ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 172 del 09/05/2019
Abbinamenti
Atto 7/00365 abbinato in data 19/11/2019
Atto 7/00370 abbinato in data 19/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: SURIANO SIMONA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
DE CARLO SABRINA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
EHM YANA CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
OLGIATI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
EMILIOZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
ROMANIELLO CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
DORI DEVIS MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019
GIANNONE VERONICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/11/2019
SURIANO SIMONA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/11/2019
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER
SURIANO SIMONA MOVIMENTO 5 STELLE
BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/11/2019
VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/11/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/11/2019

DISCUSSIONE IL 19/11/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/11/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00247
presentato da
SURIANO Simona
testo di
Giovedì 9 maggio 2019, seduta n. 172

   Le Commissioni II e III,

   premesso che:

    sono numerosi, nel nostro Paese, i casi di sottrazioni di figli minori a opera di un genitore che decide arbitrariamente di portare con sé il figlio minore in un luogo all'estero o di non ricondurlo nel luogo di dimora o residenza abituale, avviando anche in alcuni casi l’iter di iscrizione all'Aire del minore in assenza anche del consenso dell'altro genitore;

    sono diverse le fattispecie che si verificano ma che in comune hanno la sottrazione del figlio minore che viene senza il consenso dell'altro coniuge, condotto in un Paese straniero (per lo più Paese di origine del coniuge sottraente);

    la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, sugli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori prevede l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato estero contraente e di garantire comunque che il diritto di affidamento e visita previsti in uno Stato contraente siano rispettati negli altri Stati contraenti;

    attualmente, l'unico strumento di tutela a disposizione del genitore cui viene sottratto il figlio, oltre la procedura civile in virtù della Convenzione dell'Aja, che va applicata unitamente al regolamento (CE) n. 2201/2003 cosiddetto Bruxelles II bis, è la previsione penale ex articolo 574-bis del codice penale mentre non è prevista l'autonoma figura di reato di sottrazione illecita di minore che preveda appunto una adeguata sanzione per tale grave condotta, né sono previsti maggiori e più incisivi strumenti di indagini come le intercettazioni per tali tipologie di condotte;

    è innegabile che la sottrazione abbia un duro impatto sulla vita del minore, il quale viene inserito in contesto sociale, culturale, ambientale estraneo sino ad allora e da quel momento segue un lungo e farraginoso iter processuale e prima della determinazione definitiva del caso il bambino trascorre un lungo periodo lontano da uno dei due genitori;

    è altresì, noto come le vicende di sottrazioni comportino il coinvolgimento delle autorità dei diversi Stati e non pochi episodi di attriti tra gli Stati interessati sulla determinazione del foro di competenza, o altro, posto che per i casi di sottrazioni internazionali di minori vengono coinvolte le autorità centrali convenzionali presso il Ministero della giustizia e le autorità consolari dei reciproci Paesi dei genitori coinvolti;

    maggiori criticità nel tempo, si sono evidenziate nell'articolo 12, comma 1, della Convenzione dell'Aja (convenzione 2), in cui è stabilito che il genitore del figlio sottratto è obbligato a presentare istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui il figlio è stato condotto illecitamente, laddove sarebbe opportuno per il genitore cui viene sottratto il figlio, che potesse presentare istanza nel luogo in cui il figlio risiedeva o dimorava abitualmente prima della sottrazione,

impegnano il Governo:

   a promuovere le opportune modifiche normative al fine di garantire la piena consapevolezza da parte del genitore a cui viene sottratto il figlio dell'intenzione dell'altro genitore di iscrivere il figlio presso l'Aire del Paese in cui viene condotto il figlio e alla introduzione di una nuova fattispecie di reato che inasprisca la pena per il reato di sequestro di minore di anni dodici;

   ad assumere iniziative normative volte a prevedere un coordinamento e la specializzazione delle procure nazionali per i casi di sottrazioni internazionali di minori, con l'ingresso di personale specializzato;

   ad assumere iniziative volte ad istituire una commissione, o altro organismo ritenuto più opportuno, specializzato in tema di sottrazioni internazionali di minori, che riunisca tutte le competenze di autorità centrale dello Stato, così come definita della Convenzione dell'Aja, elaborando e diramando a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di minore italiano;

   ad attivarsi a livello europeo ed internazionale al fine di permettere l'adesione di altri Stati alla Convenzione dell'Aja del 1980, e per promuovere una sua modifica nelle parti in cui si è rivelata di difficile applicazione per i genitori a cui è stato sottratto il figlio;

   ad avviare ogni utile iniziativa di competenza affinché vengano ottemperate le sentenze a favore di genitori italiani ma rimaste inapplicate dai genitori residenti all'estero, proibendo di fatto il diritto di visita e o rimpatrio del minore così previsto dalla normativa internazionale;

   ad intraprendere iniziative che permettano la tempestiva individuazione, segnalazione e divieto di espatrio dei minore già ai terminal degli aeroporti o porti, facilitando l'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

   ad assumere iniziative per una modifica delle direttive sulla registrazione all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero) prevedendo che il genitore che porta con sé il figlio minore all'estero debba in ogni caso chiedere il consenso dell'altro genitore o comunque far sì che quest'ultimo venga informato dalle autorità del comune di vecchia residenza o dimora del minore, dell'avvenuta richiesta da parte dell'altro coniuge, di iscrizione all'Aire del figlio.
(7-00247) «Suriano, Ascari, Sabrina De Carlo, Ehm, Olgiati, Emiliozzi, Romaniello, Saitta, Dori, Giannone».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

diritto di affidamento

studio d'impatto