Legislatura: 18Seduta di annuncio: 22 del 09/07/2018
Primo firmatario: CECCONI ANDREA
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 09/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENEDETTI SILVIA MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 09/07/2018
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/07/2018 Resoconto BENEDETTI SILVIA MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO RISPOSTA GOVERNO 10/07/2018 Resoconto FUGATTI MAURIZIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 10/07/2018 Resoconto BENEDETTI SILVIA MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/07/2018
DISCUSSIONE IL 10/07/2018
SVOLTO IL 10/07/2018
CONCLUSO IL 10/07/2018
CECCONI e BENEDETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
con la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» vengono previste forme di sostegno e promozione della coltivazione e filiera della canapa;
il termine cannabis light mira ad individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di cannabis che presenta un principio attivo inferiore al limite dello 0,6 per cento;
tale limite è stato introdotto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 che recita: «Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge»;
a seguito dell'approvazione della presente normativa il mercato ha visto una inaspettata apertura di numerosi punti vendita su tutto il territorio nazionale;
recentemente il Consiglio superiore di sanità ha espresso un parere negativo, richiesto dal Ministero della salute, sulla vendita e l'utilizzo dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenza di canapa (cannabis light);
si è appreso da notizie di stampa che il Ministero della salute ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato e ad altre amministrazioni competenti sulla tematica dell'utilizzo e vendita della cannabis light;
ad oggi non si conoscono ancora i risultati di quanto richiesto dal Ministero della salute;
la Ministra interrogata ha evidenziato come il Consiglio superiore di sanità sia un organo esclusivamente consultivo i cui pareri non hanno efficacia vincolante e come la decisione definitiva su tale tematica sia di competenza sua e del Governo;
la Ministra ha altresì dichiarato che non risulta oggi alcuna emergenza per la diffusione della cannabis light o prova della sua nocività, ma che è necessaria una regolamentazione normativa che ne consenta la vendita e l'utilizzo;
una recente circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali specifica le modalità di coltivazione e importazione della canapa ad uso industriale bloccando di fatto l'importazione dalla Svizzera del prodotto sul quale si basava la maggior parte della vendita delle infiorescenze; il che fa presumere che sarebbe opportuno separare i canali produttivi industriali con specifici regolamenti –:
se non ritenga necessario assumere, con urgenza, adeguate iniziative normative che consentano la regolarizzazione di tale settore, prevedendo anche opportuni controlli.
(5-00111)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):importazione comunitaria
applicabilita' diretta
ministro