Legislatura: 18Seduta di annuncio: del 31/07/2019
Atto numero: 7/00228
Primo firmatario: IORIO MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 ARESTA GIOVANNI LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 DEL MONACO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 ERMELLINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 GALANTINO DAVIDE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 31/07/2019 IOVINO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019 RUSSO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2019
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
COLLEGA (RISCON) IL 31/07/2019
APPROVATO IL 31/07/2019
CONCLUSO IL 31/07/2019
Risoluzione n. 7-00228 Iorio: Sul trascinamento delle indennità supplementari.
NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA
La IV Commissione,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 ha stabilito la «verticalizzazione» delle indennità supplementari (previste dalla legge n. 78 del 1983) e che pertanto, con decorrenza del 1o gennaio 1999, tali indennità non sono state più definite in misura forfettaria, bensì secondo la percentuale di maggiorazione prevista dalla legge n. 78 del 1983, riferita all'operativa di base spettante in relazione al grado rivestito ed all'anzianità di servizio;
è stato riconosciuto il «valore economico» di ciascuna indennità operativa di base, nelle misure stabilite per gli ufficiali e sottoufficiali, maggiorandola di una percentuale prefissata dalla legge (legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni), in funzione delle varie tipologie di impiego ed, essendo le indennità supplementari di ordine sussidiario rispetto alle cosiddette fondamentali, la loro misura economica è decisamente inferiore a quella delle indennità fondamentali;
i percettori dei suddetti emolumenti godono dell'applicazione in loro favore del meccanismo del cosiddetto trascinamento con il quale il legislatore ha riconosciuto le maggiorazioni, da calcolarsi sull'indennità di impiego operativo di base, in favore di quel personale che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa, risulti destinatario di un decremento economico;
il Consiglio di Stato ha previsto che «la maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante.
E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento» (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 8236/2006) e che, tuttavia, l'indennità supplementare per subacquei, disciplinata dall'articolo 9 della legge n. 78 del 1983, è un'indennità che, a dispetto della sua veste giuridico formale di cosiddetta indennità supplementare, in realtà delinea decisamente meglio di quelle fondamentali la funzione operativa specificata svolta dal personale incursore e subacqueo;
l'indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei è infatti tutt'altro che episodica, ma fissa e continuativa visto che il legislatore ha riconosciuto che l'incursore e il palombaro/sommozzatore sono considerati, alla stregua del pilota, meritevoli di una specifica retribuzione indipendentemente dal singolo episodio (di volo o, nel caso di specie, l'immersione),
impegna il Governo:
a istituire un tavolo tecnico che approfondisca i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine anche di determinare la fattibilità concreta dell'introduzione di possibili maggiori benefici economici, sia al personale evidenziato nell'atto, sia per il personale appartenente al gruppo delle FS/FOS, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n. 78;
a riconsiderare, conseguentemente, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche al fine di intraprendere possibili iniziative di tutela assistenziale e previdenziale.
(8-00038) «Iorio, Corda, Aresta, Chiazzese, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):personale militare
prestazione di servizi