ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 102 del 18/12/2018
Abbinamenti
Atto 7/00020 abbinato in data 10/01/2019
Atto 7/00137 abbinato in data 10/01/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00010
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
16/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/01/2019
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/01/2019
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 10/01/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/01/2019
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
BERSANI PIER LUIGI LIBERI E UGUALI
 
ILLUSTRAZIONE 16/01/2019
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2019
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO GOVERNO 16/01/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 16/01/2019
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/01/2019

DISCUSSIONE IL 10/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 10/01/2019

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/01/2019

DISCUSSIONE IL 16/01/2019

ACCOLTO IL 16/01/2019

PARERE GOVERNO IL 16/01/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 16/01/2019

CONCLUSO IL 16/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00136
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Martedì 18 dicembre 2018, seduta n. 102

   La X Commissione,

   premesso che:

    le bollette dell'energia elettrica comprendono oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, i cosiddetti oneri generali di sistema, individuati ai sensi dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la cui esazione è destinata alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

    la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico e della loro relativa gestione è definita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

    a seguito dell'adozione da parte di Arera del «Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica» – che ha introdotto una nuova disciplina in materia di garanzie per l'accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti – Green Network, Esperia, AIGET e Gala, hanno fatto ricorso al Tar Lombardia per ottenere il parziale annullamento del codice, nella parte in cui esso disponeva che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia dovevano prestare alle imprese distributrici di energia elettrica alcune garanzie;

    la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

    la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;

    il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;

    tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema;

   ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.
(7-00136) «Vallascas».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

rete energetica

trasporto d'energia