ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00189

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 130 del 20/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2019
TESTAMENTO ROSA ALBA MOVIMENTO 5 STELLE 20/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00189
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Mercoledì 20 febbraio 2019, seduta n. 130

   La VII Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua quattro tipologie di contributo da versarsi, fatta eccezione per quanti possano beneficiare dell'esonero dal pagamento, obbligatoriamente per il solo ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico):

     a) tassa di iscrizione;

     b) tassa di frequenza;

     c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

     d) tassa di rilascio dei relativi diplomi;

    l'articolo 34 della Costituzione sancisce i principi di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione per almeno otto anni e il comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha esteso l'obbligatorietà a dieci anni, fermo restando «il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»;

    la normativa vigente non prevede alcun tipo di contributo obbligatorio o vincolante oltre alle tasse scolastiche erariali di cui al citato articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

    negli ultimi anni, si registra una spiacevole tendenza, da parte degli istituti scolastici, a richiedere, a inizio anno scolastico, «contributi ulteriori», talvolta mediante pratiche poco trasparenti e con formule divenute ormai simili tra le varie scuole, che in certe circostanze danno adito a comportamenti gravemente discriminatori, giungendo finanche a subordinare l'iscrizione all'anno scolastico al versamento di tali «contributi» fissi, le cui cifre, talvolta, superano i 200 euro;

    a causa dell'aumento incontrollato e spesso illecito dell'utilizzo di tale strumento da parte di molti istituti scolastici, denunciato da tante famiglie e che ha interessato sempre più gli organi di informazione, il dipartimento dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato due note, prot. n. 312 del 20 marzo 2012 e prot. n. 593 del 7 marzo 2013, a firma del capo dipartimento Lucrezia Stellacci e destinate ai dirigenti scolastici e agli uffici scolastici regionali, in cui si chiarisce in maniera netta come eventuali contributi elargiti dalle famiglie «a favore delle» (e non «richiesti dalle») istituzioni scolastiche siano da considerarsi di natura esclusivamente liberale e volontaria e non possano essere in alcun modo imposti da queste ultime;

    la normativa e le circolari di cui al precedente capoverso ribadiscono, infatti, che «in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è [...] consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad esempio: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, eccetera)»;

    eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria e «qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti, derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli»;

    le circolari emanate non hanno, però, sortito gli effetti auspicati: numerosissime segnalazioni pervenute dalle famiglie e molte inchieste pubblicate dai mezzi di informazione testimoniano come, ancora oggi, il «contributo volontario» verrebbe imposto dagli istituti scolastici all'atto dell'iscrizione ed utilizzato per motivi diversi da quelli prescritti dalle summenzionate note ministeriali, ovvero per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa, senza tener conto, oltreché della volontarietà che dovrebbe caratterizzare il contributo, dei casi di esonero previsti dalla legge e spesso senza pubblicizzare l'opportunità di detrazione fiscale di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40;

    quanto riportato nell'interrogazione a risposta in commissione n. 5-08789 presentata nella XVII legislatura dai deputati Vacca e altri e rivolta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oppure l'inchiesta svolta dal programma televisivo nazionale Striscia la notizia del 25 febbraio 2016, solo per citare alcuni esempi testimoniano come episodi di impropria richiesta del cosiddetto «contributo volontario» da parte di molti dirigenti scolastici per mezzo di improprie delibere del consiglio d'istituto e di pubbliche comunicazioni spesso ritenute «poco gradevoli» dai destinatari, sono all'ordine del giorno anche durante le iscrizioni all'anno scolastico 2017/2018, a ben quattro anni dall'emanazione delle circolari ove il capo dipartimento per l'istruzione del Ministero ammoniva proprio simili gestioni irregolari e poco trasparenti di versamenti che dovrebbero essere liberali;

    ai sensi al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione delle capacità gestionali-amministrative dei dirigenti scolastici è riconosciuta mediante la cosiddetta «retribuzione di risultato», la cui quota percentuale sulla retribuzione complessiva, in funzione della valutazione della performance del dirigente, è attualmente in fase di contrattazione regionale;

    nell'anno scolastico 2012/2013 la Cgil ha quantificato la contribuzione volontaria delle famiglie in 335 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a porre in essere iniziative, anche normative, volte a vincolare l'utilizzo dei contributi volontari al finanziamento di attività extracurriculari, prevedendo l'iscrizione, in apposito capitolo, di un fondo di riserva per le spese da sostenere per lo svolgimento delle citate attività;

   ad adottare iniziative per far sì che i contributi non siano richiesti in un'unica soluzione;

   ad assumere iniziative volte a condizionare l'erogazione della «retribuzione di risultato» dei dirigenti scolastici al corretto ricorso alla contribuzione volontaria, al fine di contrastare le descritte pratiche irregolari;

   ad assumere iniziative per incrementare lo stanziamento sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche risorse sufficienti al proprio funzionamento.
(7-00189) «Gallo, Menga, Parentela, Testamento».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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