ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00318

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 226 del 24/09/2019
Abbinamenti
Atto 7/00092 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00310 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00311 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00312 abbinato in data 25/09/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00042
Firmatari
Primo firmatario: DEL SESTO MARGHERITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/09/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/09/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
02/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2019
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 02/10/2019
L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 02/10/2019
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2019

DISCUSSIONE IL 25/09/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/09/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 01/10/2019

ACCOLTO IL 02/10/2019

PARERE GOVERNO IL 02/10/2019

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2019

DISCUSSIONE IL 02/10/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 02/10/2019

CONCLUSO IL 02/10/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00318
presentato da
DEL SESTO Margherita
testo di
Martedì 24 settembre 2019, seduta n. 226

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), originaria dell'Asia orientale, è stata segnalata per la prima volta in Europa nel 2004 e nel 2012 è comparsa in Italia, prima in Emilia-Romagna e, l'anno successivo, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli arrecando consistenti danni alla frutticoltura e all'orticoltura, senza risparmiare piante ornamentali e forestali;

    il suddetto insetto, particolarmente infestante e altamente polifago riuscendo ad attaccare oltre 300 specie di piante, non trovando antagonisti naturali, si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari per volta, deponendo le uova anche due volte l'anno a causa dell'innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale;

    nella regione Campania la cimice asiatica è stata segnalata in alcune località dell'agro acerrano-nolano e dell'alto casertano solo nell'estate del 2018, a seguito delle attività di monitoraggio condotte dall'unità regionale di coordinamento fitosanitario;

    recenti articoli giornalistici, relativi ad un tavolo tematico tenutosi a San Paolo Bel Sito (Napoli) il 30 maggio 2019, hanno evidenziato che, nel territorio altocasertano (areali di Pastorano, Carinola e Teano), l’Halyomorpha halys ha già attaccato peschi, meli, peri, noccioli, kaki e actinidie;

    in particolare, nel territorio di Teano (Caserta), primo comune campano per superficie corilicola, ove si concentra una grossa percentuale della produzione nazionale, la cimice avrebbe già infestato i noccioleti, con un'esponenziale riduzione del raccolto per il 2019;

    gli interventi di lotta su scala globale sono, ad oggi, incentrati essenzialmente sull'utilizzo di prodotti chimici, composti da principi attivi a largo spettro;

    relativamente alla difesa fitosanitaria del nocciolo, l'assessorato all'agricoltura della regione Campania, con D.D. n. 27 del 19 marzo 2019, ha previsto l'utilizzo dei prodotti Etofenprox e Deltametrina solo nei casi di effettiva presenza dell'insetto;

    è noto che tali trattamenti producono un effetto limitato, tanto che la ricerca si è indirizzata verso metodi di lotta biologica, mediante l'utilizzo di insetti antagonisti naturali, già individuati all'estero, poiché quelli autoctoni non hanno prodotto livelli di parassitizzazione apprezzabili;

    l'introduzione in Italia degli antagonisti naturali non autoctoni è espressamente vietata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

    a tal proposito, il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri aveva approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica che dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto imposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sulla base di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e di appositi criteri da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

    il 16 aprile 2019, il Senato della Repubblica ha approvato la risoluzione n. 7- 00021, che impegna il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal menzionato regolamento, accelerando le altre fasi dell'iter autorizzatorio al fine di consentire l'introduzione dell'imenottero Trissolcus japonicus (cosiddetta «vespa samurai») per contrastare la diffusione della cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019;

    da ultimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 208 del 5 settembre 2019 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante «Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», consente, quindi, anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, di derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, seppur non prima di aver valutato studi scientifici che dimostrino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente;

    il modificato articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prevede comunque una lunga procedura per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, in quanto entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, si deve adottare un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie non autoctone;

    rispettando i suddetti criteri, e solo in seguito ad una richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero può autorizzare l'immissione, dopo aver proceduto alla suddetta valutazione di studi scientifici che escludano qualsiasi tipo di rischio per la conservazione dell'intero ecosistema;

    tale procedura, molto minuziosa ed articolata, porterebbe inevitabilmente a dilatare i tempi per l'introduzione nelle coltivazioni della specie antagonista (Trissolcus Japonicus), danneggiando in pieno le coltivazioni della stagione in corso,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, volto a stabilire i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano, considerata anche la consistente sperimentazione sul Trissolcus Japonicus, affinché si possa scongiurare la diffusione endemica della cimice asiatica sull'intero territorio nazionale;

   a valutare la necessità di adottare iniziative per prevedere risorse atte a supportare le aziende danneggiate che, a fronte del mancato reddito, devono comunque sostenere spese e oneri fiscali.
(7-00318) «Del Sesto, Alberto Manca, Pignatone, Cadeddu, Maglione, Gagnarli, Cillis, Cassese, Parentela».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

popolazione autoctona

zona protetta