Legislatura: 18Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Primo firmatario: MULE' GIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/06/2020 ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 29/09/2020 MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE INTERVENTO PARLAMENTARE 29/09/2020 CAPITANIO MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 29/09/2020 MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
DISCUSSIONE IL 29/09/2020
ACCOLTO IL 29/09/2020
PARERE GOVERNO IL 29/09/2020
APPROVATO IL 29/09/2020
CONCLUSO IL 29/09/2020
7-00494 Mulè: Sulla pubblicità non luminosa sui veicoli delle ONLUS, delle associazioni di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO
La IX Commissione,
premesso che:
il dipartimento della pubblica sicurezza, servizio di polizia stradale, in data 3 febbraio 2020 ha diramato una circolare (prot. 300/A/884/20/105/41) avente ad oggetto la pubblicità sui veicoli in comodato d'uso gratuito ad onlus o ad associazioni di volontariato nella quale si specifica che l'attuale assetto normativo non consente di esporre messaggi pubblicitari per conto terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili;
tale interpretazione, modificando in maniera fortemente restrittiva una prassi consolidata da anni, ha prodotto conseguenze estremamente negative a danno di onlus e associazioni di volontariato che effettuavano il trasporto di persone diversamente abili o comunque non autosufficienti;
la concessione in comodato gratuito di veicoli recanti messaggi pubblicitari per conto terzi consentiva alla maggior parte delle associazioni di volontariato di svolgere i propri servizi di assistenza, non disponendo delle risorse necessarie per acquistare veicoli di proprietà;
dal 3 febbraio 2020 si è venuta a ingenerare una situazione di emergenza nella quale molte associazioni di volontariato sono state costrette a sospendere la propria attività ovvero a limitarla considerevolmente per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada;
la pubblicità sui veicoli è regolata a livello generale dall'articolo 23 del codice della strada e a livello specifico ed attuativo dall'articolo 57 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
a fronte della situazione sopra riportata si deve ricordare che il legislatore ha già ritenuto da molti anni di dover inserire nell'ordinamento vigente una disposizione specifica che legittima l'apposizione di pubblicità per conto terzi su veicoli appartenenti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, con l'articolo 5, comma 4, della legge n. 120 del 2010, demandando l'attuazione di tale principio ad apposito decreto ministeriale;
a dieci anni di distanza, purtroppo tale principio non ha ancora trovato attuazione;
il Governo, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo n. 2/00648, depositato dalla seconda firmataria della presente risoluzione, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 21 febbraio 2020 ha ribadito in maniera chiara che l'unica soluzione alla situazione critica venutasi a creare a seguito della circolare sopra riportata è quella di procedere all'attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 120 del 2010, ribadendo «l'impegno del Governo a procedere alla piena attuazione della disciplina della materia, come già delineata dal legislatore»,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza per dare quanto prima attuazione all'articolo 5, comma 4, della legge n. 120 del 2010, modificando l'articolo 57 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
(7-00494) «Mulè, Versace, Zanella».