ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 95 del 06/12/2018
Abbinamenti
Atto 7/00038 abbinato in data 12/12/2018
Atto 7/00129 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00139 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00155 abbinato in data 23/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 06/12/2018
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 06/12/2018
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 06/12/2018
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 06/12/2018
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 06/12/2018
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA 07/12/2018
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 07/12/2018
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 07/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2018
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/01/2019
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/12/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE IL 12/12/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 09/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00126
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo presentato
Giovedì 6 dicembre 2018
modificato
Venerdì 7 dicembre 2018, seduta n. 96

   Le Commissioni XII e XIII,

   premesso che:

    con la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», sono state dettate norme precise circa la liceità della coltivazione della canapa che risulta condizionata solo dal tenore di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze;

    il termine «cannabis legale» mira ad individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di canapa che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6 per cento, introdotto, quale deroga dal limite principale, pari allo 0,2 per cento, fissato dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016: «Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge»;

    dunque, la disposizione in questione si pone come lex specialis rispetto alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che governa i profili penali del diritto degli stupefacenti, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC addirittura superiore a quello individuato con alcune pronunzie dalla Suprema Corte di cassazione che ha determinato la soglia nello 0,5 per cento;

    vi è da rilevare, inoltre, che un'ulteriore deroga all'applicazione di sanzioni penali, in ipotesi del superamento del limite dello 0,6 per cento, è contemplata nel comma 7 del citato articolo 5, nella parte in cui prevede che: «Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore»;

    tale nuovo quadro legislativo, se da un lato ha rilanciato la produzione italiana di canapa, una pianta dalle numerose potenzialità in molteplici ambiti di utilizzo, dall'altro ha avuto l'effetto collaterale di aprire il varco alla cannabis a basso contenuto di THC legale per uso ricreativo;

    è evidente che questa norma di salvaguardia, concepita originariamente per il coltivatore, in concreto ha esteso (per analogia in bonam partem) la propria sfera di influenza in relazione alla successiva attività di commercializzazione del prodotto, assumendo il carattere discriminante anche per il soggetto che ponga in vendita piante o sostanze che risultino, per certificazione, conformi ai limiti indicati;

    la legge, in effetti, individua alcune destinazioni d'uso: alimenti e cosmetici, semi-lavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia, e altri, ma non è menzionata la possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo;

    tra le pieghe della legge, perciò, gli imprenditori più lungimiranti hanno approfittato per sfruttare immediatamente la possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali: se il prodotto venduto espressamente per essere fumato violerebbe diverse normative sanitarie, non esistono, invece, norme esplicite che vietino la commercializzazione della cannabis e/o dei suoi derivati come deodoranti per ambienti, tisane, biscotti, torte o articoli da collezione;

    per l'ordinamento italiano, infatti, se qualcosa non è vietato espressamente equivale ad essere permesso;

    intanto, grazie a questo nuovo business, sono molte le persone che si «avvicinano alla marijuana» e se c'è differenza a livello di effetto, non c'è differenza a livello di utilizzo;

    inoltre, se è pur vero che il limite previsto dalla legge per il principio del THC è di circa lo 0,6 per cento, tale percentuale potrebbe produrre ugualmente effetti psicotropi, semplicemente aumentando la dose dei prodotti consumati;

    negli ultimi mesi, in Italia, sono stati oltre seicento i punti vendita aperti, che commercializzano vari prodotti a base di cannabis, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche fino ai biscotti;

    una recente inchiesta proposta dalla trasmissione «Le Iene», ha rivelato come in tali negozi, cosiddetti «Green Shop», sia possibile acquistare anche degli estrattori con gas butano attraverso i quali, mediante il trattamento di circa 20 o 30 grammi di cannabis a basso contenuto di THC, avente una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento, sia possibile ottenere una resina contenente una percentuale di THC fino al 98 per cento;

    i suddetti negozi, inoltre, utilizzano frequentemente marchi che non rispettano i requisiti di validità introdotti dal regio decreto n. 929 del 1942, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, in quanto privi della capacità distintiva, della novità, della verità e della liceità, alimentando il rischio di confusione per il pubblico e, conseguentemente, ingannando gli acquirenti o i possibili tali, oltre che, di fatto, promuovendo e incentivando l'uso delle droghe; esempio ne è l'utilizzo di marchi simili a quello proposto dalle farmacie, sia in riferimento al logo che alla denominazione (ad esempio Pharmaria);

    da ultimo, anche il Consiglio superiore di sanità si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di basso contenuto di THC, avvertendo che «non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa» e raccomanda di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, «nell'interesse della salute individuale e pubblica»;

    secondo il Consiglio superiore di sanità, inoltre, non è stato valutato il rischio «connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni», che può essere dannoso in caso di alcune patologie, di uno stato di gravidanza o allattamento e di interazioni con farmaci, e conseguenze negative potrebbero verificarsi anche a seconda dell'età;

    lo «stop» alla vendita, pertanto, servirebbe a «evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per altri»;

    il fenomeno sin qui descritto, pertanto, non solo rischia di portare a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che il consumo di cannabis porta con sé, in ragione dell'effetto dirompente che produrrebbe soprattutto tra i più giovani, ma, inevitabilmente, faciliterebbe il contatto, perciò i consumi di droghe, tanto da parte della popolazione generale che delle fasce giovanili, proprio in ragione dell'effetto gateway;

    si sta assistendo, di fatto, a un vero e proprio primo approccio alla legalizzazione della cannabis in Italia, che riveste aspetti sociali non trascurabili e che si espande sempre più anche in ragione del vuoto normativo,

impegnano il Governo:

   ad adottare un'apposita iniziativa normativa che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, a base di infiorescenze, non possano essere utilizzati nella preparazione di alimenti e cosmetici, nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori, e che escluda la produzione delle infiorescenze, qualunque sia il contenuto percentuale di ∆9 THC, in forza del parere espresso circa la loro pericolosità dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 aprile 2018, previsione di produzione peraltro anche assente dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 2 dicembre 2016, n. 242;

   ad adottare una chiara e precisa iniziativa normativa che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa industriale, a base di infiorescenze, sono da considerarsi stupefacenti;

   a promuovere, in tale contesto, una revisione della normativa in materia di coltivazione, raccolta e trasformazione delle piante officinali di cui al decreto legislativo n. 275 del 2018, coordinandola con quella in materia di coltivazione e lavorazione della canapa e delle relative infiorescenze;

   ad assumere, per quanto di competenza, le opportune iniziative normative volte ad introdurre il divieto di importazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di THC a fini ricreativi, nonché a sanzionare penalmente l'istigazione all'uso di droghe;

   ad adottare le iniziative di competenza per attivare, come raccomandato dal Consiglio superiore di sanità, le misure necessarie a bloccare la libera vendita dei prodotti a base di basso contenuto di THC, nell'interesse della salute individuale e pubblica, con l'obiettivo di evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per gli altri;

   ad adottare specifiche iniziative, per quanto di competenza, in materia di marchi, di pubblicità ingannevole o di concorrenza sleale per confusione e/o imitazione servile, di cui all'articolo 2.598, comma 1 del codice civile, a garanzia dell'esclusione del pericolo di confusione tra prodotti venduti nei cosiddetti «Green Shop» e quanto venduto nelle farmacie;

   a promuovere campagne informative nazionali di contrasto a tutte le droghe legali e illegali, compresa la cannabis, e alle dipendenze comportamentali più in generale, attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, attraverso la comunicazione on line, nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza, dando piena attuazione a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 1, del Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, adottando iniziative per finanziare tali campagne nella misura minima di dieci milioni di euro l'anno;

   a dare seguito alle attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, in base a quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, del Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, adottando iniziative per finanziare tali attività nella misura minima di trenta milioni di euro l'anno.
(7-00126) «Bellucci, Luca De Carlo, Lollobrigida, Rampelli, Gemmato, Ferro, Meloni, Caretta, Ciaburro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stupefacente

tossicomania

commercializzazione