ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00390

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: MACINA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00390
presentato da
MACINA Anna
testo di
Martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275

   La I e IV Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sancisce la specificità dello stato giuridico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, «in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti», è articolato in un complesso di doveri e diritti assolutamente singolare, differente, nella sostanza, rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici;

    il decreto legislativo n. 165 del 2001, nel dettare le «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 3, stabilisce che il rapporto d'impiego del personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso resta regolamentato da norme speciali di diritto pubblico, sottraendolo al regime di lavoro subordinato «privatistico», proprio di altre amministrazioni pubbliche;

    l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio, il diritto «ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

    il predetto articolo, tuttavia, dispone soltanto in relazione all'ipotesi del trasferimento del «coniuge convivente» che sia impiegato in un'amministrazione dello Stato allorquando il militare o l'appartenente alle Forze dell'ordine o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia trasferito d'autorità, escludendo invece il caso in cui sia quest'ultimo a chiedere il trasferimento per congiungersi alla propria famiglia;

    l'articolo 29 della Carta costituzionale tutela, quale diritto fondamentale, la stabilità e la serenità della famiglia;

    la sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 2008, in relazione al diritto soggettivo, di cui al già citato articolo 17 della legge n. 266 del 1999, ha stabilito che è ammissibile comprimere per legge le esigenze e gli interessi della pubblica amministrazione per salvaguardare un diritto costituzionale, quale l'unità della famiglia;

    lo smembramento familiare del dipendente, privando lo stesso della giusta serenità, incide negativamente anche sul servizio, oltre che sulla famiglia;

    la maggior parte del personale dei citati comparti proviene dall'Italia meridionale e garantire a tutti di realizzare la pur legittima aspirazione di ritornare nel luogo d'origine, permettendo loro di scegliere la destinazione d'impiego, provocherebbe un eccesso di personale negli enti del sud, con corrispondente riduzione in quelli del nord, che porterebbe a rendere questi ultimi poco o per nulla efficienti, con grave pregiudizio della funzionalità e dell'operatività delle singole amministrazioni;

    risulta che nel caso di coniugi appartenenti alla stessa Forza armata/Corpo, ciascuna amministrazione ha adottato procedure volte a favorire il ricongiungimento famigliare a domanda. Al contrario, non è regolato il ricongiungimento di personale coniugato (o unito civilmente) in servizio presso amministrazioni diverse. Sicché, in assenza di una chiara procedura (quale delle due amministrazioni deve trasferire il proprio dipendente), ciascuna delle due amministrazioni coinvolte cerca di «scaricare» l'incombenza sull'altra, magari con l'intento di non nuocere alla propria attività istituzionale, ma certamente a discapito del personale e del nucleo familiare,

impegnano il Governo:

   nelle more di un intervento normativo, a valutare di assumere iniziative per l'emanazione di disposizioni interne cercando di rendere effettivo il diritto fondamentale, di cui all'articolo 29 della Costituzione, tutelando nel miglior modo possibile le esigenze familiari del personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso, coniugati o uniti civilmente con personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni;

   ad assumere iniziative volte a prevedere una procedura che assicuri un concreto dialogo tra le diverse amministrazioni al fine di determinare, in tempi certi, un luogo di servizio comune, anche non coincidente con la sede desiderata dai dipendenti.
(7-00390) «Macina, D'Uva».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

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