CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
855.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 48

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 407.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (AG 407);

  considerato che:

   lo schema di decreto legislativo in esame persegue l'obiettivo della riforma del processo civile (prevista dalla legge n. 206 del 2021), incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, inserita tra le «riforme orizzontali» previste nel Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, e in particolare l'obiettivo posto dalla milestone M1C1-36 del PNRR (entrata in vigore degli atti delegati per la riforma, tra l'altro, del processo civile), da raggiungersi entro il quarto trimestre (T4) del 2022;

   la legge n. 206 del 2021 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi ai fini del riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» e nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

   per perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione del processo civile, il provvedimento insiste sia sul sistema processuale, nelle forme del processo ordinario di cognizione e degli ulteriori riti e modelli speciali, sia al di fuori del sistema processuale strettamente inteso, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare, al fine dell'effettività della tutela giurisdizionale;

  ritenuto che:

   la legge n. 206 del 2021 delega il Governo al riassetto formale e sostanziale del processo civile sulla base di principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento che ha visto anche il coinvolgimento di numerosi esperti del settore nel corso dell'attività istruttoria;

   tale legge è stata approvata da un'ampia maggioranza parlamentare;

  valutato che:

   la legge delega, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per le modifiche alla disciplina della procedura della mediazione e della negoziazione assistita, all'articolo 1, comma 4, lettera q), prevede, per le controversie individuali di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte Pag. 49sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

   il combinato disposto dell'articolo 1, comma 12, e dell'articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter dello schema di decreto, ha esteso l'istituto della negoziazione assistita alle controversie individuali di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione e prevedendo, comunque, che sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, comma quattro, c.c.;

   l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto modifica l'articolo 2113, comma quarto del codice civile, aggiungendo che le disposizioni di tale articolo non si applicano anche nel caso di conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte;

   andrebbe quindi modificato l'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, provvedendo a eliminare le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»;

   la peculiarità della materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, rende indispensabile garantire alla parte più debole del rapporto (rectius il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinunzia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest'ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell'atto transattivo;

   sarebbe necessario, offrendo una soluzione mediana utile a contemperare la volontà del legislatore di estendere lo strumento della mediazione al contenzioso del lavoro e la necessaria tutela delle parti in causa (e in particolar modo del lavoratore), prevedere una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli articoli 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   pertanto all'articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, andrebbe aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

   la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, prevede, tra l'altro, una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

   l'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, eleva a quindicimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

   tale previsione determinerebbe un aumento degli oneri per logistica, personale e dotazioni a cui sarebbe difficile far fronte, anche in considerazione del fatto che le spese di alcuni uffici del giudice di pace sono a carico di comuni;

   l'aumento del valore della competenza generale per il giudice di pace dovrebbe essere quindi contenuto a diecimila euro con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

   la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativamente a disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, all'articolo 1, comma 1, lettere l) e m), prevede la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le Pag. 50udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

   l'articolo 127-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3, comma 10, lettera b), dello schema di decreto, prevede la possibilità dello svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza e ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza;

   andrebbe garantito che adempimenti più importanti, come la discussione finale, avvengano alla presenza delle parti;

   andrebbe quindi integrato il nuovo articolo 127-bis del codice di procedura civile precisando che il giudice decide sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza di tale presenza in relazione agli adempimenti da svolgere in udienza;

   la legge n. 206 del 2021, all'articolo 1, comma 23, lettera f), nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», prevede che con «il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77»;

   l'articolo 473-bis.42 del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto in esame, disciplina il procedimento in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, prevedendo, al comma 3, che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, o comunque è pendente un procedimento penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»;

   l'articolo 473-bis.43 del codice di procedura civile, introdotto dallo schema di decreto in esame, in merito alla mediazione familiare prevede che «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa»;

   mentre la legge delega fa decadere il dovere informativo del giudice in merito alla mediazione familiare solo nel caso dell'emissione di provvedimenti di condanna,Pag. 51 anche non definitiva, o cautelari, lo schema di decreto, al contrario, stabilisce che tale dovere informativo debba venir meno anche con la semplice pendenza di un procedimento, in assenza di un provvedimento, costituendo così, non solo, un limite all'applicazione dell'istituto della mediazione familiare, ma anche un possibile caso di eccesso di delega da parte del legislatore delegato;

   andrebbe quindi modificato l'articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; andrebbe altresì coordinato con tale nuova formulazione anche l'articolo 473-bis.43 c.p.c.;

   l'articolo 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021, prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in merito all'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

   l'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, costituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ed è articolato in: una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello (o della sezione distaccata di Corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario;

   andrebbe modificata la parte del nuovo articolo 49 dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui prevede una o più sezioni circondariali distaccate, eliminando il riferimento alla natura distaccata di tali sezioni, al fine di chiarire che non è facoltativa l'istituzione di esse presso ciascun tribunale ordinari, ma solo il numero delle stesse;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 2113, quarto comma c.c., come modificato dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto, si eliminino le parole «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte»; conseguentemente all'articolo 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, si aggiunga in fine, il seguente periodo: «L'accordo è trasmesso, a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

   2) all'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si modifichi a diecimila il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace con riguardo alle cause relative a beni mobili e a venticinquemila il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli;

Pag. 52

   3) all'articolo 127-bis del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 3 comma 10, lettera b) dello schema di decreto, si preveda che il giudice decide sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo alla presenza delle parti «tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza»;

   4) si modifichi l'articolo 473-bis.42, comma 3, c.p.c., introdotto dall'articolo 3, comma 33, dello schema di decreto, prevedendo che «quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare»; provveda inoltre il Governo a coordinare anche l'articolo 473-bis.43 con tale nuova formulazione;

   5) all'articolo 49, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'articolo 30, lettera b), dello schema di decreto, si sopprima la parola «distaccate».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 405.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Atto del Governo 405);

  premesso che:

   la direttiva (UE) 2017/1371 (cosiddetta direttiva PIF) è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse, e quindi impegnando gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea e facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;

   il recepimento della direttiva – avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – ha rappresentato quindi un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;

   lo schema in esame è volto ad apportare interventi correttivi al sopra citato decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive;

   al fine di realizzare i necessari interventi integrativi e correttivi, lo schema apporta modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 89, nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Atto n. 406.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

  esaminato lo schema di decreto ministeriale recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 202, n. 134 (A.G. 406);

  osservato che:

   al fine di ridurre i tempi dei giudizi, la piena attuazione dell'ufficio per il processo figura tra le priorità nel settore della giustizia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che l'obiettivo dell'intervento è quello di offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per favorire l'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali;

   l'ufficio per il processo è stato inizialmente istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), con l'introduzione dell'articolo 16-octies nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, abrogato dall'articolo 18 dello schema di decreto in esame che prevede, «al fine di garantire la ragionevole durata del processo», nonché allo scopo di assicurare «un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», la costituzione presso le Corti d'appello e i Tribunali ordinari di strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», in attuazione sia della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, sia della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale;

  considerato che:

   la citata legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi volti alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti di appello, prevede la sua istituzione anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione, modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative di tale organo;

   la medesima legge n. 206 del 2021, con riferimento all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, reca, tra gli altri, principi e criteri direttivi finalizzati a: stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione di tale tribunale siano assegnati all'Ufficio per il processo già esistente presso il Tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare composizione e attribuzioni dell'Ufficio per il processo secondo quelle previste per l'Ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'Ufficio, oltre alle funzioni previste per l'Ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

Pag. 55

   la legge n. 134 del 2021 delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'Ufficio per il processo penale istituito presso i Tribunali, le Corti d'appello e la Cassazione, prevedendo una compiuta disciplina dell'Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, mediante individuazione dei requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

   tale legge delega il Governo a prevedere altresì che agli addetti alla struttura siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati, non solo per quanto riguarda gli atti utili all'esercizio della funzione giudiziaria (studio di fascicoli, giurisprudenza e dottrina; raccolta di precedenti), ma anche con riguardo all'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e all'incremento della capacità produttiva dell'ufficio;

   il Governo è inoltre delegato dalla legge n. 134 del 2021 a prevedere l'istituzione dell'Ufficio per il processo penale anche presso la Corte di cassazione nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati;

  preso atto che:

   lo schema di decreto legislativo in questione dà piena e completa attuazione ai sopra richiamati principi e criteri direttivi previsti dalla legge n. 206 del 2021 e dalla legge n. 134 del 2021;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

  esaminato lo schema di decreto ministeriale che dà attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto del Governo n. 414);

  osservato che:

   la legge delega n. 134 del 2021 persegue finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e a tal fine prevede principi e criteri direttivi, che sono stati individuati a seguito di un ampio e articolato esame da parte del Parlamento, che ha visto anche l'espletamento di un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, con il coinvolgimento di numerosi esperti del settore della giustizia penale;

   lo schema di decreto legislativo in esame dispone, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, la riforma del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

   quest'ultimo è adottato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega e in conformità con quanto stabilito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 57

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 414.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La II Commissione,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

  premesso che:

   lo schema di decreto all'esame prevede – nel contesto del più ampio disegno di riforma volto, da intenzioni, ad incrementare l'efficienza del sistema del processo e della giustizia penale – modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali, introducendo nell'ordinamento, altresì, l'istituto della giustizia riparativa, in attuazione dei principi di delega contenuti all'articolo 1, comma 18, della legge n. 134 del 2021;

  considerato che:

   le disposizioni di cui al decreto in esame, in tema di procedibilità, di giustizia riparativa – e accesso ai relativi programmi – di patteggiamento in riferimento a pene accessorie e confisca, di messa alla prova, di concordato in appello, di pena, di diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, nonché di lavoro di pubblica utilità presentano alcune criticità che rischiano di rendere meno efficiente la nostra giustizia penale rispetto alle giustificate esigenze degli utenti del servizio Giustizia, i cittadini, nonché di indebolire, di fatto, il contrasto di reati particolarmente gravi nel nostro ordinamento;

  considerato, in particolare, che:

   all'articolo 2 dello schema di decreto si prevede il passaggio del regime di procedibilità da ufficio a querela in riferimento ad alcune fattispecie di reato particolarmente perniciose nel nostro ordinamento, ed oggetto di numerosi procedimenti penali;

   all'articolo 7, comma 1, lettera c) dello schema di decreto si prevede l'introduzione dell'articolo 129-bis c.p.p., in tema di accesso ai programmi di giustizia riparativa, la cui disciplina comporterebbe disfunzioni nella ordinata gestione dei ruoli di udienza nella Suprema Corte, in quanto il corso e la scadenza dei termini di improcedibilità e di quelli cautelari dipenderebbero dalla decisione di un giudice diverso;

   all'articolo 25 dello schema di decreto, in fase di richiesta di patteggiamento, si prevede la possibilità di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca o l'impossibilità – questa addirittura obbligatoria dopo la sentenza – di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili;

   all'articolo 33 dello schema di decreto si porrebbero dei problemi quanto alla parte relativa alla confisca in caso di intervenuta improcedibilità;

   all'articolo 34 dello schema di decreto, quanto al concordato in appello, preoccupa la mancata esclusione dal noveroPag. 58 dei reati cui sarebbe applicabile dei gravi reati di mafia, terrorismo e di altri gravissimi, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, a donne e minori;

   all'articolo 39 dello schema di decreto si prevede un ulteriore sconto di pena di 1/6 in caso di non esercizio dell'appello da parte dell'imputato;

   all'articolo 41, comma 1, lettera h) si introduce l'articolo 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini), senza che siano stati specificati i limiti quanto al fatto che la richiesta di deindicizzazione non possa essere mai accolta nei casi in cui venga pregiudicato il diritto all'informazione e nei casi in cui il soggetto, i comportamenti posti in essere e le circostanze sulle quali si basa la vicenda abbiano rilevanza pubblica;

   all'articolo 71 dello schema di decreto, quanto all'istituto del lavoro di pubblica utilità, introdotto come sanzione sostitutiva, è innegabile che questo manchi, nella relativa disciplina, di una particolare incisività dal punto di vista punitivo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si escluda, dal novero delle fattispecie di reato oggetto di mutazione del regime di procedibilità da ufficio a querela, quelle che creano intimidazioni ai cittadini, ripercuotendosi sulla loro volontà di agire per chiedere giustizia (reati di minaccia e violenza), e quelle che per loro natura hanno una maggiore difficoltà di emersione, o anche solo di comprensione da parte delle vittime (reati informatici e truffe), quali quelle relative a: lesione personale, violenza privata, sequestro di persona, minaccia, truffa, frode informatica, turbativa violenta del possesso di cose immobili;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, recante l'introduzione dell'articolo 129-bis c.p.p., in tema di accesso ai programmi di giustizia riparativa, si esplicitino le sospensioni dei termini sia ai fini della prescrizione e dell'improcedibilità, sia ai fini cautelari, e si escluda la possibilità di sospensione del procedimento quando il giudizio pende in Cassazione, considerato che tale previsione comporterebbe disfunzioni nella ordinata gestione dei ruoli di udienza nella Suprema Corte, in quanto il corso e la scadenza dei termini di improcedibilità e dei termini cautelari dipenderebbero dalla decisione di un giudice diverso: il giudice di merito, al quale spetterebbe la decisione sulla sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 43-ter disp. att. cpp.;

   c) quanto all'articolo 25 dello schema di decreto, non venga esercitata la relativa delega, o quantomeno si limitino gli interventi che prevedono la possibilità, in fase di richiesta di patteggiamento, di eliminare le conseguenze negative della condanna come le pene accessorie e la confisca o l'impossibilità – questa addirittura obbligatoria dopo la sentenza – di utilizzare la stessa nei procedimenti disciplinari, civili, tributari, amministrativi o contabili. Questo al fine di evitare che soggetti coinvolti in gravi fatti di corruzione, maltrattamenti e violenze su minori e donne, reati stradali, etc. possano non avere più efficacia nei procedimenti disciplinari sul luogo di lavoro che magari è stato interessato dalle vicende penali, o ancora nei procedimenti civili di separazione, divorzio o affidamento dei figli, o che siano in grado di non subire alcun effetto negativo e quindi continuare a porre in essere i comportamenti delittuosi;

   d) quanto agli articoli 1 e 29, non venga esercitata la delega in riferimento all'estensione dell'applicabilità degli istituti relativi alla «messa alla prova» e all'«impunibilità per particolare tenuità del fatto»;

   e) all'articolo 33 dello schema di decreto, si implementi la disciplina relativa alla confisca in caso di intervenuta improcedibilità, in modo da poter portare avanti il procedimento in appello (anche) ai soli fini della confisca;

   f) all'articolo 34 dello schema di decreto non sia esercitata la delega in tema di Pag. 59concordato in appello, almeno per i gravi reati di mafia, terrorismo e altri gravissimi, quali quelli di natura sessuale, nonché di violenza alle persone e, in particolare, a donne e minori;

   g) all'articolo 39 dello schema di decreto, non sia esercitata la delega in riferimento all'ulteriore sconto di pena di 1/6 in caso di non esercizio dell'appello da parte dell'imputato;

   h) all'articolo 41, comma 1, lettera h) che introduce l'articolo 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini), siano specificati meglio i limiti con riferimento all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ovvero che la richiesta di deindicizzazione non possa essere mai accolta nei casi in cui venga pregiudicato il diritto all'informazione e nei casi in cui il soggetto, i comportamenti posti in essere e le circostanze sulle quali si basa la vicenda abbiano rilevanza pubblica;

   i) all'articolo 43 dello schema di decreto, in tema di giustizia riparativa, siano sostituite le parole «eguale considerazione» con «equa considerazione», in tal modo tutelando maggiormente le vittime del reato, nonché colmando il disallineamento rispetto alla relazione con una formulazione più corretta;

   j) all'articolo 71 dello schema di decreto l'istituto del lavoro di pubblica utilità, introdotto come sanzione sostitutiva, venga reso più incisivo in direzione di una maggiore deterrenza, considerato che nella disciplina di cui al presente schema è previsto solo per «non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.»