ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 210 del 17/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: TIRAMANI PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019
DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019
SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 17/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00285
presentato da
TIRAMANI Paolo
testo di
Mercoledì 17 luglio 2019, seduta n. 210

   La XII Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, disciplina la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

    ai sensi della norma in questione, il direttore sanitario – così come il direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari – è nominato dal direttore generale, «attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione»;

    la medesima disposizione, ai fini del conferimento degli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo, richiede il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi del quale «il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione»;

    con riguardo al requisito della «qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria», la disposizione testé citata non fa alcuna distinzione tra attività di direzione di struttura organizzativa semplice o di struttura organizzativa complessa;

    in base alla formulazione letterale della norma, pertanto, deve ritenersi che la qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, svolta per cinque anni in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, integri sicuramente il requisito previsto dalla legge per l'accesso all'incarico, a prescindere dal fatto che la direzione abbia riguardato una struttura organizzativa semplice o complessa;

    in questo senso depone altresì l'articolo 27, commi 3 e 7, dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000, ove si riconosce chiaramente che gli incarichi di direzione di struttura semplice, al pari degli incarichi di direzione di struttura complessa, comportano responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie;

    nonostante quanto precede, in sede di applicazione della norma, numerose regioni hanno dato una lettura erroneamente restrittiva del requisito in esame, riservando l'accesso alle procedure selettive ai soli candidati che abbiano diretto per almeno cinque anni una struttura organizzativa complessa;

    l'equivoco di natura interpretativa alla base di tali decisioni regionali restringe in maniera ingiustificata la platea di candidati ed in maniera altrettanto ingiustificata rende più difficoltosa la copertura dei posti vacanti. Non sempre, infatti, vi sono direttori di struttura complessa disposti a rinunciare al proprio incarico, alla relativa retribuzione, e alla possibilità di continuare a prestare attività libero professionale, per ricoprire esclusivamente il ruolo di direttore sanitario,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza, anche ricorrendo ad una circolare interpretativa, per chiarire che il requisito minimo della «qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione», previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non richiede imprescindibilmente lo svolgimento da parte del candidato di attività di direzione tecnico-sanitaria quinquennale di struttura organizzativa complessa e risulta, conseguentemente, integrato anche nel caso in cui la medesima attività di direzione tecnico-sanitaria abbia riguardato una struttura organizzativa semplice.
(7-00285) «Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Ziello».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

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