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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 20 marzo 2024

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:


   DEBORAH BERGAMINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'applicazione TikTok, a seguito di un presunto non corretto utilizzo dei dati dei propri utenti, è stata oggetto di una lunga serie di misure interdittive da parte di diversi Stati e istituzioni nel mondo;

   negli Stati Uniti, una legge ne ha impedito lo scaricamento e l'uso ai dipendenti federali su apparecchiature governative;

   Parlamento, Commissione e Consiglio europeo hanno tutti imposto il divieto di utilizzo dell'applicazione ai dipendenti sui dispositivi in loro dotazione;

   da ultimo la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato in prima lettura con procedura d'urgenza e a larga maggioranza una legge che di fatto rende illegale TikTok sul territorio nazionale;

   di recente in Italia TikTok ha subito una pesante sanzione economica, pari a 10 milioni di euro, irrogata dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, per l'inadeguato controllo dei contenuti che circolano sulla piattaforma, con particolare riferimento a quei contenuti che possono mettere a rischio i minori;

   il quadro che emerge desta preoccupazione sia in ordine alla tutela della privacy e al corretto utilizzo dei dati degli utenti, sia in merito alla sicurezza di contenuti diffusi dalla piattaforma –:

   quali iniziative intenda assumere per approfondire le tematiche espresse in premessa, anche al fine di valutare eventualmente – solo laddove si rendano necessarie – misure di limitazione dell'utilizzo dell'applicazione TikTok pure sul territorio italiano, con particolare riguardo al suo impiego sui dispositivi in dotazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per salvaguardare la sicurezza nazionale.
(3-01092)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PROVENZANO, MANZI, ORFINI e BERRUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   come riportano i mezzi di informazione, sono tornate inesistenti e soprattutto senza smentita le indiscrezioni in merito a trattative avanzate circa la vendita di Agi, Agenzia giornalistica Italia, al gruppo dell'imprenditore e deputato già editore delle testate «Il Tempo», «Il Giornale» e «Libero»; Agi, che attualmente appartiene al gruppo Eni, rappresenta una delle principali agenzie primarie di informazione del Paese;

   tali notizie hanno messo in allarme gli oltre 70 giornalisti della testata, il cui comitato di redazione ha già palesato la necessità di fare con tempestività chiarezza sul possibile cambio di proprietà, soprattutto in relazione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'agenzia, che sarebbero messe a rischio con l'arrivo di un editore così schierato;

   la possibile cessione di Agi da parte di ENI al citato gruppo desta particolare allarme e apre uno scenario particolarmente preoccupante circa lo stato dei rapporti tra politica e informazione nel nostro Paese;

   sarebbe davvero grave che un imprenditore nonché parlamentare di uno dei partiti che compongono l'attuale maggioranza ricevesse quote di un'agenzia giornalistica indipendente da parte di Eni, società di cui è azionista il Ministero dell'economia e delle finanze, guidato da un Ministro appartenente allo stesso schieramento, a giudizio degli interroganti in un evidentissimo conflitto di interesse;

   si tratterebbe di una operazione in aperta violazione del pluralismo della informazione e in contrasto con i principi recentemente riaffermati nell'Unione europea nell'ambito dell'«European media freedom act», che punta proprio a proteggere la libertà e il pluralismo dei media –:

   di quali elementi disponga il Governo in ordine alle notizie riportate con insistenza in questi giorni in merito alle trattative in corso per la vendita dell'agenzia Agi proprio al gruppo societario di Angelucci e se il Governo non ritenga di intervenire per scongiurare tale operazione, che evidenzia, ad avviso degli interroganti, un palese conflitto di interesse, tutelando il principio fondamentale delle democrazie rappresentato dal pluralismo nella informazione.
(5-02173)

Interrogazione a risposta scritta:


   TASSINARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il fentanyl è un potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico. Come analgesico ha effetti simili a quelli della morfina, ma è da 50 a 100 volte più potente di quest'ultima e 30-50 volte più potente dell'eroina;

   la sua diffusione ha provocato negli Stati Uniti una vera e propria emergenza con circa 100 mila morti nel 2022: i sequestri di fentanyl e analoghi effettuati dalla Drug Enforcement Administration (Dea) hanno raggiunto livelli record per un totale di oltre 6 tonnellate in polvere e 59,6 milioni di compresse contraffatte e contenenti fentanyl (le quantità sequestrate equivalgono a oltre 398 milioni di dosi letali);

   è stata segnalata la produzione di queste molecole anche nel territorio europeo da parte di laboratori clandestini, in particolare Portogallo e Inghilterra: nel 2021, gli Stati membri dell'Unione europea hanno riportato 137 morti correlate a fentanyl;

   nel 2023, un'indagine della Guardia di Finanza a Piacenza ha sventato l'importazione di 100 mila dosi di fentanyl, un traffico internazionale proveniente dalla Cina e diretto agli USA, per un valore complessivo di oltre 250 mila euro;

   sebbene il fentanyl si acquisti nelle farmacie solo tramite prescrizione medica utilizzabile un'unica volta, si deve segnalare come questo prodotto risulti reperibile a basso costo anche tramite piattaforme illegali di vendita nel dark web;

   l'elevata capacità di tale sostanza di creare dipendenza e l'entità dei danni causati, unitamente al prezzo di acquisto contenuto impongono di adottare tempestivamente adeguate misure, anche di natura preventiva, per arginare la sua diffusione nel nostro Paese, anche a tutela della salute pubblica –:

   se e quali iniziative il Governo intenda porre in essere per monitorare e contrastare il fenomeno descritto.
(4-02534)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta scritta:


   PAVANELLI, FEDE e L'ABBATE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si apprende a mezzo stampa, la Commissione europea ha proceduto all'invio di una lettera di costituzione in mora ex articolo 260 TFUE all'Italia (INFR(2014)2147) per la persistente mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18);

   nella predetta sentenza la Corte ha accertato il mancato rispetto da parte dell'Italia degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e in particolare per non avere adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 in determinate zone del Paese, e per non avere previsto misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite fosse il più breve possibile;

   nell'ottobre 2022, la Commissione europea, nell'ambito del Green Deal europeo, ha proposto una revisione sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2022)0542) destinata a sostituire e unificare quelle attualmente in vigore (direttive n. 2008/50/CE e n. 2004/107/CE), fissando delle norme dell'Unione europea più strettamente allineate alle linee guida dell'Oms, e prevedendo da parte degli Stati membri l'elaborazione di piani per la qualità dell'aria entro il 2030;

   l'obiettivo «inquinamento zero» del Green Deal europeo contiene la piena attuazione delle norme in materia di qualità dell'aria per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale;

   la direttiva sulla qualità dell'aria obbliga gli Stati membri a mantenere al di sotto di determinati livelli le concentrazioni di inquinanti specifici nell'aria, come il particolato PM10. Pertanto, in caso di superamento di tali valori massimi, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre quanto più possibile la durata del periodo di superamento dei limiti. Sebbene dalla data della sentenza l'Italia abbia adottato alcune misure, nel 2022 si registravano ancora superamenti dei valori limite giornalieri in ventiquattro zone di qualità dell'aria, mentre una zona segnalava superamenti dei valori limite annuali;

   a seguito della lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione europea, l'Italia dispone di 2 mesi per dare riscontro alle carenze segnalate dalla Commissione ed evitare il deferimento alla Corte e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;

   si tratterebbe, invero, solo dell'ultima avvertenza di una lunga serie riguardanti numerose violazioni della legislazione dell'Unione europea sull'inquinamento atmosferico da parte dell'Italia;

   le aree maggiormente interessate dall'inquinamento si trovano in varie regioni italiane, comprese Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia;

   le misure adottate con decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, si sono rivelate del tutto inidonee e insufficienti a fronteggiare i rilievi eccepiti dalla Commissione europea;

   permane, dunque, la distanza tra gli obiettivi previsti dalla proposta di direttiva sulla qualità dell'aria e le politiche climatiche e in tema di qualità dell'aria poste in essere dall'Italia –:

   quali iniziative normative intenda assumere al fine di dare attuazione agli obiettivi di «inquinamento zero» sancito dal Green Deal europeo e per uniformare l'Italia alle finalità previste dalla direttiva sulla qualità dell'aria, anche alla luce delle procedure di infrazione in corso ad essa inerenti.
(4-02537)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   NISINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   notizie di stampa riportano un piano di riorganizzazione delle strutture territoriali delle Agenzie delle dogane che prevede l'annessione dell'agenzia territoriale di Arezzo (ivi inclusa la sezione operativa territoriale nella città di Siena) alla struttura di Firenze. Un'ipotesi che comporterebbe la perdita della valenza dirigenziale della sede, tra le più importanti della Toscana e della zona Toscana-Umbria;

   molte delle associazioni economiche di categoria e sindacali – aretine e senesi – nonché la Camera di commercio di Arezzo-Siena esprimono forte preoccupazione rispetto al presunto ridimensionamento delle sedi operative poiché, inevitabilmente, avrebbe ripercussioni nei rapporti tra le istituzioni territoriali, il tessuto imprenditoriale e i cittadini;

   si ricorda, che nel solo periodo aprile-giugno 2023 le esportazioni della provincia di Arezzo sono tornate a crescere in maniera più decisa (+3,8 per cento) portando il bilancio dei primi sei mesi a più di 5,4 miliardi di euro e registrando una crescita del 2,1 per cento (inferiore al dato toscano che si attesta a +10,4 per cento). L'export provinciale rappresenta il 18,8 per cento del totale regionale, precedute solo da quelle della provincia di Firenze (35 per cento) (Camera di Commercio Arezzo-Siena 2023);

   alla luce di tali considerazioni e nell'interesse della solida realtà imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena è auspicabile confermare la piena operatività dell'ufficio delle dogane di Arezzo, in posizione paritetica rispetto a quella degli altri uffici della direzione territoriale della Toscana e dell'Umbria –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di scongiurare ogni ipotesi di razionalizzazione degli uffici doganali presenti nell'intero territorio umbro-toscano e, in particolare, di assicurare la piena operatività e funzionalità dell'ufficio delle dogane di Arezzo.
(5-02177)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   ASCARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   si è osservato un crescente numero di casi in cui la scorta di sicurezza è stata revocata o ridotta a figure pubbliche, magistrati, giornalisti, testimoni e collaboratori di giustizia e altri individui esposti a minacce di varia natura a causa del loro impegno professionale o sociale;

   queste decisioni sembrerebbero essere prese senza una valutazione adeguata del rischio corrente, portando a conseguenze molto gravi, tra cui attacchi contro le persone che avevano perso la loro scorta;

   in alcuni casi, la revoca della scorta si è rivelata una misura prematura e pericolosa, mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle persone coinvolte;

   da ultimo il caso di Salvatore Coppola, ex collaboratore di giustizia ucciso il 12 marzo 2024 a colpi di arma da fuoco nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, Napoli. L'uomo non aveva più alcuna protezione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e su quali basi vengano assunte le decisioni relative alla revoca o alla riduzione delle scorte di sicurezza;

   quali siano le procedure adottate per assicurare che tali decisioni tengano adeguatamente conto del livello di rischio corrente e, nel merito, se vengano presi in considerazione meccanismi per garantire una maggiore trasparenza e responsabilità in questo processo decisionale;

   quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per prevenire situazioni in cui la revoca della scorta possa mettere in serio pericolo la vita di individui sotto minaccia.
(4-02533)


   PENZA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 19 luglio 2023, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/28, la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per titoli ed esami per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 31 dicembre 2020;

   di conseguenza, il «18° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato», della durata di tre mesi, rivolto a 2721 unità, è stato svolto dall'11 settembre 2023 al 10 dicembre 2023;

   l'applicabilità dell'aspettativa speciale, come previsto dall'articolo 28 legge n. 668 del 1986 ai partecipanti del 18° corso di formazione per vice ispettori, evidenzia diversi aspetti chiave:

    a) l'aspettativa speciale non si limita solo ai bandi specificamente menzionati nella legge, ma si estende anche ai concorsi interni, garantendo la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti della Polizia di Stato che non superano il corso per il ruolo superiore;

    b) vi è una distinzione tra «l'avanzamento», inteso come ricollocazione in un rango superiore attraverso concorso, e la «progressione», ovvero il passaggio alla qualifica immediatamente superiore. Il superamento del corso per vice ispettore è considerato un avanzamento che modifica il rapporto di lavoro;

    c) durante il corso, si interrompe il rapporto di servizio ma non quello d'impiego, creando una doppia posizione giuridica per i dipendenti: una di «allievo» e una di «agente/sovrintendente»;

   è chiaro che non esiste disparità di trattamento tra i partecipanti ai corsi per vice ispettori e quelli per vice sovrintendenti riguardo all'indennità di missione e all'applicabilità dell'aspettativa speciale;

   secondo l'interpretazione del Ministero, l'aspettativa speciale non si estenderebbe al 18° corso per vice ispettori, essendo questo basato su un concorso interno non coperto esplicitamente dall'articolo 28 legge n. 668 del 1986;

   si evidenzia ad avviso dell'interrogante un'incoerenza tra l'applicabilità dell'aspettativa speciale ai concorsi interni e la limitazione dell'istituto solo a certi ruoli, escludendo quelli accessibili esclusivamente dall'interno;

   si concretizza inoltre, sempre secondo l'interrogante, una disparità nel trattamento dell'anzianità di servizio tra i partecipanti al corso per vice sovrintendenti e quelli per vice ispettori, con un pregiudizio significativo per questi ultimi in termini di anziana persa –:

   se il Ministro interrogato intenda intervenire al fine di attribuire al 18° corso per vice ispettori e ai concorsi futuri l'indennità prevista dalla legge n. 86 del 2001 (indennità di trasferimento), nonché il riconoscimento del congedo straordinario per trasferimento ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995;

   se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza per riconoscere, al fine di attribuire al 18° corso per vice ispettori e ai concorsi futuri, la retrodatazione nel grado (parimenti a quanto avviene per i concorsi interni per vice sovrintendente) al momento della vacanza organica o, in alternativa, al momento di pubblicazione del bando di concorso.
(4-02535)


   GHIRRA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

  da recenti notizie di stampa locale si apprende dei gravi fatti di molestie avvenuti a bordo dei traghetti Tirrenia ai danni di passeggere, durante i viaggi nelle tratte operate dalla compagnia fra la Sardegna e il Continente;

   in particolare, dopo la denuncia di una passeggera, sarebbero emersi numerosi episodi del tutto similari, tutti avvenuti nei confronti di donne che viaggiano da sole, e che si trovano quindi a occupare cabine o a sostare nei locali comuni delle navi, soprattutto durante le traversate notturne invernali meno frequentate;

   i predetti episodi di molestie sarebbero riconducibili non solo in capo a passeggeri ma, ciò che si ritiene più grave, sarebbero avvenuti anche e soprattutto a opera di personale maschile in servizio presso l'equipaggio dei traghetti; uomini quindi che con estrema facilità, proprio in ragione delle mansioni svolte, hanno accesso ai dati personali delle passeggere e in più occasioni li avrebbero utilizzati per mettere in atto molestie nei confronti di queste ultime, contattandole sui social o importunandole altrimenti, con ostinazione e di persona;

   in taluni casi addirittura il molestatore si sarebbe presentato nottetempo davanti alla cabina occupata dalla passeggera presa di mira, bussando con insistenza, fino a terrorizzare la vittima, la quale ha dovuto difendersi utilizzando come sbarramento le due scalette in dotazione nelle cabine delle navi per salire sui letti a castello, poste contro la porta della cabina insieme alle valigie e alla poltroncina, il tutto per impedire l'apertura della porta dall'esterno, magari con un passepartout in dotazione al personale, in grado di aprire la serratura;

   dai racconti delle vittime sembrerebbe emergere che, più che di singoli episodi, si tratti di un fenomeno diffuso che occorrerebbe risolvere con azioni specifiche di contrasto, anche in considerazione del fatto che molto spesso durante la traversata la linea telefonica mobile è inoperativa con la conseguenza che comprensibilmente ci si senta senza difese;

   da quanto riportato dagli articoli di stampa sembrerebbe che la compagnia di navigazione abbia replicato scusandosi dell'accaduto ma senza adoperare particolari iniziative –:

   quali iniziative, i Ministri interrogati, ciascuno per quanto di competenza, intendano intraprendere al fine di scongiurare la riproposizione di vicende simili e per garantire a tutte e tutti, anche passeggere e passeggeri dei traghetti, la sicurezza personale, la segretezza dei propri dati personali, il diritto alla libertà di movimento.
(4-02538)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:


   MANZI, ORFINI, BERRUTO e ZINGARETTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il concorso ordinario di cui al DD n. 499 del 2020 è un concorso nazionale pubblico per titoli ed esami;

   con il decreto-legge 22 Giugno 2023, n. 75, convertito in legge 10 Agosto 2023, n. 112, si è normato il diritto degli idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario di cui ai DD n. 498 del 2020 e n. 499 del 2020 ad essere immessi in ruolo mediante scorrimento delle rispettive graduatorie di merito, prorogate sino al loro esaurimento;

   i docenti idonei di cui ai DD n. 498 del 2020 e DD n. 499 del 2020 – dunque – sono insegnanti aventi diritto al ruolo mediante lo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito fino al loro esaurimento per espressa previsione legislativa;

   il decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, cosiddetto decreto PA-bis, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, sono prorogate fino al loro esaurimento, ma a partire dall'anno scolastico 2024/2025, queste graduatorie sono utilizzate in coda rispetto a quelle del PNRR;

   sono oltre 70.000 gli insegnanti che, secondo le previsioni del Ministero dell'istruzione e del merito, saranno immessi in ruolo nell'arco di un biennio;

   le procedure selettive che serviranno a questo scopo saranno tre: la prima è quella in corso e che a breve prevederà lo svolgimento dell'orale; la seconda verrà avviata nel prossimo autunno; la terza sessione concorsuale, invece, è prevista entro la fine del prossimo anno solare;

   il concorso docenti 2023 per titoli ed esami della scuola secondaria collegato al PNRR, attraverso il quale dovrebbero essere immessi in ruolo nel settembre 2024 circa 44.000 nuovi docenti è in corso di svolgimento, con sessioni da concludersi entro la data del 19 marzo;

   i vincitori, secondo l'attuale disposizione normativa, avranno la precedenza assoluta nelle assunzioni rispetto a chi già ha sostenuto il medesimo concorso, ma due anni prima, ed è attualmente in graduatoria, avendo maturato il diritto giuridico all'assunzione;

   le politiche avviate dall'Esecutivo rischiano di rinviare ulteriormente l'assunzione in ruolo degli idonei di concorso, in considerazione dell'anticipazione della facoltà assunzionale dei concorsi PNRR;

   occorre una soluzione rapida, che sancisca la difesa del diritto degli idonei 2020 all'assunzione fin dalla prima occasione utile –:

   come intenda contemperare le esigenze assunzionali legate ai concorsi PNRR con le legittime aspettative dei docenti idonei del concorso 2020.
(5-02178)


   GRIPPO e D'ALESSIO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   per il raggiungimento del target PNRR, il Ministro interrogato si è impegnato a reclutare ulteriori 70 mila docenti nel triennio 2024-2026;

   il decreto-legge n. 19 del 2024 autorizza il Ministero a utilizzare i posti residuali dalle singole procedure concorsuali per le successive assunzioni tra il 2024 e il 2026;

   l'articolo 14, comma 7, del medesimo decreto-legge stabilisce che, per garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (Missione 4 - Componente 1 del PNRR), si possa autorizzare l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermi restando i limiti maturati e disponibili a legislazione vigente;

   il decreto-legge n. 75 del 2023 ha stabilito che le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, siano prorogate fino al loro esaurimento, ma a partire dall'anno scolastico 2024/2025 queste graduatorie saranno utilizzate solo in coda rispetto a quelle delle procedure PNRR;

   nel caso specifico, si tratta delle graduatorie dalle procedure concorsuali bandite con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34, del 28 aprile 2020, nelle quali diverse migliaia di docenti sono risultati idonei e hanno acquisito il diritto giuridico all'assunzione in ruolo dopo una lunga procedura ritardata dalla pandemia;

   i primi bandi PNRR sembrerebbero stabilire che i vincitori dei nuovi concorsi ad hoc godano di precedenza nelle assunzioni rispetto a coloro che sono stati dichiarati idonei dai precedenti bandi, non prevedendone in modo specifico lo scorrimento, escludendo così i docenti risultati idonei e che verrebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di assunzione;

   il PNRR non esclude che per raggiungere l'obiettivo delle 70.000 assunzioni si attinga a graduatorie pregresse; recentemente, il Tar del Lazio, con provvedimento del corrente mese di marzo, ha ritenuto valide le ragioni dei ricorrenti con riferimento al bando 2023, esigendo dall'Amministrazione dei chiarimenti motivati circa il mancato scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2020 banditi con i DD nn. 498 e 499;

   nella sostanza, si rischia di alimentare un precariato che proprio il concorso 2020 voleva limitare, compromettendo i diritti degli idonei –:

   quali iniziative intenda adottare per arrivare ad una soluzione che garantisca, per il target dei 70 mila docenti, l'assunzione sia di coloro che stanno svolgendo con successo le procedure concorsuali bandite ad hoc per il PNRR sia dei risultati idonei ai concorsi 2020.
(5-02179)


   PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   le limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19 avevano precluso a numerosi candidati la partecipazione alle prove scritte del concorso pubblico indetto nel 2020 per il reclutamento di personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria;

   inizialmente l'amministrazione, a seguito di un ricorso collettivo al Tar, il quale aveva riconosciuto l'impossibilità oggettiva di partecipare al concorso come un valido motivo per non escluderli dalle prove concorsuali, ha organizzato delle sessioni suppletive, sia scritte che orali, e i vincitori sono stati inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato;

   lo stesso Ministero, ad avviso dell'interrogante, incomprensibilmente, e nonostante fossero già stati affrontati i costi per svolgere le prove suppletive, ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato che, a gennaio 2024, ha stabilito che le misure adottate durante l'emergenza sanitaria non sono sufficienti a derogare ai principi di contemporaneità e contestualità delle prove concorsuali;

   a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, dunque, i 387 vincitori delle suddette prove suppletive rischiano di non vedere riconosciuto il superamento del concorso;

   nei giorni scorsi il Ministro interrogato ha annunciato che i contratti dei docenti vincitori delle prove suppletive del concorso scuola 2020 non verranno risolti quest'anno scolastico, allo scopo di garantire la continuità didattica;

   la garanzia della continuità didattica per l'anno scolastico in corso non è una condizione sufficiente a dare stabilità e certezze a questi docenti;

   ad avviso dell'interrogante occorre una celere risposta normativa che garantisca ai docenti vincitori il definitivo inserimento in ruolo acquisito a seguito di un legittimo e regolare concorso;

   lo stesso Ministro interrogato ha annunciato opportune iniziative normative per consentire il superamento delle criticità che renderebbero inutilmente superate le prove suppletive da parte di questi docenti;

   a parere dell'interrogante è incredibile che il Ministero, non rinunciando alla fase di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, abbia di fatto determinato che dei docenti, dopo anni di precariato, formazione continua e un concorso regolarmente vinto, non abbiano ancora certezze rispetto al mantenimento del ruolo;

   oltre ai pur condivisibili annunci, occorre procedere celermente all'individuazione di una soluzione che possa sanare definitivamente la posizione di questi docenti e consentire loro di conservare il ruolo –:

   se non intenda esplicitare quali iniziative urgenti di natura normativa intenda adottare per garantire, anche per il futuro, la conservazione del posto di lavoro ai docenti vincitori delle prove suppletive del concorso indetto nel 2020.
(5-02180)


   CASO, AMATO e ORRICO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo e tecnico aggiuntivo con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

   successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse dei PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

   nonostante la disparità di trattamento e le numerose criticità emerse nella fase attuativa delle disposizioni, gli assistenti tecnici e amministrativi hanno trovato, seppur con notevole ritardo, una tutela rispetto all'effettiva disponibilità delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche nel nuovo decreto PNRR;

   invero, per quanto concerne i collaboratori scolastici, nonostante gli annunci, non c'è stata alcuna proroga dei loro contratti sino al termine delle lezioni (30 giugno 2024), costringendo quasi 6000 collaboratori scolastici che in questi mesi hanno contribuito al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche a rimanere a casa dopo la scadenza del proprio contratto e senza possibilità di programmare con certezza il proprio futuro;

   da tale quadro emerge ad avviso dell'interrogante non solo una chiara disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa categoria, ma soprattutto la volontà di continuare a procedere tramite continue azioni frammentate e disomogenee, invece di attuare una volta per tutte una politica strutturale che miri a contrattualizzare queste figure professionali in maniera certa e permanente –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative di competenza per prorogare i contratti dei collaboratori scolastici, assunti ai senti dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 e in scadenza al 15 aprile 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
(5-02181)


   AMORESE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   in un sistema scolastico italiano che soffre le influenze dei neologismi e degli anglicismi, talvolta imposti dalla cultura moderna dei social network e degli stereotipi che vedono i nostri studenti disinteressati alle lingue straniere, è tangibile un netto calo delle iscrizioni nei licei classici;

   secondo gli ultimi dati relativi alle iscrizioni all'anno scolastico 2023-2024 diffusi dal Ministero dell'istruzione si nota come gli studenti che scelgono l'indirizzo umanistico siano rimasti solo il 6 per cento del totale e destando non poche preoccupazioni per la conservazione delle radici classiche italiane che rischiano, così, di perdersi irrimediabilmente;

   è incontrovertibile che il nostro Paese si fonda sulle radici classiche, latine e greche, che a differenza del comune detto non sono da considerarsi lingue morte ma che meritano la giusta valorizzazione, con la relativa conoscenza degli autori che sono alla base dell'attuale cultura sociale;

   un adagio che nel corso degli anni ha trovato terreno sempre più fertile, poggiando le proprie radici nella convinzione che le lingue antiche, e di conseguenza il liceo classico, non offrano più alcuna competenza spendibile immediatamente nel mondo del lavoro ai giovani improntato all'immediatezza comunicativa;

   è di tutta evidenza la necessità di interventi che rendano più desiderabile dai giovani studenti l'offerta di studi così rilevanti quali quelli impartiti attraverso l'indirizzo classico –:

   quali siano i numeri effettivi degli studenti iscritti nell'ultimo anno all'indirizzo classico e conseguentemente quali misure intenda adottare per rendere più attrattiva per i giovani studenti l'offerta del liceo classico.
(5-02182)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il cosiddetto decreto PA, convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74 ha stabilito che: «per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso»;

   gli aspiranti inseriti in questo elenco aggiuntivo hanno potuto sottoscrivere contratti a tempo determinato (quindi tutte le tipologie di supplenze, al 30 agosto, 30 giugno o anche supplenze temporanee). Lo scorrimento è avvenuto sulla base delle sottofasce create in occasione della nuova pubblicazione delle GPS per l'a.s. 2023/24 con gli elenchi aggiuntivi per chi avesse conseguito abilitazione e/o specializzazione dopo il 31 maggio 2022 ed entro il 27 aprile 2023;

   le sottofasce erano così suddivise: prima fascia dal 2022 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1A); nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1B); nella prima fascia dal 2022 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1C); nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1D);

   i docenti delle fasce 1C e 1D possono essere stati destinatari di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa (clausola legata al riconoscimento o meno del titolo); se il riconoscimento del titolo avviene nel corso della supplenza, questa prosegue sino al termine prefissato; se nel corso della supplenza i docenti in questione ricevono un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto;

   nell'adunanza plenaria svoltasi il 23 febbraio 2024 il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) ha espresso due pareri favorevoli uno relativo alle GPS e uno alle GAE: per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri ha auspicato che le nuove procedure intraprese dai due Ministeri dell'istruzione e dell'università consentano il tempestivo riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze;

   si segnala che la procedura prevista nel cosiddetto decreto PA di cui sopra ha garantito – proprio in considerazione della lunghezza e della complessità della procedura di riconoscimento – una concreta possibilità agli aspiranti inseriti nell'elenco aggiuntivo di sottoscrivere contratti a tempo determinato –:

   se intendano assumere iniziative di carattere normativo volte a prorogare in tempi rapidi la misura prevista dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, anche per il prossimo anno scolastico.
(5-02174)


   ORLANDO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il dirigente scolastico dell'istituto Vieusseux di Imperia risulta, come riportato dai mezzi di informazione, essersi reso protagonista di alcune frasi inaccettabili sui social network all'indirizzo di un arbitro donna infortunatasi mentre arbitrava una partita, affermando testualmente che «oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro»;

   la vicenda ha avuto una forte eco mediatica portando anche a una legittima protesta degli studenti e ad una palese indignazione nell'opinione pubblica –:

   considerata anche la funzione esercitata, quali opportune iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per censurare una condotta oggettivamente inaccettabile e che scredita l'intera istituzione scolastica.
(5-02176)

Interrogazione a risposta scritta:


   MALAGUTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il consiglio dell'istituto scolastico di Pioltello, nell'hinterland milanese, ha deliberato la chiusura della scuola per il giorno finale della ricorrenza religiosa del Ramadan;

   la vicenda ha scatenato forti polemiche tra i genitori degli alunni, mentre la sindaca dem Ivonne Cosciotti ha difeso il provvedimento scolastico in ragione della integrazione;

   contestualmente si evidenzia una polemica presso l'istituto scolastico di Alfero, nel cesenate, dove la preside ha vietato la benedizione pasquale al parroco di Verghereto perché violerebbe la laicità dello Stato;

   dopo due anni di aspre polemiche, anche in questo caso con i genitori degli alunni, la dirigente scolastica romagnola pare arrivata a un compromesso concedendo la benedizione ma solo a lezioni finite;

   a parere dell'interrogante si dovrebbe chiedere il perché gli esponenti del Pd lombardi non siano insorti contro la decisione di chiudere l'istituto per il Ramadan in ossequio alla laicità dello Stato, salvo poi far valere le violazioni alla laicità solo per la religione cattolica –:

   se e in che termini, in base al quadro normativo vigente, i dirigenti scolastici possano deliberare e assumere provvedimenti differenti, rispetto a religioni diverse, alla luce della laicità dello Stato;

   quali provvedimenti si intendano assumere al fine di garantire un equo trattamento presso gli istituti scolastici, in ordine alla laicità dello Stato, a tutte le religioni sul territorio nazionale, considerato che la religione cattolica è componente sostanziale della nostra cultura, della nostra storia e delle nostre tradizioni giudaico-cristiane.
(4-02536)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   LOIZZO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, pubblicato con lo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, prevedeva di rendere strutturale un incremento di 3.500 posti di terapia intensiva sul territorio nazionale;

   per ciascuna regione e provincia autonoma, l'incremento strutturale citato avrebbe determinato una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;

   sarebbe interessante operare un censimento per valutare se l'incremento di posti letto sia stato effettivamente realizzato e in che percentuale rispetto a quanto prescritto dal disposto di legge;

   in ogni caso, al di là della misura dell'incremento, la grave carenza di medici anestesisti rianimatori quanto di infermieri di area critica comporta comunque un ridotto tasso di utilizzo dei posti letto con incongruo impiego di risorse di alto livello tecnologico, visti gli elevati costi delle attrezzature e la più o meno rapida obsolescenza delle stesse;

   il citato decreto-legge n. 34 del 2020 prevedeva altresì, all'articolo 2, comma 2, l'incremento di posti letto di terapia semintensiva, che potessero essere rapidamente convertiti in posti letto di terapia intensiva ove maxiemergenze, come quella pandemica, avessero richiesto un ampliamento dell'offerta sanitaria di tipo intensivistico;

   la previsione citata, tuttavia, difficilmente avrebbe potuto – e difficilmente potrebbe, tutt'oggi – avere attuazione dal punto di vista terapeutico-assistenziale, dato che il personale delle terapie post-intensive o comunque delle unità operative a media intensità di cure non possiede skills, know-how ed expertise tali da garantire il corretto trattamento di pazienti ad alta (altissima nel caso del COVID-19) intensità di cure;

   sarebbe stato – e data la pregressa drammatica esperienza sarebbe tutt'ora – il caso di implementare, in particolare nelle strutture sede di dipartimento d'emergenza e accettazione (DEA) di II livello ove di massima sussiste attività chirurgica ad alta/altissima intensità di cure, unità operative di terapia intensiva post operatoria (cosiddette T.I.P.O.) il cui organico sia necessariamente composto esclusivamente da medici anestesisti rianimatori ed infermieri di area critica, oltre che da operatori socio-sanitari formati a tale tipo di assistenza;

   una tale implementazione garantirebbe evidenti benefici, tra cui:

    a) una maggior efficacia nell'assistenza intensiva post-chirurgica, nei pazienti per i quali la stessa è indicata, garantendo, tra l'altro, una maggior disponibilità di posti letto per le altre tipologie di pazienti necessitanti di presa in carico da parte delle terapie intensive;

    b) l'utilizzo congruo della tecnologia;

    c) la possibilità di cambiare in tempo reale, in caso di maxiemergenza da terapia intensiva post operatoria a rianimazione, disponendo immediatamente di una multi-professionalità già abituata al trattamento dei pazienti critici;

   per conseguire tali obiettivi, occorrerebbe incrementare il numero di specialisti in anestesia e rianimazione aumentando altresì l'attrattività della disciplina che, non essendo peraltro equipollente o affine ad altre, produce specialisti infungibili;

   l'attrattività della disciplina in questo momento è, invece, in calo, come conferma l'alto numero di posti che annualmente non vengono coperti nelle scuole di specializzazione della specialità –:

   se e quali iniziative intenda adottare al fine di incrementare il numero di specialisti in anestesia e rianimazione e aumentare l'attrattività della relativa disciplina;

   se l'incremento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva sia stato effettivamente realizzato e in che percentuale, rispetto a quanto prescritto dal decreto-legge n. 34 del 2020.
(5-02175)

Apposizione di una firma ad una risoluzione.

  La risoluzione in Commissione Del Barba n. 7-00201, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 marzo 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Toni Ricciardi.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta immediata in assemblea Foti e altri n. 3-01089, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 marzo 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Maullu.