ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 569 del 22/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 22/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00729
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 22 settembre 2021, seduta n. 569

   La XI Commissione,

   premesso che:

    il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato è disciplinato in linea generale dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede specifiche aliquote di calcolo, relative alla quota retributiva della pensione, differenziate tra il personale civile e quello militare, e più favorevoli per quest'ultima categoria di lavoratori;

    in particolare, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che «La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile», mentre l'articolo 54 del medesimo decreto, prevede che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile»;

    allo stato, l'Inps, dopo una lunga querelle giudiziaria non ancora sopita, ritiene applicabile la maggiore aliquota prevista dall'articolo 54 esclusivamente al personale militare che si trova nelle condizioni previste dalla norma;

    tale determinazione, resa nota attraverso la circolare n. 107 del 14 luglio 2021, genera un'evidente disparità di trattamento tra il personale militare e il personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, nell'orientamento applicativo dell'Inps, è destinatario delle norme di calcolo previste invece per il personale civile di cui all'articolo 44;

    l'orientamento applicativo citato, che assimila il personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al personale civile dello Stato, non tiene conto del fatto che i suddetti Corpi, pur essendo incardinati all'interno di Amministrazioni civili, sono disciplinati da ordinamenti speciali e non dalle norme generali applicabili al pubblico impiego in generale; questo in ragione dei particolari compiti d'istituto riguardanti la sicurezza e il soccorso pubblico, le peculiari condizioni d'impiego e le considerevoli limitazioni personali e lavorative cui è soggetto tale categoria di personale;

   in questo senso si pone la previsione di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, in tema di specificità previdenziale e pensionistica riservata alle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, che tra l'altro non opera alcun distinguo tra i diversi modelli ordinamentali tra le forze di polizia civili o militari, i vigili del fuoco e le forze armate, e che dispone, testualmente: «Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forte di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

   invero, l'orientamento applicativo sostenuto dall'Inps sul tema in esame, si pone in contrasto con la specificità lavorativa di cui all'articolo 19, legge n. 183 del 2010, principio espresso dal legislatore per rimarcare la linea di divisione che esiste tra il personale destinatario della norma citata e il personale civile delle altre Amministrazioni statali e del pubblico impiego più in generale, proprio in ragione dei particolari compiti esercitati. Si consideri inoltre la peculiare caratteristica degli Ordinamenti che regolano il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tutti ricompresi nell'ambito del pubblico impiego non contrattualizzato per la peculiarità delle funzioni pubbliche esercitate nell'ambito di settori fondamentali per lo Stato;

   si osserva, altresì, che il personale dei corpi in questione, pur se interessato da un percorso di smilitarizzazione, di fatto e formalmente, non ha mai mutato le funzioni istituzionali, che sono rimaste pressoché identiche; è cambiata in sostanza la disciplina del rapporto di lavoro del personale, ma non sono cambiate le ragioni di fondo che richiedono un trattamento pensionistico più favorevole in termini di calcolo dell'assegno di pensione;

   ci si riferisce, in particolare, alla particolare usura subita durante il servizio, al limite ordinamentale di quiescenza più basso, ai frequenti infortuni e malattie professionali che determinano spesso l'uscita anticipata dal servizio, elementi questi che determinano una contrazione del livello dell'assegno pensionistico, recuperabile solo attraverso una più favorevole modalità di calcolo, nel caso di specie conseguibile attraverso il riconoscimento del diritto alla maggiore aliquota di cui all'articolo 54;

   tale situazione specifica, relativa all'applicazione dell'articolo 54 ai Corpi dello Stato in questione, dovrebbe assurgere a principio generale rispetto a tutto il personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico, in particolare per tutti quei lavoratori interessati dal calcolo contributivo dell'assegno di pensione; i coefficienti di trasformazione del calcolo contributivo raggiungono, infatti, le soglie più elevate in corrispondenza di livelli di anzianità che non possono essere raggiunti dal personale dei comparti citati, a causa del limite ordinamentale di uscita dal servizio, questo in aggiunta alle uscite anticipate determinate dai casi d'infortunio e malattia professionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad estendere, senza margini d'incertezza, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, al personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre ad una rivalutazione complessiva dei parametri di calcolo dell'assegno pensionistico che tenga conto della specificità lavorativa ex articolo 19, della legge n. 183 del 2010 di tutto il personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico.
(7-00729) «Rizzetto, Prisco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

protezione civile

personale civile