ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00298

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 217 del 29/07/2019
Abbinamenti
Atto 7/00292 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00314 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00328 abbinato in data 08/10/2019
Atto 7/00331 abbinato in data 15/10/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00050
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2019
CRITELLI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2019
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2019
D'ALESSANDRO CAMILLO PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2019
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2019
PORTAS GIACOMO PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
14/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2019
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/10/2019
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
ILLUSTRAZIONE 14/11/2019
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 14/11/2019
L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2019

DISCUSSIONE IL 25/09/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/09/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/10/2019

DISCUSSIONE IL 08/10/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/10/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/10/2019

DISCUSSIONE IL 15/10/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 15/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 16/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 23/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 05/11/2019

DISCUSSIONE IL 14/11/2019

ACCOLTO IL 14/11/2019

PARERE GOVERNO IL 14/11/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 14/11/2019

CONCLUSO IL 14/11/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00298
presentato da
CENNI Susanna
testo di
Lunedì 29 luglio 2019, seduta n. 217

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l'Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;

    nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità «il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alta riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo del suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;

    la stessa legge sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione e lo sviluppo delle filiere finalizzate alla produzione di prodotti tessili, di semilavorati da impiegare nella bioedilizia, nella componentistica, di prodotti alimentari principalmente semi, oli e farina. Se l'utilizzo della canapa quale prodotto tessile appare piuttosto problematico per gli altri costi, altri settori risultano particolarmente interessanti per le prospettive di realizzazione di margini economici rilevanti, che permetterebbero all'agricoltore di ottenere prezzi superiori per la materia prima, se paragonati a quelli attualmente riconosciuti ad altre produzioni (cereali);

    a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;

    secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, la legge n. 242 del 2016 «si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002». Tuttavia, non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;

    a questo proposito, nel maggio 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha emanato la circolare n. 5059 nella quale si chiarisce che «è consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato)», negando la possibilità di riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio;

    in particolare, l'articolo 4, comma 5, specifica che, «qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge», mentre il comma 7 del medesimo articolo dispone che «il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento»;

    la legge non prevede l'istituzione del tavolo di filiera che, come avviene per altre colture, ha il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica e indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;

    in particolare, l'attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti»;

    il sostegno al settore della canapicoltura e alla strutturazione delle filiere, si sostanzia nella norma finanziaria prevista dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016 secondo la quale «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa»;

    «una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali e del turismo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione»;

    ad oggi, tuttavia, non sono state destinate risorse né a valere sui piani di zona nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo né a valere sui fondi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499;

    le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno depositato il 10 luglio 2019 le motivazioni della sentenza del 30 maggio 2019 sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis sativa, con un pronunciamento al di là del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore e in particolare in chi commercia prodotti in canapa;

    le motivazioni diffuse dalla Corte di cassazione, in merito alla sua sentenza del 30 maggio, avrebbero dovuto finalmente rispondere ai tanti dubbi che la sentenza di due mesi fa aveva suscitato tra i consumatori e, soprattutto, i commercianti;

    anche se infatti tutte le attività agricole e le attività di vendita da aziende agricole ad altre imprese di prodotti derivati da canapa industriale (come cosmetici, alimentari, manifatturieri, biomassa, colture per florovivaismo) non sono oggetto della citata sentenza della Corte di cassazione, purché conformi alle rispettive normative di settore, è evidente che il dibattito legato alla vendita di prodotti «cannabis light» abbia alimentato una confusione mediatica sulla modalità di commercializzazione del prodotto, penalizzando fortemente soprattutto la sua applicazione alimentare;

    un tema così delicato rischia di compromettere le opportunità di sviluppo del settore con centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Senza specifici chiarimenti normativi, la canapicolture italiana, malgrado le sue potenzialità, rischia di non essere in grado di confrontarsi coi prodotti stranieri presenti sul mercato italiano,

impegna il Governo:

   a definire, con urgenza, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti così come previsto all'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;

   ad adottare ogni iniziativa utile alla costituzione ufficiale del tavolo di filiera al fine di:

    a) favorire il reale sviluppo di intese di filiera sia per quanto riguarda le produzioni alimentari, sia quelle tessili, sia quelle impiegate nel settore della bioingegneria;

    b) intraprendere le iniziative necessarie, anche dal punto di vista normativo, per regolamentare e disciplinare l'uso di tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, compresi quelli a base di inflorescenze – anche alla luce dei contenuti del disciplinare sottoscritto il 20 giugno 2018 – per le produzioni alimentari, tessili e nel settore della bioingegneria;

   ad adottare ogni iniziativa volta all'assegnazione almeno delle risorse individuate dalla legge n. 242 del 2016 nelle modalità dalla stessa indicate, nonché per lo stanziamento di ulteriori risorse;

   ad assumere iniziative urgenti al fine di sanare il contrasto interpretativo tra le principali norme che disciplinano il comparto, contenute essenzialmente nella legge 12 febbraio 2016, n. 242, evidenziato in più valutazioni giurisprudenziali, al fine di garantire sia agli operatori del settore sia alle autorità preposte ai controlli norme certe entro cui operare.
(7-00298) «Cenni, Gadda, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica del turismo

industria tessile

approvvigionamento