CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana (A.C. 977 Germanà)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Cestari, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Ribolla, Pretto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Pag. 108siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
1. 3. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali; di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaino, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate Pag. 109le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 4. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 5. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018, al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al netto della riduzione della spesa di personale derivante dal trasferimento delle funzioni alla Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 6. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo statale pari a 54.226.251 euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione siciliana, da conseguire entro il 30 settembre 2019, è disposto il trasferimento alla Regione siciliana del contributo statale di parte corrente, definito con il medesimo decreto, necessario a garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in termini di contributi statali riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2018 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, al netto della riduzione della spesa di personale derivante dal trasferimento delle funzioni alla Regione siciliana. Qualora Pag. 110non sia raggiunta l'intesa di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 54.226.251 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 7. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In via straordinaria per l'anno 2019 e in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, sono autorizzati:
   a) ad approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2017 e 2018, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato;
   b) a predisporre il solo bilancio annuale di previsione;
   c) a utilizzare, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
   d) in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione; sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
1. 8. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dal 2020, in deroga all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali appartenenti alla Regione siciliana possono applicare al bilancio di previsione le quote accantonate del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione relative ai fondi di derivazione statale o regionale finalizzati alle spese sociali.
1. 01. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, possono utilizzare le entrate derivanti da proventi di alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione, per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione.
1. 02. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a;
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato; in tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti «le Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
   d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione; sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
1. 03. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.