ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: del 29/01/2019
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00064
Atto numero: 7/00082
Atto numero: 7/00123
Atto numero: 7/00143
Atto numero: 7/00153
Firmatari
Primo firmatario: CASSESE GIANPAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 29/01/2019
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
BARONI ANNA LISA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
BENEDETTI SILVIA MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO-SOGNO ITALIA 29/01/2019
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
CAON ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
CARDINALE DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 29/01/2019
CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
CIMINO ROSALBA MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
CRITELLI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
D'ALESSANDRO CAMILLO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 29/01/2019
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
FASANO VINCENZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 29/01/2019
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
LOMBARDO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
LO MONTE CARMELO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019
PORTAS GIACOMO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/01/2019
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/01/2019
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
29/01/2019
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 29/01/2019

APPROVATO IL 29/01/2019

CONCLUSO IL 29/01/2019

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00014
presentato da
CASSESE Gianpaolo
testo di
Martedì 29 gennaio 2019 in Commissione XIII (Agricoltura)

Risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il comparto «uova» all'interno del settore agricolo nazionale sta assumendo sempre più rilevanza. Sono oltre 1.800 le aziende agricole impegnate nel settore, concentrate soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con 800 centri imballaggio uova, 12 industrie per la produzione di ovo-prodotti con decine di migliaia di occupati diretti ed indiretti e 768.000 tonnellate di uova prodotte che ci pongono al vertice dei Paesi europei;
    nel 2017 il settore italiano delle uova ha prodotto 12 miliardi e 600 milioni di uova, con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, per la sola componente agricola. Per soddisfare la richiesta interna, si è reso necessario ricorrere alle importazioni, che sono aumentate di circa il 19 per cento rispetto al 2016;
    considerando il saldo tra import ed export, sul territorio italiano sono state consumate 13 miliardi e 34 milioni di uova, per un consumo pro capite di 215 uova, di cui la quota maggiore spetta alle famiglie, con 146 uova consumate in media per persona nel 2017;
    pur essendo il nostro Paese pressoché autosufficiente per la produzione di uova, il comparto soffre la concorrenza di Paesi terzi dell'Unione europea ed extra Unione europea, che usufruiscono di minori costi aziendali e dispongono di regole di allevamento e di controllo sanitario meno rigide rispetto a quelle praticate in Italia; in particolare, le importazioni delle uova da consumo in guscio rappresentano poco più del 9 per cento e provengono principalmente da Spagna, Polonia e Romania;
    i regolamenti europei che disciplinano la commercializzazione delle uova sono: il regolamento (CE) n. 589 del 2008, e successive modificazioni, che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, quest'ultimo a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 1308 del 2013, che, all'allegato VII, parte VI, detta disposizioni sulle uova di gallina della specie Gallus gallus. A livello nazionale le suddette disposizioni europee sono state recepite dal decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009;
    le uova raccolte in allevamento vengono trasferite nei centri di imballaggio ovvero nei siti nei quali le uova in guscio sono classificate in base alla qualità e al peso (categoria «A» e «B»), entro 10 giorni dalla deposizione o entro 4 giorni nel caso di uova extra fresche;
    tutte le uova devono recare stampigliato sul guscio un codice alfanumerico, il codice del produttore, che identifica il sistema di allevamento delle ovaiole e l'allevamento di provenienza;
    il regolamento (CE) n. 589 del 2008, all'articolo 11, comma 1, prevede la facoltà per gli Stati membri di esonerare gli operatori dagli obblighi di stampigliature stabiliti nell'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, ora previsti nell'allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1) del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;
    la suddetta esenzione, valevole anche per le uova provenienti da altri Stati membri e da Paesi terzi e ancorché, in tali casi, regolata da precisi obblighi di informazione a carico delle autorità competenti degli Stati interessati dalla deroga, espone al rischio che uova non marchiate vengano consegnate ai centri di imballaggio;
    il suddetto rischio è tanto più concreto considerato che molte imprese dispongono, nello stesso luogo, di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, e benché la norma preveda che le uova siano stoccate e lavorate in linee di produzione separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto, sono frequenti i casi in cui le uova non marchiate, spesso provenienti da altri Stati membri, finiscono per essere destinate al consumo diretto generando altresì il rischio di confusione tra sistemi di allevamento diversi;
    sempre il punto 1, sezione III, parte VI, dell'allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013 (che riproduce il punto 1, sezione III, parte A, dell'allegato XIV del Reg. (CE) n. 1234 del 2007) prevede che gli Stati membri possano esonerare dall'obbligo di stampigliare le uova di categoria «B» qualora queste siano commercializzate esclusivamente sul territorio dello Stato membro;
    l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede delle deroghe ovvero che siano esonerate dall'obbligo di timbratura e classificazione le uova vendute direttamente al consumatore finale: vendute nel luogo di produzione o vendute nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta; inoltre viene previsto che le uova vendute nel mercato pubblico locale siano comunque timbrate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole;
    il punto 2, sezione III, parte VI, dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013 (che riproduce il punto 2, sezione III, parte A dell'Allegato XIV, del Reg. (CE) n. 1234 del 2007) prevede che la stampigliatura delle uova sia effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Questo punto del regolamento è stato recepito dall'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009;
    sempre il comma 7 del suddetto articolo 11 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce l'articolo 8 del regolamento n. 589/2008, stabilendo anche che «le uova consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio o a una industria non alimentare situati in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate con il codice del produttore prima di lasciare il luogo di produzione». Quindi non possono essere movimentate fra uno Stato membro e l'altro uova da consumo che non rechino il codice del produttore stampigliato sul guscio;
    non vi è, però, l'obbligo di indicare sull'imballaggio l'origine delle uova, ma solo l'informazione estesa del sistema di allevamento;
    l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che, per le uova consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori siano esonerati dalla stampigliatura. La suddetta deroga, alle medesime condizioni e purché la spedizione sia oggetto di prenotifica, si applica anche a uova provenienti da o destinate ad altri Stati membri;
    il comma 5, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che le imprese che dispongano, nello stesso luogo, di centro di imballaggio o centro di sgusciatura – ovvero i siti nei quali le uova per industria vengono private del guscio per essere trasformate in ovoprodotti, quali albume o tuorlo liquidi o misto d'uovo, sempre pastorizzati – devono assicurare lo stoccaggio separato delle due categorie di uova e la loro lavorazione lungo linee distinte;
    è di fondamentale importanza tutelare e valorizzare le produzioni italiane, evitando di aggiungere ulteriore burocrazia e di aumentare i costi di produzione che già sono tra i più alti d'Europa;
    per garantire al consumatore una corretta informazione circa l'origine delle uova è opportuno che le uova prodotte in Italia siano marchiate con il codice del produttore obbligatoriamente presso l'azienda di produzione e che rechino visibile nella confezione destinata alla vendita l'indicazione del Paese di origine (ad esempio «Uova italiane»), con esclusione da tali previsioni degli operatori che vendono direttamente al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale e nella vendita porta a porta;
   al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e uniforme in tutto il territorio unionale e di offrire al consumatore informazioni veritiere e inequivocabili circa l'origine delle uova, è opportuno disporre, per tutti gli Stati membri l'obbligo di marchiatura di tutte le uova, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare, presso sito di produzione,

impegna il Governo:

   a) ad adottare iniziative affinché sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova;
   b) a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 al fine di escludere, per le uova di categoria B, la deroga alla timbratura prevista dall'articolo 2, comma 2, e di escludere l'esenzione dagli obblighi di timbratura accordata dall'articolo 3, agli operatori che effettuano consegne dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;
   c) a modificare l'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, nel senso di disporre l'obbligo di timbratura con il codice del produttore presso l'azienda di produzione, ferma restando l'esenzione da tale obbligo nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in parola;
   d) ad assumere iniziative nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di modificare la normativa in materia di commercializzazione delle uova nel senso di introdurre l'obbligo di timbratura presso l'azienda di produzione per tutte le uova a qualsiasi uso destinate, mantenendo l'esonero da questo obbligo per i soli casi di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore al consumatore presso la propria azienda, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento, di vendite di uova effettuate porta a porta direttamente dal produttore, nella regione di produzione, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento e di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore nella regione di produzione presso un mercato pubblico locale con allevamenti fino a 50 galline ovaiole;
   e) ad incrementare i controlli, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che le uova provenienti da Paesi terzi siano commercializzate in Italia come uova italiane;
   f) a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali o contributi per l'acquisto di macchinari adibiti alla timbratura, almeno per alcune tipologie di allevatori con aziende di piccola e media dimensione;
   g) a valutare la possibilità di favorire ogni intervento finanziario e strutturale utile per incrementare la competitività della filiera avicola e il percorso di qualità già ampiamente intrapreso dalle aziende del settore;
   h) a sensibilizzare la Commissione europea affinché promuova un monitoraggio volto a verificare le condizioni di produzione e di lavoro degli operatori del settore avicolo nei paesi extra europei e il rispetto, nei medesimi, delle norme europee sul benessere animale.
(8-00014) «Cassese, Caretta, Gastaldi, Nevi, Incerti, Anna Lisa Baroni, Benedetti, Brunetta, Bubisutti, Cadeddu, Caon, Cardinale, Cenni, Ciaburro, Cillis, Cimino, Coin, Critelli, D'Alessandro, Luca De Carlo, Dal Moro, Del Sesto, Fasano, Fornaro, Gadda, Gagnarli, Gallinella, Golinelli, L'Abbate, Liuni, Lolini, Lombardo, Lo Monte, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Portas, Sandra Savino, Schullian, Spena, Viviani».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mercato interno

impresa transnazionale

produzione industriale