ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: del 27/03/2019
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00178
Firmatari
Primo firmatario: ARESTA GIOVANNI LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
DEL MONACO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
ERMELLINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
GALANTINO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
GUBITOSA MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
IORIO MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
IOVINO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
RUSSO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Stato iter:
27/03/2019
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 27/03/2019

APPROVATO IL 27/03/2019

CONCLUSO IL 27/03/2019

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00022
presentato da
ARESTA Giovanni Luca
testo di
Mercoledì 27 marzo 2019 in

7-00178 Aresta: Sui requisiti necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni I e IV,
   premesso che:
    la legge n. 226 del 23 agosto 2004, disponendo la sospensione del servizio di leva obbligatoria, ha introdotto, definitivamente, la figura del militare professionista e volontario prevedendo, tra l'altro, che il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate fosse riservato ai volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;
    il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel disciplinare ulteriormente il servizio di leva su base volontaria, ha previsto che il contingente annualmente autorizzato debba essere suddiviso tra l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica, escludendo, pertanto, che il medesimo servizio possa essere svolto presso l'Arma dei carabinieri, con conseguente soppressione della figura del carabiniere ausiliario;
    in data 16 gennaio 2019, la IV Commissione della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 8-00011 (Deidda) sull'impiego dei «Carabinieri ausiliari» con la quale, tra l'altro, ha impegnato il Governo a consentire, previa valutazione delle eventuali implicazioni a legislazione vigente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa);
    il Governo, nel corso della discussione in Commissione di tale risoluzione, ha chiarito come, con riferimento al possesso del requisito minimo professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, esso risulta già assorbito dalle previsioni dell'articolo 138, comma 2, del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, che riconosce tale possesso in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito; pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire esclusivamente il requisito minimo di formazione individuato dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione;
    nel corso della XVII legislatura, la IV Commissione della Camera dei deputati ha affrontato la medesima problematica, con riguardo a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno senza demerito come carabinieri ausiliari, con particolare riferimento al riconoscimento dei requisiti necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, approvando la risoluzione n. 8-00178 (Rizzo);
    risulta che la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) costituita presso il Ministero dell'interno, che sta procedendo all'elaborazione del decreto attuativo, ha istituito due sottocommissioni incaricate di predisporre i programmi di formazione minimi obbligatori e gli aspetti giuslavoristici connessi alla formazione professionale delle guardie giurate;
    alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni richiamate, e ora descritta, si rivela a giudizio dei firmatari del presente atto palesemente irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione, all'articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza, oltre che in palese contrasto con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e in deroga alla vigente normativa;
    le guardie particolari giurate sono dedite, secondo una definizione espressa nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante «modificazioni al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata», il 21 aprile 2008, ad «... attività che per l'incidenza e la qualità delle prestazioni nonché per l'alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservati alla Forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative...»;
    appare necessario consentire a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, di valorizzare la professionalità acquisita durante la loro esperienza da volontari;
    l'articolo 138, comma 2, del TULPS prevede che il Ministero dell'interno, con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e costituisce requisito minimo l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate,

impegnano il Governo:

   a provvedere all'emanazione, in tempi rapidi, del decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, volto a definire i requisiti minimi professionali e di formazione necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata, esplicitando che il requisito professionale risulta già acquisito per i volontari di truppa, congedati senza demerito;
   a sottoporre all'attenzione della Commissione consultiva centrale per la vigilanza privata la possibilità di prevedere, nell'ambito del predetto decreto del Ministero dell'interno, misure volte a tenere conto, ai fini dei requisiti minimi di formazione, dell'esperienza maturata dagli aspiranti guardie giurate durante i periodi di servizio prestati nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
(8-00022) «Aresta, Maurizio Cattoi, Rizzo, Corda, Chiazzese, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Gubitosa, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

sicurezza e sorveglianza

formazione professionale