ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00257

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 186 del 07/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 07/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 07/06/2019
FORMENTINI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 07/06/2019
BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER 28/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/06/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00257
presentato da
IEZZI Igor Giancarlo
testo presentato
Venerdì 7 giugno 2019
modificato
Venerdì 28 giugno 2019, seduta n. 199

   La I Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 71 del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca disposizioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti;

    il comma 10, in particolare, disciplina i casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista con un solo candidato sindaco e prescrive che «sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla»;

    nelle ultime elezioni amministrative del 26 maggio 2019, in molti comuni, soprattutto in quelli di piccole dimensioni, si è verificato il caso previsto dal comma 10, ovvero l'ammissione al voto di una sola lista;

    spesso si tratta di comuni, specialmente in area montana, con un'alta percentuale di cittadini iscritti all'Anagrafe italiana dei residenti all'estero (Aire), a volte anche in misura superiore al 30 per cento e questi elettori fanno parte del numero complessivo dei corpo votante e vanno computati ai fini del quorum dei votanti;

    di conseguenza, per quanto espresso in precedenza, si genera il concreto rischio di annullamento della consultazione elettorale, in considerazione dei costi e delle difficoltà ad esercitare il diritto di voto nei paesi di residenza da parte dei cittadini ormai residenti all'estero, i quali peraltro non possono beneficiare di alcuna agevolazione economica per rientrare in Italia a votare;

    la nullità delle elezioni ha come effetto il commissariamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte dell'ufficio territoriale del Governo, creando di fatto un forte disagio per la popolazione amministrata di detti paesi;

    la Corte costituzionale, nel 2012, si è espressa proprio su un caso analogo a quello sopra riportato, relativamente al comune di Sessano del Molise;

    con la sentenza n. 242 del 2012, il giudice costituzionale, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, sollevata in via incidentale dalla V sezione del Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, nelle motivazioni ha esortato il legislatore a porre rimedio all'inconveniente derivante «dalla assenza di una normativa agevolati va del voto dei residenti all'estero con riguardo alle elezioni amministrative» e ad «una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma»;

    dalla pronuncia della Corte sembra potersi leggere un invito al legislatore ad una diversa formulazione della norma, volto all'estromissione dal quorum degli iscritti all'Aire che, non incidendo sulla capacità elettorale dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale, diventerebbe il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori e rappresenterebbe un corretto parametro di validità del voto espresso dal corpo elettorale che vive e partecipa in quella comunità;

    del resto il Consiglio di Stato aveva interrogato il giudice costituzionale proprio in tal senso, ma la Corte, in materia di sistemi elettorali, ambito nel quale si esprime con massima evidenza la politicità della scelta legislativa, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, può soltanto censurare una norma quando risulti manifestamente irragionevole;

    peraltro con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, il Friuli-Venezia Giulia ha già provveduto ad escludere gli elettori iscritti all'Aire ai fini del computo del quorum partecipativo e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2005, ha sostanzialmente riconosciuto la disposizione legittima e compatibile con la Costituzione,

impegna il Governo

a valutare iniziative di carattere normativo che «scorporino» i cittadini iscritti all'Anagrafe italiana dei residenti all'estero (Aire) dal quorum dei partecipanti al voto al fine di tutelare in pieno il diritto degli elettori degli enti locali ad essere amministrati da organi costituzionalmente eletti, garantendo solo in tal modo il giusto bilanciamento del diritto elettorale dei residenti in Italia degli abitanti con quello dei cittadini residenti all'estero.
(7-00257) «Iezzi, Parolo, Formentini, Billi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto elettorale

partecipazione elettorale

elettorato