ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 04/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIGLIORE GENNARO ITALIA VIVA 04/06/2020
UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA 04/06/2020
SIRAGUSA ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 04/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00492
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351

   Le Commissioni I e III,

   premesso che:

    il diritto di voto è lo strumento più importante di partecipazione politica, in quanto permette ad ogni persona di influire sui mutamenti della società in cui vive. La effettiva ammissione degli immigrati alla vita pubblica è rappresentata dalla partecipazione alle consultazioni elettorali del Paese in cui lavorano, risiedono e versano le tasse offrendo così loro la possibilità di incidere sul suo progresso economico e democratico;

    secondo l'articolo 48 della Costituzione italiana «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età». L'elettorato, attivo e passivo, per gli stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione europea è invece contemplato dall'articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con la risoluzione del 15 gennaio 2003 approvata a Strasburgo, nell'ambito della Relazione annuale sulla situazione dei diritti umani nell'Unione, il Parlamento europeo raccomanda agli Stati membri di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornino legalmente nell'Unione europea da almeno tre anni (paragrafo n. 136);

    in Italia, secondo le ultime rilevazioni Istat del 2019, vi sono oltre 5.250.000 stranieri legalmente residenti. A tutti loro è negato il diritto di voto per le elezioni amministrative con l'eccezione di quelli provenienti da Paesi membri dell'Unione europea). Eppure sul diritto di voto alle elezioni amministrative il Parlamento potrebbe procedere con relativa celerità, essendovi già sia riferimenti giuridici che precedenti significativi. Il riferimento giuridico è la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e ratificata dall'Italia, limitatamente ai capitali A e B, ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 203, che prevede appunto il diritto di voto – elettorato attivo e passivo – per le elezioni amministrative;

    il precedente significativo è il riconoscimento del diritto di voto amministrativo per le elezioni comunali per gli stranieri residenti provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, già in vigore dal 1996. Nel nostro Paese, fino al 1992, la cittadinanza, e quindi il diritto di voto, potevano essere ottenuti dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio dello Stato, periodo che, con riferimento agli stranieri extracomunitari con la legge 5 febbraio 1992, n. 91, si è innalzato a dieci anni;

    da tempo alcuni Paesi europei hanno già ammesso gli immigrati alle elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il riconoscimento dei diritti politici la residenza alla cittadinanza. Svezia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Norvegia e Spagna rappresentano infatti l'esempio concreto di Paesi europei che hanno scelto la strada maestra dell'integrazione e della partecipazione, attraverso il voto, almeno alle elezioni amministrative. Più precisamente, in Svezia dal 1975, dopo tre anni di continuata permanenza, gli stranieri possono votare per le elezioni comunali, regionali e per i referendum; in Danimarca, già dal 1981, per le elezioni comunali e provinciali; in Olanda, dal 1985, ed in Irlanda, dal 1963, per le elezioni comunali. In Portogallo possono votare i peruviani, i brasiliani, gli argentini, gli uruguaiani, i norvegesi e gli israeliani. Dal 1993, poi, la Norvegia riconosce il diritto al voto per le elezioni amministrative a tutti gli stranieri, così come i cantoni di Jura e Neuchatel in Svizzera, mentre l'Islanda lo riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica. In Gran Bretagna, infine, partecipano a tutte le consultazioni elettorali, incluse le politiche, oltre ai cittadini di tutti i Paesi del Commonwealth, anche irlandesi e pakistani;

    a quanto descritto ciò si aggiunge un processo storico senza precedenti quello della Brexit. Dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea. Il Paese è entrato in una fase di transizione in cui i suoi rapporti con i 27 rimarranno invariati fino al 31 dicembre 2020. D'altro canto, non potrà sedere nelle istituzioni europee né avere voce in capitolo nelle loro decisioni. Questo periodo dovrebbe consentire a entrambe le parti di stabilire un nuovo rapporto in termini di scambi commerciali, di sicurezza, diritti delle persone non contemplati dall'Accordo di uscita già siglato;

    la partecipazione elettorale si configura quindi come l'ammissione ufficiale degli immigrati nella vita pubblica del luogo in cui lavorano e risiedono. Uno degli interrogativi sul quale si è molto dibattuto è quello del «principio di reciprocità», e cioè se riconoscere il diritto di voto a quei cittadini il cui Paese a loro volta riconosce il voto agli immigrati italiani. Un principio già adottato tra la Spagna e il Regno Unito che, tramite un accordo bilaterale, hanno concesso il diritto di voto per le elezioni amministrative locali ai propri cittadini residenti nei due Paesi;

    per i cittadini italiani residenti in Gran Bretagna e i cittadini britannici residenti in Italia invece non sarà più possibile votare nel Paese di residenza per le elezioni amministrative, la negazione di un diritto fondamentale per gli oltre 700.000 italiani in Gran Bretagna gli oltre 60.000 britannici in Italia;

impegna il Governo

ad assumere iniziative per sottoscrivere, tra Regno Unito e Repubblica Italiana, un accordo bilaterale per permettere ai cittadini italiani di votare alle elezioni amministrative in Gran Bretagna ed eventualmente impegnarsi a concedere ai cittadini britannici residenti in Italia il diritto di voto per le elezioni amministrative, a seguito dell'adozione delle necessarie iniziative per apportare modifiche dell'articolo 48 della Costituzione per introdurre deroghe con riferimento ai cittadini oggetto di accordi internazionali bilaterali.
(7-00492) «Marco Di Maio, Migliore, Ungaro, Siragusa».