CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2018
71.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XI e XII,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (atto n. 43);
   considerato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei settori della sicurezza pubblica, che, per le peculiarità che contraddistinguono il lavoro degli addetti a tali attività, rinvia, all'articolo 3, comma 2, a specifici decreti per la normativa regolamentare di dettaglio;
   osservato che, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema di decreto in esame è stato proposto dal Ministro dell'interno, in quanto Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale;
   considerati i pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dal Consiglio di Stato;
   fatti comunque salvi gli eventuali rilievi che saranno espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera;
   tenuto conto delle peculiarità caratterizzanti il lavoro svolto dagli addetti alle attività del settore della sicurezza pubblica, dettagliate all'articolo 8, per quanto riguarda la Polizia di Stato, e all'articolo 15, per quanto riguarda i Vigili del fuoco;
   preso atto che lo schema di decreto, al Capo I, reca le disposizioni applicabili in via generale e, ai Capi II e III, introduce le discipline specifiche riguardanti, rispettivamente, le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e Pag. 18sicurezza pubblica nonché le aree e le strutture di pertinenza del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   rilevato che l'articolo 2, derogando alla disciplina generale prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che delinea la figura del datore di lavoro unica con autonomi poteri di decisione e di spesa, prevede che le funzioni di datore di lavoro, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa;
   preso atto che, come si legge nella relazione illustrativa e nel parere del Consiglio di Stato, la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
   considerato che il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività;
   rilevato che l'articolo 5 dispone l'istituzione da parte del datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, del servizio di prevenzione e protezione;
   osservato che l'articolo 6 individua nei rispettivi uffici di vigilanza i soggetti cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, escludendo contestualmente, per il personale dei vigili del fuoco, la possibilità di svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente;
   preso atto della disciplina dettata in materia di funzioni del medico competente, svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, sulla base dell'articolo 9, e dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni l'attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico, sulla base dell'articolo 18;
   tenuto conto che l'articolo 10, richiamandosi alla disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con riguardo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rinvia a un accordo nazionale quadro la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione;
   constatato che l'articolo 11 reca una dettagliata disciplina dei contenuti dell'informazione, della formazione e dell'addestramento del personale, che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare;
   rilevato che l'articolo 13, concernente la valutazione dei rischi, nel quadro generale di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l'obbligo dei dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi, di fornire ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento;Pag. 19
   considerato che il medesimo articolo 13, sempre nel quadro degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative;
   tenuto conto delle differenti discipline applicabili alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e alle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché alle aree e alle strutture di pertinenza del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei differenti rischi cui sono esposti gli addetti,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 2, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una più definita delimitazione della figura del datore di lavoro, onde evitare di estendere la responsabilità anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, i dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza;
   all'articolo 8, comma 2, si chiarisca se il compito di direzione sia limitato all'attività funzionale o sia esteso anche all'espletamento dei compiti istituzionali;
   all'articolo 18, comma 1, si sopprimano le parole: «, comma 1,»;
   nonché, sotto il profilo della tecnica redazionale, con le seguenti osservazioni:
    all'articolo 8, comma 4, lettera c), si sostituiscano le parole: «prevenzione dalla» con le seguenti: «prevenzione della», nonché le parole: «prevenzione da» con le seguenti: «prevenzione di»;
    all'articolo 18, si provveda alla numerazione del primo comma;
    all'articolo 20, comma 1, si sostituiscano le parole: «al Corpo permanente» con le seguenti: «ai Corpi permanenti».