ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00401

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 293 del 27/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZANICHELLI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2020
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2020
PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI 27/01/2020
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/02/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00401
presentato da
ZANICHELLI Davide
testo presentato
Lunedì 27 gennaio 2020
modificato
Mercoledì 5 febbraio 2020, seduta n. 300

   La VI Commissione,

   premesso che:

    in Italia operano da ormai quarant'anni le mutue di autogestione (Mag) con finalità di finanza mutualistica e solidale, svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento, non soltanto come finanziatori di progetti di valore sociale promossi esclusivamente da propri soci e non semplici clienti, ma anche come supporto tecnico per l'avvio e lo sviluppo di progetti no profit nonché promotori di un diverso rapporto con il denaro e con la finanza tradizionalmente intesa;

    poiché «autogestione» significa utilizzo esclusivo di risorse proprie o dei propri soci, le Mag non usano la leva del debito verso altri soggetti finanziari, non creando dunque in alcun modo rischi sistemici;

    le Mag presenti sul territorio italiano e attualmente operanti sono sei, con sedi in Milano, Reggio Emilia, Firenze, Torino, Venezia, Reggio Calabria;

    la finanza mutualistica e solidale opera con criteri stringenti e inequivocabili, che la portano a prestare particolare attenzione alla provenienza del denaro, a gestirlo con modalità partecipative, a perseguire sempre finalità sociali nell'erogazione del credito: per potersi definire mutualistica e solidale tutta l'attività finanziaria del soggetto e tutte le attività ad essa collegate devono uniformarsi infatti ai seguenti princìpi:

     a) accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione;

     b) preferenza da sempre per le garanzie personali, a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle di natura finanziaria;

     c) concessione dei finanziamenti sulla base di un'analisi del contesto socio-ambientale del socio richiedente, oltre che sulla base dell'istruttoria economica;

     d) trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente nella massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati, che devono essere composti di due soli elementi, ovvero costi di gestione della struttura e mantenimento del valore reale del capitale preso a prestito e nella massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci e di pubblicità dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto delle principali decisioni strategiche, fino alla possibilità per tutti i soci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e alla determinazione di sistemi di conoscenza, scambio e collaborazione fra prestatori e finanziati;

     e) forma cooperativa della struttura, con partecipazione paritetica di soci lavoratori, finanziatori e finanziati;

    la finanza mutualistica e solidale è stata disciplinata dal combinato disposto degli articoli 1 e 16 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario (Tub). Rispetto ai parametri generali previsti dal medesimo articolo 111 del Tub, l'articolo 16 del decreto ministeriale – anche in considerazione delle peculiarità della finanza mutualistica e solidale – ha previsto specifici limiti operativi per le Mag, tra cui il limite massimo di erogazione di finanziamenti, nei confronti di un medesimo beneficiario, pari a 75 mila euro. L'articolo 1 del richiamato decreto ministeriale individua, invece, i beneficiari delle operazioni di credito. Nello specifico è necessario che i lavoratori autonomi e le imprese siano titolari di una partita Iva da meno di cinque anni, altresì, le imprese individuali ed i lavoratori autonomi non possono avere un numero di dipendenti superiori a 5 unità, mentre, per le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata e le società cooperative è prescritto un numero di dipendenti non soci non superiore alle 10 unità. Infine, per le imprese sono prescritti anche limiti dimensionali pari a 200.000 euro di fatturato, 300.000 euro di attivo patrimoniale e 100.000 di indebitamento bancario. In linea di principio il limite di indebitamento bancario risponde ad esigenze di stabilità patrimoniale del sistema nel suo complesso, mentre i due requisiti di fatturato ed attivo patrimoniale sono particolarmente stringenti e limitano notevolmente l'operatività delle Mag;

    le esperienze di finanza mutualistica e solidale hanno riscontrato un forte interesse sociale e molti investitori, consapevolmente, sottoscrivono i relativi strumenti finanziari di partecipazione. Le esigenze del legislatore e delle autorità di vigilanza, da un lato, si sostanziano nell'opportunità di promuovere tali esperienze di finanza mutualistica e solidale e, dall'altro, di tutelare gli investitori, in questo caso soci, nell'ambito della cornice normativa di riferimento, nonché di garantire la stabilità del sistema nel suo complesso. In tale ottica sarebbe, quindi, opportuno rivedere i parametri di riferimento previsti dagli articoli 1 e 16 del decreto ministeriale n. 176 del 2014;

    in primis, nell'ottica di garantire la diversificazione del rischio e la stabilità del sistema nel suo complesso, sarebbe opportuno eliminare il limite di 75 mila euro per singolo finanziamento e rapportare il valore di ogni singolo finanziamento ad una percentuale specifica del patrimonio disponibile. D'altro canto, sarebbe altrettanto opportuno ampliare la platea dei beneficiari e in luogo dei limiti dimensionali di 200.000 euro di fatturato, 300.000 euro di attivo patrimoniale e 100.000 di indebitamento bancario, converrebbe estendere l'operatività delle Mag alle microimprese, che, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto emanato il 18 aprile 2005, sono le imprese con fatturato massimo di 2 milioni di euro e non più di 10 dipendenti non soci. Estendere l'operatività al novero delle microimprese consentirebbe alle Mag di diversificare meglio il rischio operativo grazie alla possibilità di finanziare imprese con fatturato ed attivi patrimoniali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche valutando di modificare le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. n. 176 del 2014, al fine di:

   a) estendere l'ambito di operatività delle mutue di autogestione (Mag) alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005;

   b) introdurre nuovi limiti al volume complessivo di finanziamenti erogabili nei confronti di un medesimo beneficiario, parametrando gli stessi ad una percentuale massima non superiore al 10 per cento del patrimonio netto complessivo delle Mutue di autogestione;

   c) introdurre nel testo unico bancario una specifica disciplina della finanza mutualistica e solidale al fine di evitare sovrapposizioni improprie con soggetti che abbiano finalità sociali, caratteristiche e obiettivi differenti.
(7-00401) «Zanichelli, Scagliusi, Martinciglio, Cancelleri, Pastorino, Spadoni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

credito

microimpresa

mutualita' sociale