva che: «Con nota formale inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica (...) si è provveduto per l'anno in corso, alla assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle dette graduatorie, 345 idonei per il concorso di direttore e 686 idonei quanto ai cancelliere esperto»;

   il Ministero della giustizia, in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00123, a dicembre 2022, ha affermato: «Riguardo alla assunzione dei 689 idonei dalla graduatoria del concorso per cancelliere esperto e dei 340 idonei dalla graduatoria del concorso per direttore, richieste entrambe nel Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2022-2024 approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 2022 n. 1901, si è ancora in attesa della autorizzazione da parte del competente Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   in risposta ad alcune richieste di chiarimento, il Dipartimento della funzione pubblica ha affermato: «si comunica che l'iter di predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, avviato dal Dipartimento della funzione pubblica già dal mese di settembre, è tuttora in corso... Si precisa che il Ministero della giustizia non ha ancora ultimato la trasmissione necessaria ai fini dell'inserimento nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione alle assunzioni che, allo stato, è in fase di predisposizione il provvedimento di autorizzazione riferito ad un primo gruppo di amministrazioni per le quali l'istruttoria è stata definita»;

   dalla predetta risposta si evincerebbe che non sarebbe il Ministero della giustizia a dover attendere l'autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica ma, al contrario, che sarebbe lo stesso Ministero della giustizia a non aver ancora inviato «informazioni integrative rispetto a quelle già inserite nel PIAO, resesi indispensabili al fine di allineare i dati quantitativi relativi alle assunzioni da autorizzare alle novità normative e contrattuali intervenute in corso d'anno, riguardanti, tra l'altro, i dati stipendiali e il sistema di classificazione del personale»;

   nel frattempo pare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia stato inviato alla Corte dei conti;

   a oggi, tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta ancora registrato dalla Corte dei conti;

   da fonti sindacali di settore, al contrario, si apprende che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stato rinviato dalla Corte dei conti al Ministero dell'economia e delle finanze per «incongruenze» –:

   se i Ministri interrogati intendano chiarire se l'informazione secondo la quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stato rinviato al Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda al vero e per quali motivazioni;

   se intendano indicare le tempistiche per l'attuazione di tutte le incombenze finalizzate allo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali per la qualifica di direttore e di cancelliere esperto.
(4-00951)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   STUMPO, FURFARO, GIRELLI e MALAVASI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   da diversi mesi manca nelle farmacie l'amoxicillina nelle diverse formulazioni pediatriche;

   si è pensato che si trattasse di un problema temporaneo e invece l'EMA fa sapere che ci sono «ritardi di fabbricazione e i problemi di capacità produttiva hanno generato difficoltà di approvvigionamento che interessano la maggior parte degli Stati membri, ma anche Paesi al di fuori dell'Unione europea.»;

   l'amoxicillina resta il farmaco più utilizzato per la cura dei bambini indicato da tutte le linee guida (LG), nazionali e internazionali, e dalla lista dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per i farmaci essenziali come l'antibiotico di scelta in prima istanza per il trattamento di tutte le infezioni respiratorie;

   la carenza dell'amoxicillina non risiede in un suo uso eccessivo. Il problema, come riportato in un documento della European paediatric association, nasce molto prima e per ragioni semmai opposte: durante la pandemia da COVID-19, la domanda di amoxicillina è diminuita drasticamente, comportando una riduzione o addirittura un arresto di determinate linee di produzione, che non sono tornate allo stato pre pandemia;

   inoltre, se le limitazioni della catena di approvvigionamento sono gravi e/o prolungate, rischia di divenire inevitabile uno spostamento delle prescrizioni verso altre classi di antibiotici, come le cefalosporine e i macrolidi, o verso formulazioni per adulti, con la probabilità che anche le scorte di questi antibiotici siano rapidamente esaurite, perpetuando e aggravando la carenza;

   la situazione è seria e grave, e non è tollerabile che l'attività delle cure debba dipendere da logiche di mercato;

   la disponibilità di farmaci dichiarati dall'Oms come essenziali dovrebbe essere garantita non solo nella produzione ma anche nella equa distribuzione. E questo principio deve essere assicurato dalle agenzie regolatorie, nazionali e sovranazionali;

   tale grave carenza potrebbe determinare una situazione in cui le comuni infezioni pediatriche rischiano di diventare «complicate», per l'emergenza di ceppi di batteri sempre più resistenti –:

   quali iniziative urgenti siano previste per evitare che la carenza di un farmaco essenziale per la cura delle principali patologie pediatriche si protragga ancora a lungo con evidenti danni per la salute delle bambine e dei bambini.
(5-00803)

Apposizione di firme ad una mozione.

  La mozione Orlando e altri n. 1-00103, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 aprile 2023, deve intendersi sottoscritta anche dalle deputate: Ferrari, Guerra.