ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00038

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 36 del 01/08/2018
Abbinamenti
Atto 7/00126 abbinato in data 12/12/2018
Atto 7/00129 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00139 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00155 abbinato in data 23/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 01/08/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCONI ANDREA MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 04/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/12/2018
BENEDETTI SILVIA MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO-SOGNO ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2018
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE
ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/01/2019
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/10/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE IL 12/12/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 09/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00038
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo presentato
Mercoledì 1 agosto 2018
modificato
Venerdì 16 novembre 2018, seduta n. 85

   Le Commissioni XII e XIII,

   premesso che:

    la legge 2 dicembre 2016, n. 242, reca dettagliate norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della cannabis sativa, incentiva la coltivazione e la trasformazione dei prodotti della canapa sativa anche nella produzione di alimenti e cosmetici; nel provvedimento è mancata la previsione di una disciplina tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico; la motivazione addotta risiede nel fatto che, limitatamente agli scopi erboristici, vi sono troppi elementi di contiguità con gli aspetti medicinali, per cui le infiorescenze si devono regolamentare con norme specifiche: di fatto quindi si ammette una vacatio legis in materia;

   questo esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in questione, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale e di reddito, considerata l'importanza economica delle infiorescenze;

   le varietà di cannabis sativa ammesse alla coltivazione previste da questa legge, corrispondono a quelle ammesse nell'ambito dell'Unione europea, elencate nell'allegato XII del Regolamento (CE) 1251/1999 e successive modifiche;

   soltanto se si usa seme che non sia stato certificato da un ente autorizzato si incorre in sanzioni penali stabilite dalla legislazione sulle sostanze stupefacenti;

   alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di Thc, articolo 4, comma 5, ammesso nella coltivazione, le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicinali, alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis sativa;

   sul punto è giusta l'osservazione del Ministero della salute – audizione presso l'ufficio di presidenza della 9° Commissione permanente del Senato della Repubblica, 16 marzo 2016 – secondo la quale «eventuali discrepanze tra il tenore di Thc previsto e quello riscontrato non vanno inquadrate nell'ambito del testo unico sugli stupefacenti, ma dovranno essere trattate nell'ambito della normativa dell'Unione europea in materia di coltivazioni agricole e di attività di operatore del settore alimentare in osservanza dei Regolamenti (CE) 178/2002 e 852/2004»;

   infatti, come peraltro già affermato da anni dall'istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da canapa industriale certificata e tracciata diversi dalla fibra o dal seme è consentita, benché contenenti tracce di Thc, purché in misura tale da non provocare effetti stupefacenti e/o psicotropi nei consumatori;

   inoltre, la circolare del 22 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai chiarimenti sull'applicazione delle legge 2 dicembre 2016, n. 242, non ha di fatto chiarito nessun dubbio sulle modalità di utilizzo delle infiorescenze; infine, dal recente decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono escluse la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. L'elenco delle specie di piante officinali coltivate sarà definito da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione,

impegnano il Governo:

   ad adottare un'apposita iniziativa normativa che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, senza distinzione tra prodotti a base di semi o a base di infiorescenze, possano essere utilizzati nella preparazione di alimenti e cosmetici, nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori, così come peraltro previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 2 dicembre 2016 n. 242 e in armonia con le normative europee così come evidenziato nelle premesse;

   ad adottare una chiara e precisa iniziativa normativa, che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa industriale, senza distinzione tra prodotti a base di semi o a base di infiorescenze, non sono da considerarsi stupefacenti;

   ad adottare iniziative, anche alla luce del recente decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, per inserire la cannabis sativa, in tutte le sue parti, incluse le infiorescenze, nell'elenco delle piante officinali;

   a non assoggettare a monopolio di Stato il mercato delle infiorescenze di canapa industriale.
(7-00038) «Benedetti, Cecconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica di sostegno

sostegno agricolo

superficie agricola utilizzata