Legislatura: 18Seduta di annuncio: 76 del 05/11/2018
Primo firmatario: D'IPPOLITO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 LICATINI CATERINA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 ROSPI GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 VARRICA ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 VIANELLO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2018
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 06/11/2018 Resoconto D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 06/11/2018 Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) REPLICA 06/11/2018 Resoconto D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 06/11/2018
SVOLTO IL 06/11/2018
CONCLUSO IL 06/11/2018
D'IPPOLITO, PARENTELA, VIGNAROLI, DAGA, DEIANA, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
dall'insediamento del presidente della giunta regionale calabrese Mario Oliverio sono state fino ad oggi, undici ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione n. 156 del 19 dicembre 2016, evidenzia la «necessità di incidere significativamente sull'adeguamento dell'attuale sistema impiantistico regionale in maniera tale che lo stesso sia orientato a quelle necessarie attività di supporto alla raccolta differenziata e, attraverso l'impiego di tecnologie di recupero spinto, possa ulteriormente incidere sul recupero di quelle materie riciclabili ancora contenute nei rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata», nell'ottica di ridurre drasticamente la dipendenza del sistema regionale dalle discariche o dalla combustione;
le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del già richiamato articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base, al comma 1, possono essere emesse — qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità — per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
il potere di ordinanza presenta numerose problematicità legate soprattutto all'adozione di provvedimenti che, a giudizio degli interroganti, si pongono in contrasto con il principio di legalità in senso sostanziale. In tale ambito il diritto ambientale è intriso di norme — nella forma di regole ovvero di princìpi — di origine comunitaria, la cui derogabilità da parte di un atto amministrativo è difficilmente ammissibile, e anzi dovrebbe essere esclusa;
a tal proposito, la norma introduce, accanto al presupposto della «eccezionale ed urgente necessità» di tutela della salute e dell'ambiente, la precisazione che ai provvedimenti derogatori è possibile ricorrere solo qualora «non si possa altrimenti provvedere», introducendo un termine massimo di sei mesi all'efficacia dei provvedimenti ed un limite alla possibilità di reiterazione;
la riformulazione attuata con il decreto-legge n. 80 del 2008, a modifica del comma 4 dell'articolo 191, ha eliminato ogni possibile incertezza interpretativa, perché specifica inequivocabilmente che nessuna forma speciale di gestione dei rifiuti può legittimamente protrarsi per più di 18 mesi, salvo intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per evitare la reiterazione delle ordinanze contingibili e urgenti nonché per far fronte all'emergenza riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Calabria.
(5-00882)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto dell'ambiente
gestione dei rifiuti
direttiva comunitaria