ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00147

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 107 del 09/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: BUCALO CARMELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 09/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00147
presentato da
BUCALO Carmela
testo di
Mercoledì 9 gennaio 2019, seduta n. 107

   La XI Commissione,

   premesso che:

    i lavori socialmente utili (Lsu) sono nati come strumento di politica attiva del lavoro in Italia, per soggetti svantaggiati, basati sulla partecipazione a iniziative di pubblica utilità limitate nel tempo, utilizzati presso i comuni di residenza;

    la normativa di riferimento è:

     la legge 24 giugno 1997, n. 196, «in materia di promozione dell'occupazione»;

     il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, «interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno», specificatamente l'articolo 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità;

     il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, riesamina la disciplina sui lavori socialmente utili, definendone l'oggetto, l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, gli ambiti e le diverse tipologie;

     la legge regionale Sicilia n. 24 del 2000 recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili e norme urgenti in materia di lavoro» che recepisce le norme statali sui lavori socialmente utili e prevede un programma di fuoriuscita dal bacino di tutti i lavori socialmente utili, da inviare all'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione Sicilia da parte degli enti utilizzatori, pena la decadenza da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili;

     la legge finanziaria 2004 che dà inizio alla prima fase di stabilizzazione dei suddetti lavoratori prevedendo diverse modalità;

     la legge regionale siciliana n. 16 del 14 aprile del 2006, «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili» – «Disposizioni varie» che indica le procedure da seguire per la stabilizzazione del personale precario e all'articolo 1, comma 1, lettera b), inserisce tra i beneficiari i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000;

     la legge regionale n. 5 del 2014 che prevede che il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative predisponga un elenco regionale sulla base di criteri prioritari;

     la legge regionale n. 8 del 2017 che all'articolo 11 prevede, oltre la copertura economica per la prosecuzione in Asu dei lavoratori del Fondo sociale occupazione formazione, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (lavoratori che la regione non ha voluto stabilizzare), le misure di fuoriuscita attraverso la costituzione di una «sezione esuberi» all'interno dell'elenco unico regionale al fine di essere attraverso la regione ricollocati con contratti a tempo indeterminato, in aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'amministrazione regionale, in enti locali territoriali o istituzionali, nonché in enti e aziende da questi dipendenti;

    la stessa legge ha imposto agli enti utilizzatori pubblici e privati del personale Asu, di adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (8 novembre 2017) il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionale, prevedendo inoltre, che nei casi di inadempimento da parte degli enti utilizzatori, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro individui il nuovo ente utilizzatore ad avvii le procedure consequenziali;

    tuttavia, fino ad oggi, non è stato attuato nulla generando una condizione di precarietà e sfruttamento nei confronti di questi lavoratori, senza nessuna contribuzione e senza i più elementari diritti contingenti,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative di competenza per:

    rivedere la normativa nazionale, alla luce di quella regionale e della recente sentenza della Corte di Cassazione – sezioni unite del 16 marzo 2016 n. 5226, al fine di consentire ai lavoratori socialmente utili di percepire l'assegno Lsu/Asu contestualmente alla retribuzione per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, con un importo lordo annuo inferiore a euro 8000,00;

    prevedere la riserva del 30 per cento in tutti i concorsi e/o bandi di selezione per i soggetti che rientrano nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013 e attuato dalla regione Sicilia con l'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014.
(7-00147) «Bucalo, Rizzetto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

norma di lavoro

ente pubblico