Legislatura: 18Seduta di annuncio: 99 del 11/12/2018
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018 CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018 LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018 LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018 MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018 VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018 ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 11/12/2018
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/12/2018 VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2018 BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 12/12/2018 COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2018 GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER INTERVENTO PARLAMENTARE 19/12/2018 VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2019 GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER DICHIARAZIONE GOVERNO 16/01/2019 COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019 VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 23/01/2019 COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019 BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 23/01/2019 COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/12/2018
DISCUSSIONE IL 12/12/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2018
DISCUSSIONE IL 19/12/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/12/2018
DISCUSSIONE IL 16/01/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2019
DISCUSSIONE IL 23/01/2019
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/01/2019
NON ACCOLTO IL 23/01/2019
PARERE GOVERNO IL 23/01/2019
RESPINTO IL 23/01/2019
CONCLUSO IL 23/01/2019
La XI Commissione,
premesso che:
la riforma del mercato del lavoro, comunemente nota con il nome di jobs act, adottata nella scorsa legislatura dai Governi a guida PD, si è posta, tra gli altri, l'obiettivo di razionalizzare e rivedere le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
le disposizioni riguardanti tali soggetti hanno, ovviamente, toccato anche il tema della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; a questo proposito l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. del 2015 – «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» – ha esplicitamente previsto che le norme in materia si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, «in quanto compatibili»;
la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e le disposizioni introdotte dal jobs act risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti, con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione;
la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 34 del 23 dicembre 2015, ha ulteriormente precisato che le attività di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 devono essere svolte anche ai fini del collocamento mirato;
il requisito per l'iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, e in questo caso si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015; pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell'elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato;
la predetta circolare, inoltre, chiarisce che all'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 dettate con riferimento alla «NASpI» rinvenendosi la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione;
pertanto, per quel che concerne il rapporto di lavoro subordinato e la permanenza nell'elenco del collocamento mirato è previsto un regime di compatibilità declinato nei seguenti termini: l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, 8.000 euro, decade dall'iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l'iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro; l'iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, 8.000 euro, conserva l'iscrizione;
l'attenzione e la cura prestata nel corso dell'operato dei Governi a guida PD nella scorsa legislatura, volto alla salvaguardia e alla tutela dei soggetti più deboli e a rischio di marginalità sociale ed economica, appaiono aver subìto una battuta di arresto a seguito delle conseguenze derivanti dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto «Dignità», decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
in tale provvedimento, infatti, sono contenute disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
più precisamente, l'articolo 4, comma 1, dispone che al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'articolo 4, comma 1-bis, stabilisce che allo scopo di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per la durata dell'intero anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a dare esecuzione alle predette decisioni giurisdizionali nei confronti dei docenti in questione anche mediante la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
il medesimo articolo 4, ai commi 1-quater e 1-quinquies, dispone il bando di un concorso straordinario al quale potranno partecipare i diplomati magistrali e i laureati in scienze della formazione primaria che abbiano maturato nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative nonché concorsi ordinari per titoli ed esami, con cadenza biennale, per tutti coloro i quali non hanno prestato servizio per 24 mesi;
siffatte disposizioni hanno efficacia anche nei confronti dei docenti diplomati magistrali, assunti a tempo indeterminato in osservanza del computo delle quote di riserva, disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
l'articolo 7, comma 2, del menzionato provvedimento legislativo definisce le modalità di assunzione obbligatoria presso i datori di lavoro pubblici, stabilendo che i lavoratori disabili iscritti in un apposito elenco (articolo 8, comma 2) con unica graduatoria, che risultino disoccupati, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;
lo stato di disoccupazione risulta quindi costituire elemento essenziale ai fini del diritto all'inserimento nell'elenco;
stante quanto appena riportato, i docenti diplomati magistrali, assunti a tempo indeterminato in osservanza del computo delle quote di riserva, corrono il rischio di subire un grave e ingiustificato pregiudizio in quanto soggetti alla trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, fino al 30 giugno 2019, e al tempo stesso impossibilitati, non essendo in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, a iscriversi all'elenco che concede il diritto alla riserva dei posti;
allo scopo di garantire le tutele e i diritti dei lavoratori in questione, appare indispensabile operare per sanare questa incresciosa situazione, lesiva dei diritti dei soggetti disabili,
impegna il Governo
ad adoperarsi al fine di adottare le adeguate iniziative, anche di carattere normativo, utili a salvaguardare il diritto dei lavoratori di cui in premessa di poter beneficiare della riserva dei posti garantiti dalla disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili, in occasione della partecipazione ai concorsi per l'immissione in ruolo.
(7-00128) «Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto del lavoro
assunzione
contratto di lavoro