ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00665

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 512 del 20/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
MORGONI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
SOVERINI SERSE PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00665
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Giovedì 20 maggio 2021, seduta n. 512

   Le Commissioni VIII e X,

   premesso che:

    nel percorso verso la ripresa economica, ancora caratterizzato da margini di incertezza legati all'andamento della pandemia e al successo della campagna vaccinale, il settore dell'edilizia svolgerà un ruolo chiave;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede misure che comporteranno il rilancio delle attività edilizia, sia nell'ambito dell'edilizia residenziale privata e pubblica, sia mediante la realizzazione di interventi infrastrutturali;

    in particolare, per quanto attiene al rilancio dell'edilizia residenziale privata e pubblica si prevede, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, di estendere la misura del «Superbonus 110 per cento» al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli Iacp, a condizione almeno il 60 per cento dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60 per cento dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente);

    l'investimento – si legge nel Pnrr – consentirà di stimolare le economie locali attraverso la creazione di posti di lavoro nella filiera dell'edilizia e della produzione di beni e servizi per le abitazioni con potenziale impatto sulle categorie deboli colpite dalla pandemia. Si stima che gli interventi trainati dal Superbonus consentiranno la ristrutturazione di oltre 100.000 edifici a regime, per una superficie totale riqualificata di oltre 36 milioni di metri quadrati. Il risparmio energetico atteso è di circa 191 Ktep/anno con una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 667 KtonCO2/anno;

    altro punto qualificante del Piano che coinvolge il settore dell'edilizia è contenuto nella Missione 3 che punta a completare entro il 2026, un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile. La missione intende realizzare opere necessarie a intervenire su quei fattori di debolezza che hanno penalizzato lo sviluppo economico del Paese, contribuendo al raggiungimento dei target europei di riduzione delle emissioni e di progressiva decarbonizzazione della mobilità. Tali investimenti, inoltre, avranno una particolare attenzione ai territori meno collegati e saranno quindi volti a colmare il divario fra Nord e Sud e tra le aree urbane e aree interne e rurali del Paese, così favorendo la coesione sociale e la convergenza economica fra le aree del Paese, uniformando la qualità dei servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale;

    da questo breve elenco, non esaustivo, dei progetti contenuti nel Pnrr che hanno un impatto sul settore dell'edilizia e da cui è atteso un ritorno in termini di crescita economica si evince l'importanza dell'attuazione di tali interventi, e nei tempi previsti;

    si registra, negli ultimi mesi, il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento), calcestruzzo e bitumi, che sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

    ciò sta comportando che le imprese di costruzioni, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, per i contratti in corso si trovano a sopportare un importante aggravio economico nella realizzazione delle opere. I rialzi dei prezzi delle materie prime, infatti, andranno a ridurre ulteriormente i margini delle imprese, già fortemente compressi nel 2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri, nonostante gli sforzi messi in campo per far fronte agli impegni assunti;

    il rialzo dei prezzi dei materiali coinvolge i mercati internazionali, anche di grandi paesi europei, come Francia, Germania e Regno Unito;

    tale dinamica, come indicato nell'ultimo rapporto dell'Ocse di dicembre 2020, deriva da un improvviso incremento della domanda del settore delle costruzioni in Cina che ha innescato un effetto al rialzo sul prezzo delle materie prime e di tutta la filiera dell'acciaio, a livello mondiale. Si ricorda che la Cina rappresenta oltre il 50 per cento della produzione e del consumo mondiale dell'acciaio e in particolare, le costruzioni, in Cina, ne assorbono il 40 per cento;

    il tutto, inoltre, si inserisce in un contesto di mercato «anomalo» a seguito della crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo;

    gli aumenti di prezzo risultano generalizzati a tutti i prodotti siderurgici, e si cita ad esempio l'incremento di circa il 117 per cento registrato dal prezzo base del «ferro-acciaio tondo per cemento armato» tra novembre 2020 e aprile 2021;

    da rappresentanti di categoria si apprende inoltre che, parallelamente agli aumenti di prezzo dei prodotti siderurgici, si osservano incrementi importanti anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come, ad esempio, i polietileni (incrementi superiori al 40 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021), il rame (+17 per cento), il petrolio (+34 per cento) e i suoi derivati, sempre nello stesso periodo di riferimento. Il rame, inoltre, assume un valore rilevante negli investimenti legati alla transizione ecologica e all'elettrificazione dei consumi energetici;

    a ciò si aggiunge il cemento per il quale, sulla base di un'indagine Ance svolta nel mese di febbraio 2021 presso il territorio, emergono aumenti di prezzo di circa il 10 per cento a gennaio 2021, rispetto al mese precedente, per oltre un terzo dei rispondenti;

    anche per il «bitume» sulla base dei dati Siteb – Strade italiane e bitumi – si rilevano incrementi del prezzo di circa il 15 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021;

    questi rincari eccezionali rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal Pnrr, qualora non si intervenga tempestivamente;

    rispondendo all'interrogazione n. 5-05938 riguardante il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dei materiali impiegati nell'edilizia, al fine di garantire la piena efficacia della misura del «superbonus 110 per cento», il Governo ha risposto dicendo che «in relazione all'aumento dei prezzi delle materie prime impiegate nel comparto edilizio, ai sensi del comma 27-ter dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del Codice appalti e in corso di esecuzione continua ad applicarsi l'articolo 133 del soppresso decreto legislativo n. 163 del 2016. In attuazione del citato articolo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice dei contratti e in corso di esecuzione;

    il Ministero si avvale della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, la quale, sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla competente direzione generale del Ministero medesimo, ha il compito di esprimere un parere in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi;

    per i contratti relativi al nuovo codice appalti, il comma 1, dell'articolo 106 del medesimo codice, prevede, in linea generale, che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi, le stesse possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;

    la possibilità di aggiornamento dei prezzi, dunque, è rimessa agli accordi tra le parti, ferma restando l'impossibilità di modificare la natura generale del contratto;

    con riferimento ai prezzari l'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

    in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate;

    quanto alla disciplina in materia di "Superbonus 110 per cento", l'articolo 119-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità dei costi, si fa riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»;

    si ritiene che, al fine di poter cogliere pienamente l'anomalia delle fluttuazioni in atto, occorrerebbe rilevare, su base trimestrale, le variazioni percentuali intervenute nel corso del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020, sia in aumento che in eventuale diminuzione, superiori all'8 per cento prevedendo, nel caso di contratti di durata pluriennale con offerte antecedenti al 2020, che le variazioni in aumento e diminuzioni dovrebbero essere superiori al 10 per cento complessivo rispetto ai prezzi medi dell'anno di offerta;

    di conseguenza andrebbe introdotto un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021, attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, analogamente a quanto già avvenuto, con il decreto-legge n. 162 del 2008, in occasione di una fase straordinaria di aumento delle materie prime;

    si ritiene pertanto urgente adottare provvedimenti finalizzati a scongiurare il blocco della realizzazione di diverse infrastrutture e la realizzazione di parti importanti del Pnrr, quali gli investimenti legati alle agevolazioni edilizie, con pesantissime ripercussioni sulle prospettive di crescita del Paese,

impegnano il Governo:

   ad adottare specifiche iniziative per il sostegno e il rilancio del comparto dell'edilizia, già duramente colpito da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, anche in relazione al ruolo che tale settore ricopre nel percorso verso la ripresa economica del Paese, e per scongiurare il rischio che l'aumento indiscriminato dei prezzi dei materiali edili possa mettere a repentaglio i cantieri in corso, i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'efficacia degli incentivi fiscali nel settore;

   al fine di contrastare gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi sul rilancio del settore dell'edilizia e del relativo tessuto imprenditoriale, a valutare, in particolare, l'opportunità di introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021, attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico, da applicarsi, in deroga ad ogni altra disposizione vigente, a tutti i lavori in corso di esecuzione, salvo prevedere che, per i contratti stipulati in vigenza del nuovo codice appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), siano fatti salvi eventuali contratti che già contengano una clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice, che le parti intendano mantenere, in quanto ritenuta soddisfacente;

   ad adottare iniziative volte a prevedere, al fine di cogliere pienamente le fluttuazioni in atto, la rilevazione, su base trimestrale, delle variazioni percentuali intervenute nel corso del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020, sia in aumento, sia in eventuale diminuzione, superiori all'8 per cento, nonché volte a prevedere che, nel caso di contratti di durata pluriennale con offerte antecedenti al 2020, le variazioni in aumento e diminuzioni siano superiori al 10 per cento complessivo rispetto ai prezzi medi dell'anno di offerta;

   ad adottare iniziative per prevedere che una prima rilevazione ministeriale, contenente i dati relativi ai primi due trimestri 2021, sia adottata entro il 31 luglio 2021 e, una seconda, contenente i dati relativi agli ultimi due trimestri 2021, sia adottata entro il 31 gennaio 2022;

   ad adottare iniziative per prevedere che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resti fermo quanto contrattualmente previsto.
(7-00665) «Pezzopane, Benamati, Rotta, Nardi, Braga, Morgoni, Pellicani, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini».